§ 5.9.30 - Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 19.
Modificazione della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:09/05/1986
Numero:19


Sommario
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.30 - Legge Regionale 9 maggio 1986, n. 19.

Modificazione della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43: «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive». [1]

(B.U. 12 maggio 1986, n. 48).

 

     [Art. 1.

     Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni è soppresso.

 

Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.