§ 6.1.39 - Regolamento 17 luglio 2000, n. 1655.
Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:17/07/2000
Numero:1655


Sommario
Art. 1.  Obiettivo generale.
Art. 2.  Settori tematici e criteri generali.
Art. 3.  LIFE-Natura.
Art. 4.  LIFE-Ambiente
Art. 5.  LIFE-Paesi terzi.
Art. 6.  Partecipazione dei paesi candidati all'adesione.
Art. 7.  Coerenza e complementarità tra gli strumenti finanziari
Art. 8.  Durata della terza fase e finanziamento.
Art. 9.  Controllo dei progetti.
Art. 10.  Protezione degli interessi finanziari della Comunità.
Art. 11.  Comitato.
Art. 12.  Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE.
Art. 13.  Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 6.1.39 - Regolamento 17 luglio 2000, n. 1655.

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

(G.U.C.E. 28 luglio 2000, n. L 192).

 

Art. 1. Obiettivo generale.

     E' istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in prosieguo denominato "LIFE".

Obiettivo generale di LIFE è contribuire all'applicazione,

all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare nel settore dell'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche, nonché allo sviluppo sostenibile nella Comunità.

 

     Art. 2. Settori tematici e criteri generali.

     LIFE è diviso in tre settori tematici denominati LIFE-Natura, LIFE- Ambiente e LIFE-Paesi terzi.

I progetti finanziati da LIFE soddisfano i seguenti criteri generali:

     a) sono di interesse comunitario in quanto contribuiscono in maniera significativa all'obiettivo generale di cui all'articolo 1;

     b) sono realizzati da partecipanti affidabili sul piano tecnico e finanziario;

     c) sono realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario e di bilancio e di convenienza.

Può essere data la priorità ai progetti basati su un approccio multinazionale allorché si presuma che questo possa avere risultati più efficaci in fatto di conseguimento degli obiettivi, tenendo conto della fattibilità e dei costi.

 

          Art. 3. LIFE-Natura.

     1. L'obiettivo specifico di LIFE-Natura è contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e, in particolare, della rete europea Natura 2000 istituita da tale direttiva.

     2. Nel quadro di LIFE-Natura possono essere finanziati:

     a) i progetti di conservazione della natura che rispondono all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

     b) le misure di accompagnamento che agevolano il conseguimento dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e sono necessarie per:

     i) la preparazione di progetti che coinvolgono partner di più Stati membri (misura "starter");

     ii) lo scambio di esperienze tra progetti (misura "coop");

     iii) il controllo e la valutazione dei progetti, nonché la diffusione dei loro risultati, compresi

quelli adottati nel quadro delle fasi precedenti dello strumento LIFE (misura "assist").

     3. Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento dei progetti e non può superare:

     a) il 50 % per i progetti relativi alla conservazione della natura, il 100 % dei costi ammissibili, escluse le spese generali e altri costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e il 100 % dei costi per le misure di accompagnamento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punto iii) [1];

     b) in circostanze eccezionali, la percentuale di cui alla lettera a) può ammontare fino al 75 % per i progetti relativi a habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o a specie di uccelli considerate prioritarie per il finanziamento nel quadro di LIFE-Natura da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 79/409/CEE.

     c) i costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato [2].

     3 bis. La concessione di assistenza per un progetto che implica l'acquisto di terreni è subordinata alla condizione che i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, a destinazioni conformi all'obiettivo di LIFE-Natura di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano, mediante trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, nel lungo termine, per scopi di conservazione della natura [3].

     4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.

     5. A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondano ai criteri seguenti:

     a) progetti sul territorio europeo degli Stati membri che riguardano:

     i) un sito proposto da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE; o

     ii) un sito classificato a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE; o

     iii) una specie menzionata negli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

     b) nei paesi candidati all'adesione ai quali si applica l'articolo 6, progetti che riguardino:

     i) un sito d'importanza internazionale che ospiti un tipo di habitat di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, o un tipo di habitat o una specie, non presente nella Comunità, classificati nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna in quanto richiedono misure di conservazione specifiche;

     ii) un sito di importanza internazionale che ospiti una specie di uccello di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o una specie di uccello migratore presente nella Comunità, o una specie di uccello non presente nella Comunità ma classificato nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna come bisognoso di misure di conservazione specifiche; ovvero

     iii) una specie di cui agli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, o una specie non presente nella Comunità ma classificata nelle appendici I o II della convenzione di Berna.

     6. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto delle proposte pervenute. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

     7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Natura sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Ai fini del presente paragrafo, il comitato è quello di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE.

     A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato [4].

     8. Su iniziativa della Commissione:

     a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;

     b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare. [5]

 

     Art. 4. LIFE-Ambiente

     1. L'obiettivo specifico di LIFE-Ambiente è contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente.

     2. Nel quadro di LIFE-Ambiente possono essere finanziati i seguenti progetti e/o misure:

     a) i progetti di dimostrazione che rispondono all'obiettivo previsto al paragrafo 1, e mirano a:

     - integrare considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere, oppure

     - promuovere la gestione sostenibile delle acque freatiche e di superficie, oppure

     - ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oppure

     - prevenire, riutilizzare, recuperare e riciclare i rifiuti di tutti i tipi e a gestire razionalmente il flusso di rifiuti, oppure

     - ridurre l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente;

     b) i progetti preparatori allo sviluppo di nuovi strumenti ed azioni della Comunità in materia ambientale, e/o all'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali;

     c) le misure di accompagnamento necessarie:

     i) alla diffusione delle informazioni per lo scambio di esperienze tra progetti; e

     ii) alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, nonché alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e al trasferimento di risultati derivanti da queste azioni.

     3. Il sostegno finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei progetti.

     La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 30 % del costo ammissibile del progetto per i progetti generatori di consistenti entrate nette. In questo caso il contributo dei beneficiari del finanziamento deve essere almeno equivalente al sostegno comunitario.

     La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per tutti gli altri richiedenti non può superare il 50 % del costo ammissibile del progetto.

     La quota di sostegno finanziario della Comunità sarà del 100 % dei costi eleggibili, ad esclusione delle spese generali e dei beni durevoli, per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto i) e del 100 % dei costi per le misure di accompagnamento relative al paragrafo 2, lettera c), punto ii) [6].

     I costi salariali per un funzionario sono considerati ammissibili soltanto qualora siano connessi ai costi di attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse avviato [7].

     4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Le linee direttrici indicano i settori e gli obiettivi prioritari dei progetti di dimostrazione, con un esplicito riferimento alle priorità definite nella decisione n. 1600/2002/CE.

     Tali linee direttrici garantiscono che il programma LIFE-Ambiente sia complementare ai programmi di ricerca della Comunità, ai fondi strutturali e ai programmi di sviluppo rurale.

     La Commissione stabilisce altresì linee direttrici sui progetti preparatori di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa pubblica tali linee direttrici nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informa il comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della loro pubblicazione. [8]

     5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 10.

     6. A norma del paragrafo 10 sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:

     a) offrono soluzioni per risolvere un problema molto ricorrente nella Comunità o che causa di grande preoccupazione per alcuni Stati membri;

     b) rivestono un carattere innovativo dal punto di vista della tecnologia o del metodo applicato;

     c) costituiscono un esempio e un progresso rispetto alla situazione attuale;

     d) sono in grado di promuovere una vasta applicazione e diffusione di pratiche, tecnologie e/o prodotti suscettibili di contribuire alla tutela dell'ambiente [9];

     e) mirano a sviluppare e trasferire tecnologie o metodi innovativi che possono essere usati in situazioni identiche o analoghe, in particolare nei nuovi Stati membri [10];

     f) promuovono la cooperazione nel settore dell'ambiente;

     g) possano presentare un rapporto costi-benefici soddisfacente dal punto di vista ambientale;

     h) promuovono l'integrazione delle esigenze ambientali in attività che perseguono scopi eminentemente economici e sociali.

L'esame delle proposte dovrebbe, ove opportuno, tenere altresì conto delle loro implicazioni occupazionali.

     7. Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

     a) acquisto di terreni;

     b) studi non specificatamente legati all'obiettivo perseguito dai progetti finanziati;

     c) gli investimenti per infrastrutture riguardanti gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, ivi comprese le attività che hanno già dato risultati positivi a livello industriale;

     d) attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

     8. Su iniziativa della Commissione:

     a) i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono oggetto di inviti a presentare proposte. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b) e misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i);

     b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono oggetto di bandi di gara. Tutti i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare. [11]

     9. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute a norma del paragrafo 2, lettere a) e b). Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

     10. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11.

     11.A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione adotta una decisione relativa ai progetti approvati e vengono concluse convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del progetto approvato [12].

 

     Art. 5. LIFE-Paesi terzi.

     1. L'obiettivo specifico di LIFE-Paesi terzi è contribuire alla creazione di capacità e strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente nonché per lo sviluppo di politiche e programmi d'azione nel settore dell'ambiente nei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

     2. Nel quadro di LIFE-Paesi terzi possono essere finanziati:

     a) i progetti di assistenza tecnica che rispondono all'obiettivo di cui al paragrafo 1;

     b) le misure di accompagnamento necessarie alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, allo scambio di esperienze tra progetti, alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e ai risultati derivanti da queste azioni.

     3. Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento di progetti e di misure di accompagnamento. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 70 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e il 100 % del costo delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2, lettera b).

     4. Le competenti autorità nazionali dei paesi terzi interessati trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi terzi, le proposte sono presentate dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento dell'azione o

dall'organizzazione internazionale che si occupa della tutela ambientale nella zona geografica interessata.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.

     5. A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:

     a) rivestono un interesse per la Comunità, in particolare in quanto contribuiscono all'attuazione degli orientamenti e degli accordi regionali e internazionali;

     b) contribuiscono alla realizzazione di una strategia che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;

     c) apportano soluzioni a problemi ambientali importanti nella regione e nel settore interessato.

+ data priorità ai progetti destinati a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o regionale.

     6. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dai paesi terzi. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

     7. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve essere preceduta dalla consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una decisione sull'elenco dei progetti selezionati.

     8. Sulla base dei progetti approvati la Commissione stipula con i beneficiari un contratto, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte è comunicato agli Stati membri.

     9.Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di bandi di gara pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con indicazione dei criteri specifici da rispettare [13].

 

     Art. 6. Partecipazione dei paesi candidati all'adesione.

     1. Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, alle condizioni menzionate negli accordi di associazione conclusi con questi paesi ed in base alle disposizioni della decisione del Consiglio di associazione competente per ciascun paese considerato.

     2. Le autorità nazionali dei paesi in questione trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare nell'ambito di LIFE- Natura e LIFE-Ambiente entro le date fissate dalla Commissione a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5. Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi, le proposte sono trasmesse dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

     3. Per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario, sono prese in considerazione le proposte che rispondono ai criteri generali di cui all'articolo 2 e ai criteri specifici menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 4, paragrafi 6 e 8.

     4. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dalle autorità nazionali dei paesi interessati. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

     5. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario LIFE sono soggetti o alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento o a quella di cui all'articolo 11 del presente regolamento, a secondo del tipo di progetto.

     6. Sulla base dei progetti approvati, la Commissione stipula con i beneficiari un contratto o una convenzione, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte viene comunicato agli Stati membri.

     7. Quando per gli altri paesi candidati all'adesione saranno adottate condizioni e disposizioni equivalenti a quelle previste al paragrafo 1, LIFE sarà aperto alla partecipazione di questi paesi in base ai paragrafi da 2 a 6. I paesi partecipanti a norma del presente articolo non possono partecipare in base all'articolo 5.

     8. La ripartizione annuale degli stanziamenti che i paesi di cui ai paragrafi da 1 a 7 hanno destinato al cofinanziamento dello strumento figura nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione III, parte B, allegato IV.

 

     Art. 7. Coerenza e complementarità tra gli strumenti finanziari [14].

     1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento. La Commissione assicura che sia attirata l'attenzione dei richiedenti sul fatto che non possono cumulare sussidi di vari fondi comunitari. Sono predisposte misure appropriate per evitare che sia possibile un duplice finanziamento.

     La Commissione e gli Stati membri informano i richiedenti in merito ai vari strumenti finanziari comunitari disponibili per il finanziamento di elementi di progetti relativi all'ambiente e alla natura. [15]

     2. La Commissione garantisce la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli realizzati nell'ambito dei fondi strutturali, dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione o di altri strumenti finanziari comunitari.

 

     Art. 8. Durata della terza fase e finanziamento. [16]

     1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1° gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione della terza fase riguardante il periodo 2000-2004 è stabilita a 649,9 milioni di EUR [17].

     La durata della terza fase è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2006. Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento è fissato a 317,2 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie applicabili.

     La durata della terza fase è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2006 [18].

     Il quadro finanziario per l'attuazione del presente regolamento è fissato a 317,2 milioni di EUR [19].

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie applicabili [20].

     2. Il finanziamento destinato alle azioni previste nel presente regolamento è oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie [21].

     3. L'importo delle risorse da assegnare a ciascun settore d'azione è illustrato qui di seguito:

     a) 47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 3;

     b) 47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 4;

     c) 6 % per le azioni ai sensi dell'articolo 5.

     Per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006 le misure di accompagnamento sono limitate al 6 % degli stanziamenti disponibili [22].

 

     Art. 9. Controllo dei progetti.

     1. Per ciascun progetto finanziato da LIFE, il beneficiario presenta alla Commissione e, su richiesta, allo Stato membro interessato, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Le relazioni destinate agli Stati membri possono essere inviate in forma sintetica. Inoltre, entro tre mesi dal completamento del progetto è inviata una relazione finale alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto di tali relazioni. Le relazioni si basano su indicatori fisici e finanziari stabiliti nella decisione della Commissione che approva i progetti o nel contratto o nella convenzione conclusi con i beneficiari. Questi indicatori sono strutturati in maniera tale da indicare lo stato di avanzamento dell'azione e gli obiettivi da conseguire entro un termine stabilito.

     La Commissione garantisce che i risultati di tutti i progetti finanziati siano divulgati al pubblico e illustra, inoltre, come le competenze e l'esperienza acquisite possano essere utilizzate altrove [23].

     2. A prescindere dai controlli eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o i servizi di controllo nazionali competenti, a norma dell'articolo 248 del trattato e dalle ispezioni svolte a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare sul posto i progetti finanziati da LIFE, anche mediante controlli a campione.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato e il suo Stato membro, salvo quando vi sia un fondato sospetto di frode e/o di uso improprio.

     3. Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento ad essa relativo.

     4. Se necessario la Commissione rettifica, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

     5. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati dalla Comunità siano stati svolti correttamente e nel rispetto del presente regolamento.

     6.La Commissione pubblica annualmente un elenco completo dei progetti finanziati, compresi una breve descrizione ed un compendio dei fondi utilizzati in ciascun caso [24].

 

     Art. 10. Protezione degli interessi finanziari della Comunità.

     1. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione relativo alla concessione del sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche rilevanti incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.

     2. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

     3. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti a tempo debito possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

 

     Art. 11. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato "il comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. [25]

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12. Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE. [26]

     1. Entro il 30 settembre 2005 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) una relazione recante aggiornamento della revisione intermedia presentata nel novembre 2003 e che valuta lo stato di applicazione del presente regolamento, il contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale e l'impiego degli stanziamenti; e

     b) se del caso, una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di LIFE o a uno strumento finanziario esclusivamente destinato al settore dell'ambiente che tenga conto, tra l'altro, delle raccomandazioni contenute nel riesame di LIFE, da applicare a decorrere dal 2007.

     2. Una volta che la Commissione abbia adottato la proposta in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità con il disposto del trattato, decidono entro il 1° maggio 2006 in merito all'attuazione di tale strumento finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     3. L'importo necessario all'interno del quadro finanziario per predisporre misure di monitoraggio e controllo finanziario nel periodo successivo al 31 dicembre 2006 si ritiene confermato soltanto se conforme alle nuove prospettive finanziarie che cominciano nel 2007.

 

     Art. 13. Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio è abrogato, sono salvi le decisioni adottate e i contratti o convenzioni conclusi, riguardanti la concessione di un sostegno finanziario ai sensi del suddetto regolamento.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

(Omissis)

Dichiarazione della Commissione

     La Commissione nota che il Parlamento europeo ed il Consiglio convengono in merito all'opportunità di adottare una procedura di regolamentazione per la scelta dei progetti, rispetto alla procedura di gestione suggerita dalla Commissione nella proposta modificata presentata dopo la pronuncia del Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione, ribadendo quanto dichiarato allorché la posizione comune è stata adottata, sottolinea nuovamente quanto sia importante dare applicazione ai criteri fissati dall'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La Commissione ritiene che la scelta dei progetti, date le sue notevoli implicazioni in termini di bilancio, debba essere effettuata seguendo la procedura di gestione.

La Commissione ritiene inoltre che ignorare le disposizioni dell'articolo 2 dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE, in un caso tanto evidente quanto appunto il caso in oggetto, contravvenga sia ai principi ispiratori che al disposto della decisione del Consiglio.

La Commissione si vede pertanto costretta ad adottare le dovute riserve in materia, compreso il diritto di adire la Corte di giustizia quando e se lo riterrà opportuno.

Dichiarazione del Consiglio

     Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione sulla scelta della procedura di comitato affinché quest'ultima adotti misure di attuazione nel quadro del regolamento LIFE.

Scegliendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il Consiglio ha tenuto conto dell'esperienza acquisita con la procedura di regolamentazione nel quadro dello strumento LIFE nella prima fase (dal 1992) e nella seconda fase (dal 1996), nonché della natura di tale strumento, che svolge un ruolo essenziale per la tutela dell'ambiente nella Comunità e contribuisce all'attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria in questo settore.

Il Consiglio rammenta che i criteri fissati all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio non sono vincolanti sotto il profilo giuridico e hanno un carattere indicativo. Il Consiglio ritiene che il campo di applicazione delle competenze di esecuzione nel regolamento in questione giustifichi pienamente il ricorso alla procedura di regolamentazione.

Dichiarazione della Commissione

     La Commissione dichiara che, prima di fissare i termini annuali di presentazione delle proposte, provvederà a consultare i competenti comitati per stabilire se essi possono essere effettivamente rispettati.

 

 

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[3] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[13] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[14] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[16] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 788/2004.

[17] Paragrafo così sostituito dall’art. dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 788/2004.

[18] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[19] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[21] Paragrafo così sostituito dall’art. dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 788/2004.

[22] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[23] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[24] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[25] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1682/2004.