§ 5.1.44 – L.R. 8 agosto 2000, n. 15.
Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/08/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologia di prodotti)
Art. 3.  (Iniziative informative e di educazione alimentare)
Art. 4.  (Procedure per la concessione dei contributi)
Art. 5.  (Norme finanziarie).
Art. 6.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.44 – L.R. 8 agosto 2000, n. 15.

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

(B.U. 9 agosto 2000, n. 32).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché la diffusione di una corretta educazione alimentare.

     2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.

     3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.

 

     Art. 2. (Tipologia di prodotti) [2]

     1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:

     a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

     b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

     c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;

     d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

     e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2.

 

     Art. 3. (Iniziative informative e di educazione alimentare) [3]

     1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.

     3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;

     4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.

     5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000 ". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.

 

     Art. 4. (Procedure per la concessione dei contributi) [4]

     1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

     2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

     3. Le domande sono corredate:

     a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;

     b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;

     c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;

     d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;

     e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;

     f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.

     4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.

     5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.

     6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).

     7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

     8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

     a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;

     b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.

     9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.

     10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.

 

     Art. 5. (Norme finanziarie). [5]

     [1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con la denominazione "Introduzione di prodotti biologici e iniziative di educazione alimentare", che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 22 - programma 22. 3 - rubrica n. 61 - spese correnti - con riferimento al capitolo 6806 [2.1.152.2.10.10] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione "Contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche" e con lo stanziamento complessivo di lire 2.850 milioni, suddiviso in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.932 con riferimento al capitolo 6807 [2.1.152.2.10.10] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio dello sviluppo agricolo - con la denominazione "Contributi per iniziative di educazione alimentare" e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

     3. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 98 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).]

 

     Art. 6. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.

[5] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.