§ 5.9.26 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 60.
Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:20/06/1983
Numero:60


Sommario
Art. 2.      Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 200 milioni
Art. 3.      Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato nell'esercizio 1980 con l'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere [...]
Art. 4.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 2 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.26 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 60.

Modifica e rifinanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive. [1]

(B.U. 21 giugno 1983, n. 68).

 

     [Art. 1.

     Il limite di lire 40.000.000, previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, relativo ai contributi in conto capitale, viene elevato a lire 60.000.000.

 

Art. 2.

     Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 200 milioni.

 

     Art. 3.

     Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato nell'esercizio 1980 con l'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

     Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989.

 

     Art. 4.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 2 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

     L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento in termini di competenza viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 3 - mediante storno di pari importo dal capitolo 8353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.