§ 6.3.10 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 75.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, concernente disposizioni speciali in materia di finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:23/12/1980
Numero:75


Sommario
Art. 1.      In via di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, per i lavori di cui all'articolo 1 della medesima legge, spettano all'Assessore alle finanze e [...]
Art. 2.      Il limite di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 viene elevato a lire 20.000.000.


§ 6.3.10 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 75.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, concernente disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).

 

Art. 1.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, per i lavori di cui all'articolo 1 della medesima legge, spettano all'Assessore alle finanze e alla Direzione regionale dei Servizi amministrativi gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente per le opere di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti, salvo quelli propri della Giunta regionale e quelli di natura esclusivamente tecnica spettanti agli organi della Direzione regionale dei lavori pubblici e Uffici da essa dipendenti .

 

     Art. 2.

     Il limite di lire 3.000.000 previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 viene elevato a lire 20.000.000.

 

     Artt. 3. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norme modificative ed integrative degli artt. 4, 9 e 13 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.