§ 3.1.66 - Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 36.
Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:03/06/1981
Numero:36


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.1.66 - Legge Regionale 3 giugno 1981, n. 36. [1]

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(B.U. 3 giugno 1981, n. 63).

 

Art. 1.

     Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, la Direzione regionale delle foreste è autorizzata ad impiegare nelle relative operazioni, oltre al personale del Corpo forestale regionale, alle squadre antincendio ed ai volontari, anche il personale regionale appartenente alla qualifica funzionale di agente tecnico con specializzazione zootecnico-forestale.

 

     Art. 2.

     All'articolo 11, primo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo la parola «forestale» sono inserite le parole «agli agenti tecnici con specializzazione zootecnico-forestale».

 

     Art. 3.

     All'articolo 22 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo la parola «legno», vengono incluse le parole «nonché alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi».

 

     Art. 4.

     Ai fini di esercitare una più vasta azione di prevenzione degli incendi e di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra quei componenti delle squadre di volontari di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, che avranno superato un corso di istruzione organizzato dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5.

     La dotazione organica delle guardie del Corpo forestale regionale, di cui all'allegato «A» della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è elevata di 30 unità.

 

     Art. 6.

     Al fine di realizzare le opere e gli interventi previsti dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n 8, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.420 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 540 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 7.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge fanno carico al capitolo 8828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 8.

     Gli oneri derivanti dall'articolo 5 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 9.

     Gli oneri previsti dall'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 8826 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 1.420 milioni per il piano, di cui lire 540 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.420 milioni si provvede come segue:

     - per lire 240 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     - per lire 300 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del medesimo stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio citati);

     - per le restanti lire 880 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.