§ 3.1.119 - L.R. 5 giugno 1990, n. 24.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:05/06/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole «sufficiente capacità professionale» sono sostituite dalle parole «qualifica [...]
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      1. I limiti introdotti dagli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi e [...]
Art. 5.      1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente
Art. 6.      1. All'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.119 - L.R. 5 giugno 1990, n. 24. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura».

(B.U. 5 giugno 1990, n. 72).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole «sufficiente capacità professionale» sono sostituite dalle parole «qualifica professionale di livello sufficiente».

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     1. I limiti introdotti dagli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi e secondo le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) delle cooperative aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola;».

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Norme già inserite nel testo della legge originaria.

[3] Norme già inserite nel testo della legge originaria.

[4] Norme già inserite nel testo della legge originaria.