§ 3.1.236 - L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.
Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/10/2007
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 25/1996)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/1996)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 25/1996)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25/1996)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 25/1996)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996)
Art. 15.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 15/2000)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 15/2000)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000)
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)
Art. 20.  (Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico)
Art. 21.  (Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006)
Art. 22.  (Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 24/2006)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 68 della legge regionale 24/2006)
Art. 24.  (Norme finanziarie)
Art. 25.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.236 - L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strada del vino.

(B.U. 24 ottobre 2007, n. 43)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/1996 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 25/1996)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la parola «agricole» è sostituita dalla seguente: «principali».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 2 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Definizioni)

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, semprechè di provenienza regionale, nonchè prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonchè alle aziende ittituristiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonchè di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorchè svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e le modalità di esercizio delle attività didattiche;

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle «Strade del vino».

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.».

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 le parole «normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, non sono considerate agrituristiche.».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è sostituto dal seguente:

«1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola.».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole «articoli 5 e 7 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 7 della legge».

3. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 le parole «trova applicazione l'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione».

4. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:

«5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole «Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,».

2. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole «Assessore all'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).».

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole «dall'iscrizione nell'elenco.» sono aggiunte le seguenti: «Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.».

2. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, o da un socio della società».

3. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è abrogata.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Autorizzazione comunale)

1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.

2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell'autocertificazione relativa:

a) al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l'autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto dell'articolo 2, commi 1 e 3;

c) al personale utilizzato;

d) agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) all'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 5 della legge 59/1963.

3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.

4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).

7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristica di fattorie didattiche", "attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).».

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 10 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Obblighi degli operatori agrituristici)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonchè il marchio agrituristico regionale;

c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione comunale;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.».

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1996 la parola «sindaco» è sostituita dalla seguente: «Comune».

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25/1996)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 la parola «sindaco» è sostituita dalla seguente: «Comune».

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:

«d) si verifichino i casi previsti dall'articolo 6 della legge 96/2006;».

3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 sono aggiunte le seguenti:

«d bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività di coltivazione del fondo, come previsto dall'articolo 2, comma 1;

d ter) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

«2 bis. Qualora l'autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d bis), l'operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purchè sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.».

5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole «alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive».

6. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione».

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 14 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Sanzioni)

1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 25/1996) [1]

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è sostituita dalla seguente:

«a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5 bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica;».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996) [2]

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati.».

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2000 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)

 

     Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 15/2000)

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi di ristorazione collettiva e la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva di seguito denominati "mense".

3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono erogare contributi agli enti gestori delle mense di cui al comma 2, purchè non perseguano fini di lucro.».

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 dopo la parola «totale» sono aggiunte le seguenti: «della spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate».

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 15/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 24/2006, le parole «Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di salute».

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 15/2000)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 dopo la parola «utenti,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa la realizzazione di orti scolastici, nonchè».

 

CAPO III

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2000 CONCERNENTE LE FATTORIE DIDATTICHE

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: «(Fattorie didattiche e sociali)».

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 24/2006, è sostituito dal seguente:

«1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:

a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;

b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.».

3. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 24/2006, le parole «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 è inserito il seguente:

«2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.».

5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole «e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica» sono sostituite dalle seguenti: «e degli educatori, nonchè degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende».

6. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 dopo le parole «fattorie didattiche» sono aggiunte le seguenti: «e sociali».

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

CAPO IV

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE IN DIFFICOLTA' NEL SETTORE ZOOTECNICO

 

     Art. 20. (Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico) [3]

[1. Le aziende agricole di produzione primaria in difficoltà a seguito della perdita, anche parziale, del potenziale produttivo zootecnico, che presentano piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole) della legge regionale 18/2004 possono prevedere, all'interno del piano, la concessione di un contributo in conto capitale in alternativa all'erogazione di un finanziamento agevolato.

2. Per l'esercizio finanziario 2007 i piani di cui al comma 1 sono presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.2.330.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6702 (1.1.243.3.10.10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.]

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24/2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO

 

     Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006)

1. [L'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport), è sostituito dal seguente:

«Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 21/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), le parole «, nonchè la realizzazione delle "Strade del vino"» sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 21/2000 è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Disposizioni di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l'omogeneizzazione dell'offerta enoturistica mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle «Strade del vino», le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino».».

3. L'articolo 16 della legge regionale 21/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Disciplinare e Comitato promotore)

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino» è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).

4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle «Strade del vino».».

4. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000 le parole «da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare,» sono soppresse.

5. L'articolo 21 della legge regionale 21/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Interventi finanziari)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:

a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;

b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a un' informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

3. Le Province, d'intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.

4. Per l'esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).».

6. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21/2000 le parole «e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15» sono soppresse.»] [4].

 

     Art. 22. (Inserimento dell'articolo 67 bis nella legge regionale 24/2006)

1. Dopo l'articolo 67 della legge regionale 24/2006 è aggiunto il seguente:

«Art. 67 bis. (Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000)

1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.

2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21/2000.».

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 68 della legge regionale 24/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 24/2006 dopo la lettera ww) è aggiunta la seguente:

«ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»);».

 

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 24. (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 956 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 13, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295 e 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 18, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Amministrazioni provinciali in proporzione alle relative estensioni territoriali e al numero delle aziende vitivinicole iscritte agli Albi di denominazione di origine.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a trasferire alle Amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Amministrazione regionale, i fondi a suo tempo ricevuti per le finalità connesse alle «Strade del Vino» e non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con riferimento al finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, commi da 94 a 96, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il programma di attività presentato dal beneficiario può contemplare anche interventi già realizzati nel corso dell'anno 2007 in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.