§ 4.10.41 - Legge Regionale 22 marzo 1977, n. 16.
Modifica dell'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come inserito con l'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:22/03/1977
Numero:16


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.41 - Legge Regionale 22 marzo 1977, n. 16. [1]

Modifica dell'articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come inserito con l'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7.

(B.U. 22 marzo 1977, n. 31).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma sostitutiva del V comma dell'art. 10 ter della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.