§ 3.10.55 - Legge Regionale 24 gennaio 1997, n. 6.
Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:24/01/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/1993).
Art. 3.  (Integrazione della legge regionale 26/1993).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/1993).
Art. 5.  (Utilizzazione del personale delle Province).
Art. 6.  (Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982).
Art. 7.  (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/1996).
Art. 8.  (Proroga del termine e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11/1996).
Art. 9.  (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996).
Art. 10.  (Contingente massimo di operai in amministrazione diretta di cui alla legge regionale 9/1990).
Art. 11.  (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8/1993).
Art. 12.  (Modifica della legge regionale 52/1980).
Art. 13.  (Efficacia della legge).
Art. 14.  (Entrata in vigore).


§ 3.10.55 - Legge Regionale 24 gennaio 1997, n. 6.

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 29 gennaio 1997, n. 5).

 

Art. 1. (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993). [1]

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/1993). [2]

 

     Art. 3. (Integrazione della legge regionale 26/1993). [3]

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/1993).

     1. - 2. [4].

     3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono abrogati.

 

     Art. 5. (Utilizzazione del personale delle Province). [5]

     1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonchè per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.

     2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

 

     Art. 6. (Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/1982). [6]

 

     Art. 7. (Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/1996). [7]

 

     Art. 8. (Proroga del termine e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11/1996). [8]

 

     Art. 9. (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996). [9]

     1. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili della soppressa Azienda delle foreste, il Commissario liquidatore di cui all'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dall'1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

     2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 31 dicembre 1996 dalla soppressa Azienda delle foreste ed essenziali alla prosecuzione dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della legge regionale 42/1996.

     3. Il Commissario provvede alla gestione del personale operaio di cui all'articolo 79 della Legge regionale 42/1996, per l'attuazione degli interventi necessari ed urgenti in amministrazione diretta.

     4. Il termine dell'1 gennaio 1997, previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996, è prorogato al 31 marzo 1997.

     5. Nelle more della definizione dei procedimenti di trasferimento al patrimonio regionale dei beni dell'Azienda delle foreste e del subentro da parte dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale 42/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale e relativi al personale operaio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. A tal fine l'Azienda regionale dei parchi e delle foreste regionali può autorizzare aperture di credito a favore del Commissario, in qualità di funzionario delegato dell'Amministrazione regionale.

     6. Il Commissario entro il 31 dicembre 1997 [10], ad avvenuta conclusione della propria attività in qualità di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilità liquide residue.

     7. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane in carica fino al 31 marzo 1997 per la conclusione dell'attività del Commissario liquidatore.

 

     Art. 10. (Contingente massimo di operai in amministrazione diretta di cui alla legge regionale 9/1990). [11]

     [1. Per l'anno 1997 il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale - di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, è fissato in 220 unità.]

 

     Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8/1993).

     1. L'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifica della legge regionale 52/1980). [12]

 

     Art. 13. (Efficacia della legge).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge decorrono dall'1 gennaio 1997.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 1993, n. 4.

[2] Sostituisce l'art. 2, comma 2, della L.R. 25 maggio 1993, n. 26.

[3] Aggiunge gli artt. 3 bis e 3 ter alla L.R. 25 maggio 1993, n. 26.

[4] Modifica ed integra l'art. 4 della L.R. 25 maggio 1993, n. 26.

[5] Articolo sostituito dall'art. 54 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[6] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Integra l'art. 7 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[7] Modifica l'art. 1, commi 3 e 4, della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Termine così prorogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5 novembre 1997, n. 33.

[11] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[12] Aggiunge l'art. 7 quater alla L.R. 28 ottobre 1980, n. 52.