§ 4.10.152 - Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 49.
Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento per lo sviluppo dell'agricoltura nelle zone colpite dagli eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/12/1985
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, così come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, viene autorizzata [...]
Art. 2.      All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 8.711.413.420, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione [...]
Art. 3.      Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con il quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, viene ridotto di lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1985.
Art. 4.      Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato con l'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, già ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall'esercizio 1983 con ii primo [...]
Art. 5.      Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato con il secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, viene ridotto di lire 170 milioni a decorrere dall'anno [...]
Art. 6.      Gli importi relativi alle riduzioni disposte sui diversi limiti di impegno con il primo comma dei precedenti articoli 3 e 5, ed alla revoca del limite di impegno disposta con il primo comma del [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.152 - Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 49. [1]

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento per lo sviluppo dell'agricoltura nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 14 dicembre 1985, n. 124).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, così come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, viene autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.711.413.420 per l'anno 1985.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.711.413.420 per l'anno 1985.

     Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, viene autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 per l'anno 1985.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 6.000.000.000 per l'anno 1985.

     Sul precitato capitolo 7293 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300.000.000.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative agricole ubicate nelle zone terremotate contributi sino al 98% della spesa ammissibile per la realizzazione di caseifici, in sostituzione di impianti preesistenti che venissero dichiarati inadeguati al proseguimento dell'attività di lavorazione e trasformazione del latte per motivi igienico-sanitari o urbanistici o, comunque, per cause di forza maggiore. A tal fine e autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per 1 anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria XI - il capitolo 7533 con la denominazione: «Contributi alle cooperative agricole ubicate nelle zone terremotate per la realizzazione di caseifici» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000.000.000 per l'anno 1985.

 

     Art. 2.

     All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 8.711.413.420, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno finanziario 1985, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1984 e trasferite ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:

     - dal capitolo 7275, storno di lire 65.511.720, iscritte per l'esercizio 1976 con il primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come integrato con il sesto comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e storno di lire 3.225.901.700, iscritte per l'esercizio 1978 con la legge regionale 24 gennaio 1978, n. 6;

     - dal capitolo 7277, storno di lire 180.000.000, iscritte con il quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35;

     - dal capitolo 7287, storno di lire 4.900.000.000, iscritte con l'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;

     - dal capitolo 7292, storno di lire 340.000.000, iscritte con il secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.

     All'onere di lire 300 milioni, in termini di cassa, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante storno dal capitolo 7287 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 3.

     Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con il quarto comma dell'articolo 24 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, viene ridotto di lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1985.

     Le annualità relative ai predetto limite autorizzate per gli anni dal 1985 al 1995, vengono ridotte di lire 20 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

     Lo stanziamento del capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene conseguentemente ridotto di complessive lire 60 milioni.

 

     Art. 4.

     Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato con l'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, già ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall'esercizio 1983 con ii primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, viene revocato.

     Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1985 ai 1990 vengono revocate.

     Lo stanziamento di complessive lire 1.050 milioni iscritto sul capitolo 7287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene conseguentemente eliminato.

 

     Art. 5.

     Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato con il secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, viene ridotto di lire 170 milioni a decorrere dall'anno 1985.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dai 1985 al 2002, vengono ridotte di lire 170 milioni per ciascuno degli anni medesimi.

     Lo stanziamento del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene conseguentemente ridotto di complessive lire 510 milioni.

 

     Art. 6.

     Gli importi relativi alle riduzioni disposte sui diversi limiti di impegno con il primo comma dei precedenti articoli 3 e 5, ed alla revoca del limite di impegno disposta con il primo comma del precedente articolo 4, vengono rinviati al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» nei diversi anni come segue:

     - per ciascuno degli anni dai 1985 al 1990 lire 540.000.000;

     - per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 lire 190.000.000.

     Lo stanziamento del capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.620.000.000, suddivise in ragione di lire 540.000.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si provvede mediante storno, per ciascuno degli anni medesimi, dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione della spesa degli importi corrispondenti alle riduzioni ed alla revoca, disposte con i citati articoli 3, 4 e 5:

     - capitolo 7277 lire 20.000.000;

     - capitolo 7287 lire 350.000.000;

     - capitolo 7292 lire 170.000.000.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.