§ 4.10.75 - Legge Regionale 27 agosto 1979, n. 51. [*]
Disposizioni per la destinazione e la cessione dei ricoveri zootecnici e dei relativi annessi di cui all'articolo 15 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:27/08/1979
Numero:51


Sommario
Art. 1.      In applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, la presente legge si propone di stabilire le norme per la [...]
Art. 2.      L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) destina i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29 [...]
Art. 3.      L'E.R.S.A., titolare del diritto di superficie a termine, trasferirà in proprietà i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi ai proprietari attuali delle aree su cui dette strutture [...]
Art. 4.      Entro tre mesi dalla comunicazione da parte dell'E.R.S.A. della proposta di cessione, gli aventi titolo di cui al precedente articolo 3 devono notificare la loro accettazione.
Art. 5.      Qualora l'area su cui insiste il ricovero zootecnico ed i relativi annessi non sia di proprietà del richiedente o del rispettivo erede o qualora l'avente titolo non aderisca alla proposta di [...]
Art. 6.      I corrispettivi derivanti dalle concessioni in proprietà dei ricoveri zootecnici e relativi annessi ed ogni altro introito conseguente alla definizione dei rapporti riguardanti i ricoveri [...]
Art. 7.      E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.
Art. 8.      La Presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.75 - Legge Regionale 27 agosto 1979, n. 51. [*]

Disposizioni per la destinazione e la cessione dei ricoveri zootecnici e dei relativi annessi di cui all'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 28 agosto 1979, n. 89).

 

Art. 1.

     In applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, la presente legge si propone di stabilire le norme per la destinazione e la cessione dei ricoveri ad uso zootecnico e dei relativi annessi costruiti dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.).

 

     Art. 2.

     L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) destina i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi, di cui all'articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ad operatori agricoli singoli od associati danneggiati dagli eventi tellurici che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia nel corso del 1976, mediante cessioni in proprietà o affidamento in comodato di essi secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge [1].

 

     Art. 3.

     L'E.R.S.A., titolare del diritto di superficie a termine, trasferirà in proprietà i ricoveri ad uso zootecnico ed i relativi annessi ai proprietari attuali delle aree su cui dette strutture insistono purchè i proprietari dell'area siano fra i richiedenti della costruzione o siano loro eredi.

     I ricoveri e gli annessi di cui al precedente comma potranno essere ceduti altresì a persone che abbiano con i richiedenti o i loro eredi rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado, oppure ai coniugi dei richiedenti e ai loro eredi, semprechè tali cessionari acquisiscano la proprietà dell'area sulla quale insistono i ricoveri [2].

     Qualora non risulti possibile pervenire ad una cessione a termini dei precedenti commi, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato ad acquistare la proprietà delle aree interessate al fine di trasferirle in proprietà ad operatori agricoli singoli od associati od a cooperative. Il corrispettivo per questi trasferimenti comprenderà il rimborso dei costi sostenuti dall'Ente per l'acquisizione dell'area; le condizioni per la cessione saranno quelle stabilite, secondo l'ultimo comma del presente articolo, per i beneficiari della presente legge. La congruità del prezzo di acquisto delle aree gravate dal diritto di superficie di cui al presente comma sarà accertata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, cui compete disporre la spesa [3].

     Qualora sia venuto meno l'interesse dei richiedenti o dei proprietari dei terreni all'utilizzo delle strutture secondo l'originaria destinazione, i ricoveri zootecnici potranno essere ceduti alle Amministrazioni comunali per scopi istituzionali, sociali od economici od a cooperative, ovvero ad operatori agricoli singoli od associati, anche - eccezionalmente - in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51 [4].

     Qualora non sia possibile in alcun modo attuare la cessione dei ricoveri zootecnici, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato a procedere alla demolizione delle strutture inutilizzate [5].

     Il materiale mobile acquistato dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per i primi interventi nelle zone terremotate può essere ceduto, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, ai Comuni nel cui ambito il materiale è stato utilizzato o a cooperative agricole che ne facciano richiesta, con preferenza per quelle aventi sede nei Comuni ai cui sopra, ovvero a privati [6].

     Ai Comuni si applicano le condizioni previste per le cooperative [7].

     Le modalità della cessione ed i criteri per la determinazione del corrispettivo, con particolare considerazione per le cooperative agricole e per le aziende comunque associate, saranno stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 4.

     Entro tre mesi dalla comunicazione da parte dell'E.R.S.A. della proposta di cessione, gli aventi titolo di cui al precedente articolo 3 devono notificare la loro accettazione.

 

     Art. 5.

     Qualora l'area su cui insiste il ricovero zootecnico ed i relativi annessi non sia di proprietà del richiedente o del rispettivo erede o qualora l'avente titolo non aderisca alla proposta di acquisizione in proprietà della struttura, l'E.R.S.A. affiderà la medesima in comodato ad operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, in attesa della definitiva acquisizione dell'area necessaria.

     Le modalità contrattuali del comodato saranno determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6.

     I corrispettivi derivanti dalle concessioni in proprietà dei ricoveri zootecnici e relativi annessi ed ogni altro introito conseguente alla definizione dei rapporti riguardanti i ricoveri dovranno essere riversati nel bilancio regionale.

     In corrispondenza con gli accertamenti effettuati, in conto del capitolo 615 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e del corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi, per le entrate di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione di pari importi sul capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e sul corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

     Conseguentemente, la denominazione del citato capitolo 615 dell'entrata viene così modificata: «Assegnazioni dello Stato, di altri enti, di associazioni e di privati ed altri introiti per i fondi di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia».

 

     Art. 7.

     E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23.

 

     Art. 8.

     La Presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Vedi le provvidenze previste dall'art. 29 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[3] Vedi nota che precede.

[4] Vedi nota [2].

[5] Vedi nota [2].

[6] Vedi nota [2].

[7] Vedi nota [2].