§ 6.1.86 – Regolamento 15 settembre 2004, n. 1682.
Regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:15/09/2004
Numero:1682


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 6.1.86 – Regolamento 15 settembre 2004, n. 1682.

Regolamento (CE) n. 1682/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

(G.U.U.E. 5 ottobre 2004, n. L 308).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), istituito dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, viene attuato per fasi e la terza fase si concluderà il 31 dicembre 2004.

     (2) Visto il contributo positivo che LIFE ha fornito al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente e al fine di garantire un ulteriore contributo all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica in materia di ambiente e della normativa ambientale della Comunità, in particolare per quanto concerne l'integrazione delle istanze ambientali in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile, la durata della terza fase dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2006.

     (3) Il 22 luglio 2002 è stato adottato il Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed è pertanto necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1655/2000 agli obiettivi e alle priorità fissati nel programma in questione.

     (4) Occorre colmare il vuoto che si verrebbe a creare tra la scadenza della terza fase di LIFE e le nuove prospettive finanziarie post 2006 e che riguarda un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2006.

     (5) LIFE dovrebbe essere potenziato in quanto si tratta di uno strumento finanziario specifico, complementare ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo rurale e ai fondi strutturali. Sarebbe opportuno cercare di incoraggiare un utilizzo più efficace di questi strumenti comunitari per finanziare elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura. Occorrerebbe predisporre appropriate misure per evitare che sia possibile un duplice finanziamento.

     (6) Il 25 marzo 2003 la Commissione ha adottato la comunicazione «Verso un piano d'azione per le tecnologie ambientali», che è stata seguita da un piano d'azione per le tecnologie ambientali adottato il 28 gennaio 2004 che, a sua volta, dovrebbe ispirare le linee guida per il programma LIFE-Ambiente.

     (7) La relazione speciale n. 11/2003 della Corte dei conti ha esaminato la concezione, la gestione e l'attuazione di LIFE ed è opportuno tener conto delle raccomandazioni in essa formulate.

     (8) Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea e gli stanziamenti di bilancio destinati a LIFE dovrebbero rispecchiare questa situazione.

     (9) Occorrerebbe migliorare la valorizzazione e la divulgazione dei risultati e aumentare lo stanziamento di bilancio a tal fine.

     (10) È opportuno continuare a monitorare i progetti ancora in corso alla fine del 2006 e a garantirne il controllo finanziario.

     (11) Nella sentenza del 21 gennaio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1655/2000, sostenendo che «gli effetti dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1655/2000 saranno integralmente conservati fino a che il Parlamento e il Consiglio non avranno adottato nuove disposizioni riguardanti la procedura di comitato cui sono sottoposte le misure di esecuzione del suddetto regolamento».

     (12) Ai sensi dell'articolo 233 del trattato, l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

     (13) Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare nell'ambito dei poteri di attuazione conferiti dal regolamento (CE) n. 1655/2000 sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha notevoli implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Le misure in questione dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione summenzionata, fatta salva la procedura di comitato da scegliere per qualsiasi futuro sviluppo di LIFE o per strumenti finanziari esclusivamente destinati al settore ambientale.

     (14) Il presente regolamento stabilisce per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale, ai sensi del punto 33 dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

     1) L'articolo 3 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3:

     i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) il 50 % per i progetti relativi alla conservazione della natura, il 100 % dei costi ammissibili, escluse le spese generali e altri costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e il 100 % dei costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punto iii);»;

     ii) è aggiunta la lettera seguente:

     «c) i costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato.»;

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     «3 bis. La concessione di assistenza per un progetto che implica l'acquisto di terreni è subordinata alla condizione che i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, a destinazioni conformi all'obiettivo di LIFE-Natura di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano, mediante trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, nel lungo termine, per scopi di conservazione della natura.»;

     c) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato.»

     d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Su iniziativa della Commissione:

     a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;

     b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»

     2) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3:

     i) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «La quota di sostegno finanziario della Comunità sarà del 100 % dei costi eleggibili, ad esclusione delle spese generali e dei beni durevoli, per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto i) e del 100 % dei costi per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto ii).»;

     ii) è aggiunto il comma seguente:

     «I costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato.»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Le linee direttrici indicano i settori e gli obiettivi prioritari dei progetti di dimostrazione, con un esplicito riferimento alle priorità definite nella decisione n. 1600/2002/CE.

     Tali linee direttrici garantiscono che il programma LIFE-Ambiente sia complementare ai programmi di ricerca della Comunità, ai fondi strutturali e ai programmi di sviluppo rurale.

     La Commissione stabilisce altresì linee direttrici sui progetti preparatori di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa pubblica tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informa il comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della loro pubblicazione.»

     c) al paragrafo 6, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     «d) sono in grado di promuovere una vasta applicazione e diffusione di pratiche, tecnologie e/o prodotti suscettibili di contribuire alla tutela dell'ambiente;

     e) mirano a sviluppare e trasferire tecnologie o metodi innovativi che possono essere usati in situazioni identiche o analoghe, in particolare nei nuovi Stati membri»;

     d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Su iniziativa della Commissione:

     a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i);

     b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»;

     e) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

     «11.A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato.»

     3) All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

     «9.Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare.»

     4) All'articolo 7, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente:

     «Articolo 7. Coerenza e complementarità tra gli strumenti finanziari.

     1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento. La Commissione assicura che sia attirata l'attenzione dei richiedenti sul fatto che non possono cumulare sussidi di vari fondi comunitari. Sono predisposte misure appropriate per evitare che sia possibile un duplice finanziamento.

     La Commissione e gli Stati membri informano i richiedenti in merito ai vari strumenti finanziari comunitari disponibili per il finanziamento di elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura.»

     5) L'articolo 8 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

     «La durata della terza fase è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2006.

     Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento è fissato a 317,2 milioni di EUR.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie applicabili.»;

     b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006 le misure di accompagnamento sono limitate al 6 % degli stanziamenti disponibili.»;

     6) L'articolo 9 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

     «La Commissione garantisce che i risultati di tutti i progetti finanziati siano divulgati al pubblico e illustra, inoltre, come le competenze e l'esperienza acquisite possano essere utilizzate altrove.»;

     b) è aggiunto il paragrafo seguente:

     «6.La Commissione pubblica annualmente un elenco completo dei progetti finanziati, compresi una breve descrizione ed un compendio dei fondi utilizzati in ciascun caso.»

     7) L'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

     8) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 12. Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE.

     1. Entro il 30 settembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) una relazione recante aggiornamento della revisione intermedia presentata nel novembre 2003 e che valuta lo stato di applicazione del presente regolamento, il contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e l'impiego degli stanziamenti; e

     b) se del caso, una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di LIFE o a uno strumento finanziario esclusivamente destinato al settore dell'ambiente che tenga conto, tra l'altro, delle raccomandazioni contenute nel riesame di LIFE, da applicare a decorrere dal 2007.

     2. Una volta che la Commissione abbia adottato la proposta in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità con il disposto del trattato, decidono entro il 1° maggio 2006 in merito all'attuazione di tale strumento finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     3. L'importo necessario all'interno del quadro finanziario per predisporre misure di monitoraggio e controllo finanziario nel periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato soltanto se conforme alle nuove prospettive finanziarie che cominciano nel 2007.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.