§ 3.1.93 - Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 43.
Norme in materia di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica. Integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 e modifica alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:23/08/1985
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Controllo e vigilanza.
Art. 2.  Pubblicazione degli atti e invio all'organo di controllo.
Art. 3.  Reclami o denunce.
Art. 4.  Adempimenti istruttori.
Art. 5.  Termine per l'esercizio del controllo.
Art. 6.  Annullamento degli atti.
Art. 7.  Comunicazione del provvedimento dell'organo di controllo.
Art. 8.  Esecutività degli atti.
Art. 9.  Atti urgenti ed esecutività dei medesimi.
Art. 10.  Definitività dei provvedimenti dell'organo di controllo.
Art. 11.  Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.
Art. 12.  Servizio enti vigilati.
Art. 13.  Integrazione del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.
Art. 14.  Integrazione della norma transitoria sulle opere di cui all'articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74.
Art. 16.  Entrata in vigore della legge.


§ 3.1.93 - Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 43.

Norme in materia di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica. Integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 e modifica alla legge regionale 26 agosto 1983, n. 74.

(B.U. 26 agosto 1985, n. 87).

 

CAPO I

     Norme in materia di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica

 

Art. 1. Controllo e vigilanza.

     La Regione esercita sui Consorzi di bonifica funzioni di controllo e di vigilanza.

     Gli atti consortili, esclusi quelli indicati nel comma seguente, sono soggetti al solo controllo di legittimità che viene esercitato dall'Assessore regionale all'agricoltura.

     Non sono soggetti a controllo e non vanno pertanto trasmessi all'Assessore regionale all'agricoltura, gli atti di mera esecuzione di atti anche regolamentari già esecutivi, gli atti meramente ripetitivi o confermativi, gli atti privi di contenuto dispositivo, gli atti che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonché le deliberazioni di ratifica di atti già controllati e quelle di presa d'atto degli atti delegati; non sono altresì soggette a controllo le deliberazioni concernenti materie eventualmente delegate da parte dell'Amministrazione regionale.

     Gli atti non soggetti a controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta, ai sensi del primo comma del successivo articolo 2.

 

     Art. 2. Pubblicazione degli atti e invio all'organo di controllo.

     Le deliberazioni dei Consorzi sono pubblicate all'Albo consortile entro cinque giorni dalla loro adozione; la pubblicazione deve durare sette giorni consecutivi.

     Gli atti soggetti a controllo sono poi trasmessi all'Assessore regionale all'agricoltura in duplice copia integrale, con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.

     Il Consorzio designa l'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei commi precedenti; in difetto di designazione tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Ente. Egli deve anche curare di mettere a disposizione di chi li chiede per la lettura gli atti in pubblicazione.

 

     Art. 3. Reclami o denunce.

     Avverso gli atti dei Consorzi di bonifica, ogni consorziato di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, e chiunque, anche in forma associata, sia titolare di un interesse, può presentare, entro il periodo di pubblicazione, reclamo o denuncia, mediante deposito o invio all'Assessore regionale all'agricoltura tramite il Consorzio che li ha posti in essere.

     Il soggetto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, riceve i reclami e le denunce, rilasciandone contestuale ricevuta, e li inoltra, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo di controllo unitamente all'atto cui essi si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell'Ente.

     Il soggetto medesimo apporrà in calce a ciascun atto sottoposto a controllo l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di reclami o denunce nel termine di cui al primo comma.

     Relativamente all'aspetto della legittimità, l'Assessore regionale all'agricoltura esaminati gli atti, informerà l'interessato dell'esito ottenuto dal reclamo o dalla denuncia sugli atti soggetti a controllo.

 

     Art. 4. Adempimenti istruttori.

     Nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'Assessore regionale all'agricoltura può e, se richiesto nel contesto degli atti deliberativi dai singoli Consorzi interessati deve, disporre l'audizione dei loro rappresentanti; può, inoltre, richiedere documentazioni e chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria.

     La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell'Assessore regionale all'agricoltura da trasmettersi all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto.

     Entro detto termine può essere data al Consorzio notizia telegrafica dell'emissione dell'ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei tre giorni successivi alla scadenza del quindicesimo giorno.

 

     Art. 5. Termine per l'esercizio del controllo.

     Il controllo, per gli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 1, va eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto.

     Tale termine è elevato a trenta giorni qualora si tratti di:

     1) bilancio preventivo, da redigere in conformità allo schema predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

     2) variazioni al bilancio preventivo;

     3) conto consuntivo;

     4) regolamenti di amministrazione;

     5) contratti di tesoreria e di esattoria;

     6) acquisto e alienazione di beni immobili e di titoli del debito pubblico, nonché costituzione di servitù passive e di enfiteusi.

     La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui al precedente articolo.

     Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni.

     Dal computo dei termini per l'esercizio del controllo vanno esclusi i giorni considerati non lavorativi dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Annullamento degli atti.

     Nell'esercizio del controllo di legittimità riguardante gli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 1, l'Assessore regionale all'agricoltura, entro il termine indicato dal precedente articolo 5, annulla, con provvedimento motivato, gli atti che siano illegittimi.

 

     Art. 7. Comunicazione del provvedimento dell'organo di controllo.

     Il provvedimento di annullamento è trasmesso al Consorzio, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal precedente articolo 5.

     Quando all'Ente sia stata data tempestiva notizia telegrafica del provvedimento dell'Assessore regionale all'agricoltura, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi al termine ordinario rispettivamente di venti e trenta giorni.

 

     Art. 8. Esecutività degli atti.

     Gli atti indicati dal secondo comma del precedente articolo 1 diventano esecutivi:

     a) quando sia scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 5 senza che l'Assessore regionale all'agricoltura ne abbia disposto l'annullamento;

     b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), l'Assessore regionale all'agricoltura abbia dato formale avviso al Consorzio che l'atto è stato ritenuto legittimo;

     c) quando si sia verificata la decadenza dei provvedimenti di cui agli articoli 4, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge.

 

     Art. 9. Atti urgenti ed esecutività dei medesimi.

     Per motivate ragioni di urgenza, gli atti soggetti a controllo, esclusi quelli espressamente previsti dal secondo comma del precedente articolo 5, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'organo deliberante.

     Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono entro cinque giorni dalla loro data, essere inviati all'Assessore regionale all'agricoltura e pubblicati all'Albo del Consorzio. La pubblicazione deve durare per sette giorni consecutivi.

     In difetto dell'invio di cui al comma precedente, gli atti perdono il requisito della immediata esecutività e vanno assoggettati al regime previsto dall'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 10. Definitività dei provvedimenti dell'organo di controllo.

     I provvedimenti di controllo sono definitivi.

 

     Art. 11. Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

     L'articolo 20 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è abrogato; le nuove disposizioni si applicano anche agli atti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, a tale data, non siano stati trasmessi al controllo.

 

     Art. 12. Servizio enti vigilati.

     Quale supporto burocratico del controllo sugli atti di tutti gli enti posti al controllo e alla vigilanza è costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, il Servizio enti vigilati, con il compito di assicurare l'istruttoria propedeutica alla adozione dei provvedimenti da adottare nell'esercizio del controllo e della vigilanza.

 

CAPO II

Integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, e modifica alla

legge regionale 26 agosto 19S3, n. 74

 

     Art. 13. Integrazione del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

     Il comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è integrato con la presenza del Consorzio Ledra-Tagliamento.

 

     Art. 14. Integrazione della norma transitoria sulle opere di cui all'articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

     Al secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dopo le parole «opere di sistemazione agraria» sono inserite le parole «e di irrigazione».

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74.

     L'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 16. Entrata in vigore della legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Testo già inserito nella legge originaria. Erroneamente il legislatore, con l'art. 61 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5, ha recato l'interpretazione autentica del presente decreto che andava invece riferita all'art. 11 della L.R. 26 agosto 1983, n. 74.