§ 5.4.74 - Legge Regionale 20 maggio 1988, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:20/05/1988
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
Art. 5.      1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
Art. 6.      All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 sostituire il comma 2 con il seguente:
Art. 7.      1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. All'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:
Art. 10.      1. All'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
Art. 11.  [2]
Art. 12.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.74 - Legge Regionale 20 maggio 1988, n. 35. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.

(B.U. 23 maggio 1988, n. 64).

 

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59

 

Art. 1.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 sostituire il comma 2 con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, così coma inserito con il comma 1, fanno carico al capitolo 5415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     3 Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

 

CAPO II

Modifica alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44

 

     Art. 11. [2]

     1. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 sostituire la lettera a) con la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.