§ 6.4.160 - Legge Regionale 5 novembre 1997, n. 33.
Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:05/11/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Assestamento di bilancio).
Art. 2.  (Finanziamenti al trasporto pubblico locale).
Art. 3.  (Finanziamenti in vari settori di intervento regionale).
Art. 4.  (Sovvenzione straordinaria alla Comunità Piergiorgio).
Art. 5.  (Finanziamenti per impianti sportivi).
Art. 6.  (Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 6/1997, per la conclusione dell'attività del Commissario straordinario dell'Azienda delle Foreste).
Art. 7.  (Integrazione della legge regionale 31/1975).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.160 - Legge Regionale 5 novembre 1997, n. 33.

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(B.U. 5 novembre 1997, n. 45 - S.S. n. 10).

 

Art. 1. (Assestamento di bilancio).

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 18 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessive presunto di lire 587.390.399.992 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1996, nell'importo di lire 640.855.268.497, con una differenza in aumento di lire 53.464.868.505, di cui lire 12.287.078.531 costituiscono quota vincolata.

     2. In relazione alla previsione di maggiori proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo stanziamento del capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 29.822.210.026 per l'anno 1997.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede:

     a) per lire 29.822.210.026 con i maggiori proventi dei contributi sanitari di cui al comma 2;

     b) per lire 30.177.789.974 con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

     5. [1].

     6. Per le occorrenze finanziarie derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per il triennio 1994-1996, è istituita al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, nell'elenco n. 5 allegato ai citati bilanci, alla Rubrica n. 33, la partita n. 29 [2.1.280.3.12.32] con la denominazione «Quota destinata alle occorrenze derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) per il triennio 1994-1996» e con lo stanziamento di lire 12.287.078.531 per l'anno 1997. Lo stanziamento del capitolo 8920 è conseguentemente elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettera c), dall'articolo 8, comma 2, lettera b) e dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dall'articolo 8, comma 2, lettera c) e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 46/1990, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.

     9. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni derivante dai commi 7 e 8 per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 85 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 2. (Finanziamenti al trasporto pubblico locale). [2]

     [1. Fino all'avvio dei servizi esercitati in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, continuano a trovare applicazione gli articoli 55, 56, 57 bis e 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni e vengono contemporaneamente sospese le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale 20/1997.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 41/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento complessivo è elevato di pari importo.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 4018 dello stato di previsione precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.]

 

     Art. 3. (Finanziamenti in vari settori di intervento regionale).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997, di cui lire 1.000 milioni da ripartire fra i soli Comuni capoluogo di provincia a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate di lire 1.268 milioni e di lire 732 milioni accertate rispettivamente sui capitoli 1051 e 1070 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, di cui stanziamenti sono conseguentemente elevati di pari importo per l'anno 1997.

     2. Gli stanziamenti dei capitoli 156, 180 e 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 300 milioni, di lire 1.500 milioni e di lire 1.200 milioni per l'anno 1997. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 157 del medesimo stato di previsione.

     3. Lo stanziamento del capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 550 del medesimo stato di previsione.

     4. Gli stanziamenti dei capitoli 4745 e 4965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 200 milioni per l'anno 1997.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Pordenone, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Gorizia, un'assegnazione straordinaria di fondi nella misura massima di lire 20 milioni a carico del capitolo 4976 la cui denominazione viene così integrata: «e per l'attività dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali - Sezione di Gorizia» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     7. All'onere complessivo di lire 950 milioni derivante dai commi 4, 5 e 6 si provvede per lire 850 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 705 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni turistico-costieri della regione interessati dalle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 per interventi di riparazione dei danni subiti.

     9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dei danni subiti e del preventivo di spesa degli interventi da realizzare. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

     10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8520 [2.1.232.3.10.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 3.4.5 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - con la denominazione «Contributi straordinari ai Comuni turistico-costieri per interventi di riparazione dei danni subiti in conseguenza delle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

     11. Lo stanziamento del capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1997.

     12. All'onere complessivo di lire 600 milioni derivante dai commi 10 e 11 si provvede con la maggiore entrata accertata sul capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo.

     13. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli Venezia-Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 lo stanziamento del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8920 (partita n. 701 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio) del medesimo stato di previsione.

     15. In sede di prima applicazione l'intervento di cui al comma 13 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A.

     16. [Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad impartire direttive alla «Finanziaria regionale Friuli Venezia-Giulia - Società per azioni Friulia Spa» ai fini della sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA sino all'ammontare di lire 1.000 milioni] [3].

 

     Art. 4. (Sovvenzione straordinaria alla Comunità Piergiorgio).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, e per assicurare un'adeguata dotazione di strutture per i disabili nel territorio dell'Alto Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Comunità Piergiorgio di Udine da destinare alla realizzazione del Centro di accoglienza medico-socio-assistenziale in Tolmezzo.

     2. La sovvenzione straordinaria può essere destinata anche all'acquisizione di attrezzature ed arredi necessari per assicurare funzionalità ad uno o più edifici del complesso.

     3. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 1, il legale rappresentante dell'Associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo sommario di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per la concessione ed erogazione della sovvenzione di cui al comma 1 trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1997.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4846 [2.1.242.3.08.07], con la denominazione «Sovvenzione straordinaria alla Associazione Comunità Piergiorgio di Udine per la realizzazione del Centro di accoglienza medico- sociale e assistenziale di Tolmezzo» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

     7. All'onere complessivo di lire 500 milioni si provvede con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 702 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 5. (Finanziamenti per impianti sportivi).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 145 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).

 

     Art. 6. (Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 6/1997, per la conclusione dell'attività del Commissario straordinario dell'Azienda delle Foreste). [4]

     1. Il termine del 31 luglio 1997, previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 1997.

     2. Il Commissario liquidatore della soppressa Azienda delle Foreste, con funzioni di Commissario straordinario, rimane in carica fino al 31 dicembre 1997 per la conclusione dell'attività di cui all'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e all'articolo 9 della legge regionale 6/1997.

     3. L'indennità lorda di carica dovuta al suddetto Commissario, per il periodo dall'1 maggio 1997 al 31 dicembre 1997, è fissata in lire 2.615.378 mensili.

     4. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996 e per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata per l'anno 1997 l'ulteriore spesa di lire 17 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo del capitolo 8840 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 7. (Integrazione della legge regionale 31/1975).

     1. [5].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g ter), della legge regionale 31/75, come inserita dal comma 1, è autorizzata spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5284 [1 1.162.2.06.56] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione IV - con la denominazione «Finanziamento all'Istituto internazionale Jacques Maritaine sezione del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddivisi, in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

     3. All'onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8900 del medesimo stato di previsione (partita n. 61 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetti).

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[3] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Integra l'art. 1, comma 1, della L.R. 12 giugno 1975, n. 31.