§ 5.1.113 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/02/2018
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000)
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23/2001)
Art. 6.  (Norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000)
Art. 7.  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 15/2000)
Art. 8.  (Finalità)
Art. 9.  (Operatori dell'agricoltura sociale)
Art. 9 bis.  (Rapporto di connessione con l'attività principale agricola)
Art. 10.  (Collaborazione con i servizi sociosanitari)
Art. 11.  (Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
Art. 12.  (Misure di sostegno)
Art. 13.  (Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)


§ 5.1.113 - L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

(B.U. 14 febbraio 2018, n. 7)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e» sono sostituite dalle seguenti: «consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000)

1. L'articolo 2 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Tipologia di prodotti)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:

a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;

d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);

e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2». .

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000)

1. L'articolo 3 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Iniziative informative e di educazione alimentare)

1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.

3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;

4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000 ". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000)

1. L'articolo 4 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Procedure per la concessione dei contributi)

1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.

3. Le domande sono corredate:

a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;

b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;

c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;

d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;

e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;

f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.

4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.

5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.

6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).

7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;

b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.

9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.

10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.».

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23/2001)

1. Il comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), è abrogato.

 

     Art. 6. (Norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000)

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 1, segue le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima, come sostituito dall'articolo 4, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) le domande sono presentate entro il 31 marzo 2018;

b) la percentuale minima di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 15/2000, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è pari a 50 per cento;

c) i contributi sono concessi entro novanta giorni dal termine di cui alla lettera a).

 

     Art. 7. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 15/2000)

1. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

 

     Art. 8. (Finalità)

1. La Regione, conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali al fine di:

a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;

b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;

b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché fornire ad adulti e anziani esperienze e forme di benessere personale e relazionale [1];

c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;

d) favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale così come definiti dalla legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

 

     Art. 9. (Operatori dell'agricoltura sociale)

1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 141/2015:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;

b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 che definisce i requisiti minimi e le modalità per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali, sono definiti [2]:

a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;

b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015;

c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 141/2015;

d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;

e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.

5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali [3].

 

     Art. 9 bis. (Rapporto di connessione con l'attività principale agricola) [4]

1. Il rapporto di connessione con l'attività principale agricola per svolgere il servizio educativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 20/2005 è regolato in base alle disposizioni del presente articolo.

2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.

3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 381/1991.

5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).

6. Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), alla legge regionale 20/2005, decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

 

     Art. 10. (Collaborazione con i servizi sociosanitari)

1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23 della legge regionale 6/2006, sono inserite nei Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006 e sono svolte anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

 

     Art. 11. (Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, avente il compito di:

a) monitorare le attività realizzate in attuazione del presente Capo e i risultati ottenuti in termini di raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8;

b) promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e formazione anche con la collaborazione delle università e degli enti di formazione accreditati, in tema di agricoltura sociale e welfare generativo;

c) promuovere interventi finalizzati alla conoscenza e alla diffusione territoriale della agricoltura sociale.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dell'ERSA, della Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione e istruzione, del Forum regionale dell'agricoltura sociale Friuli Venezia Giulia, della Consulta delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), degli Ambiti territoriali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionali, degli organismi regionali della cooperazione sociale di cui alla legge regionale 20/2006 e di altri portatori di interesse.

3. L'Osservatorio è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali sentita la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. L'Osservatorio concorre alla realizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2006 .

 

     Art. 12. (Misure di sostegno)

1. La Regione promuove il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche sociosanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, la Regione inoltre:

a) è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale e utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;

c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;

d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;

e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;

f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;

g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

 

     Art. 13. (Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere j), k) e m), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in aggiunta al contributo finanziario fornito al Fondo medesimo dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 24/2016.


[1] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 8 novembre 2021, n. 17.

[2] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 2021, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 novembre 2021, n. 17.

[4] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2021, n. 17.