§ 4.10.126 - Legge Regionale 16 giugno 1983, n. 57.
Disposizioni attuative dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:16/06/1983
Numero:57


Sommario
Art. 1.      All'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale provvederà in base alle norme contenute nella presente legge, secondo la previsione dell'ultimo [...]
Art. 2.      Per essere ammesso allo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il personale di cui al primo comma dell'articolo medesimo dovrà [...]
Art. 3.      Lo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sarà sostenuto dagli interessati, a seconda delle qualifiche rivestite o assimilabili [...]
Art. 4.      I singoli interessati saranno convocati a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo precedente mediante avviso scritto da recapitarsi a ciascun interessato almeno trenta giorni prima delle [...]
Art. 5.      Il programma delle prove di idoneità di cui all'articolo precedente resta così determinato:
Art. 6.      Presso la sede della Direzione regionale degli enti locali, è istituita la Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco ufficiale - suddiviso per qualifiche - degli idonei, [...]
Art. 7.      A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale definitivo, di cui all'articolo precedente, fino al 31 dicembre 1986 si procederà alla sistemazione in ruolo del personale precario [...]
Art. 8.      Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta il trattamento economico previsto per il livello funzionale retributivo dei contratti collettivi nazionali
Art. 9.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche al personale assunto con rapporto di impiego temporaneo ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38 [...]
Art. 10.      In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la dizione «Presidenti degli Enti [...]
Art. 11.      Gli oneri relativi alla proroga dei rapporti di lavoro per gli idonei inseriti nell'elenco regionale sino al momento della immissione in ruolo o, comunque, per il periodo di durata di efficacia [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.126 - Legge Regionale 16 giugno 1983, n. 57. [1]

Disposizioni attuative dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per le necessità dell'assistenza, nonchè interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. 17 giugno 1983, n. 66).

 

Art. 1.

     All'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale provvederà in base alle norme contenute nella presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetto articolo.

 

     Art. 2.

     Per essere ammesso allo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il personale di cui al primo comma dell'articolo medesimo dovrà produrre apposita domanda, in bollo, entro il termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La domanda dovrà essere indirizzata alla Direzione regionale degli enti locali in Udine e dovrà contenere gli elementi appresso indicati:

     1) cognome e nome dell'interessato;

     2) data e luogo di nascita;

     3) titolo di studio ed eventuali altri requisiti professionali;

     4) dichiarazione di possedere la cittadinanza italiana; di essere nel godimento dei diritti civili e politici; indicazione del Comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto; indicazione della posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     5) dichiarazione dei servizi resi presso gli Enti terremotati specificandone la durata, il livello e quant'altro utile ai fini dell'esatta identificazione della natura del servizio;

     6) indicazione, in ordine preferenziale, di cinque Enti presso i quali l'aspirante desidera conseguire la stabilità;

     7) indicazione delle eventuali condanne riportate o dei procedimenti in corso.

     La firma del richiedente dovrà essere autenticata dal Capo dell'Amministrazione di provvisoria appartenenza secondo le vigenti disposizioni di legge.

     A cura del richiedente, la domanda dovrà pervenire alla Direzione regionale degli enti locali in Udine entro il termine di cui al primo comma del presente articolo a pena di decadenza.

     Le domande pervenute saranno tempestivamente messe a disposizione della e Commissione regionale di cui all'articolo ó della presente legge.

     L'ammissione alle prove di esame avrà luogo in esenzione dal limite di età, purchè il candidato risulti in possesso dei titoli pre`visti dall'ultimo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per il particolare tipo di attività.

 

     Art. 3.

     Lo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sarà sostenuto dagli interessati, a seconda delle qualifiche rivestite o assimilabili e dei livelli previsti dal D.P.R. n. 810/1980, dinnanzi alle seguenti Commissioni all'uopo costituite:

     1. Per le funzioni amministrative e contabili:

     a) qualifiche direttive e di concetto (livelli 9°, 8° e 6°):

     - Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli Amministratori locali;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

     - un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

     - un esperto, con specializzazione giuridico-amministrativa, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 6°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     b) qualifica di addetto d'ordine (livello 4°):

     - Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli Amministratori locali;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

     - un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

     - un esperto, con specializzazione giuridico-amministrativa designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     2. Per le funzioni tecniche:

     a) qualifiche di ingegnere o architetto o dottore in urbanistica:

     - Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli Amministratori locali;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

     - un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

     - un esperto, con specializzazione tecnico-ingegneristica, o urbanistica nominato dalla Direzione regionale dei lavori pubblici.

     Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 6°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     b) per qualifiche di geometra, perito edile o equipollenti:

     - Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli Amministratori locali;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

     - un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

     - un esperto, con specializzazione tecnico-ingegneristica o urbanistica nominato dalla Direzione regionale dei lavori pubblici.

     Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     3. Per le funzioni tecnico-sanitarie (assistente sanitario visitatrice, infermiere professionale, infermiere generico):

     - Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli Amministratori locali;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

     - un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

     - un esperto, con specializzazione medica designato dalla Direzione regionale all'igiene e sanità.

     Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

     4. Per le funzioni socio-assistenziali (assistente sociale, collaboratrice familiare, inserviente):

     - Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., scelto tra gli Amministratori locali;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M.;

     - un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

     - un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

     - un esperto, con specializzazione tecnica designato dalla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.

     Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali. Le Commissioni sopra elencate saranno costituite con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

 

     Art. 4.

     I singoli interessati saranno convocati a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo precedente mediante avviso scritto da recapitarsi a ciascun interessato almeno trenta giorni prima delle prove stesse.

     La iscrizione nell'elenco degli idonei, suddiviso per qualifica, avverrà sulla base dei risultati conseguiti in sede di esame e avrà effetto dal 31 dicembre 1982 come stabilito nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per essere incluso nell'elenco, l'interessato dovrà superare le prove previste, riportando in ciascuna un punteggio non inferiore a sei decimi [2].

     In caso di mancato superamento, da parte degli interessati, delle prove suddette, i relativi rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto dall'1 gennaio 1984 o dalla data della pubblicazione dell'elenco definitivo degli idonei nel Bollettino Ufficiale della Regione e successiva al detto termine.

 

     Art. 5.

     Il programma delle prove di idoneità di cui all'articolo precedente resta così determinato:

     - per le qualifiche con specializzazione giuridico-amministrativa e contabile (9° e 8° livello):

     Diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di diritto civile e penale (con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione), nozioni di diritto del lavoro; legislazione comunale, provinciale e regionale; cenni di contabilità generale dello Stato e ragioneria generale; contabilità degli enti locali; cenni

sull'organizzazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione.

     Prova pratica: compilazione di un atto deliberativo sugli argomenti più sopra previsti per la prova orale.

     - qualifica di applicato di concetto (6° livello):

     nozioni di legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

     nozioni di diritto privato; principi generali di diritto amministrativo, nozioni di contabilità degli enti locali.

     Prova pratica: compilazione di una relazione propositiva.

     - qualifica di applicato d'ordine (4° livello):

     nozioni di archivistica e di tenuta del protocollo; cenni sull'ordinamento degli enti locali; organizzazione dei servizi nelle Amministrazioni comunali e provinciali.

     - qualifica di architetto o ingegnere (9° livello):

     criteri per l'allestimento e attuazione di strumenti urbanistici (progettazione e calcolo di elementi strutturali); legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.

     Prova pratica: elaborato in materia di lavori pubblici (costruzioni civili, stradali, idrauliche, catasto, estimo).

     - qualifica di urbanista (9° livello):

     criteri per l'allestimento e attuazione di strumenti urbanistici;

     legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.

     Prova pratica: elaborato in materia urbanistica.

     - qualifica di geometra o di perito edile o equipollente (6° livello):

     opere pubbliche e regolamenti edilizi, legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo alla progettazione, appalto, direzione, contabilizzazione e collaudo lavori; cenni di diritto civile con specifico riguardo ai diritti reali.

     Prova pratica: elaborato in materia di lavori pubblici (costruzioni civili, stradali, idrauliche, catasto, estimo).

     - qualifica di disegnatore (4° livello):

     cenni di diritto civile e amministrativo e ordinamento generale degli enti locali; tecniche di rappresentazione grafica, nozioni di cartotecnica.

     - qualifica di assistente sanitaria visitatrice (6° livello):

     discussione degli interventi dell'assistente sanitaria visitatrice in uno o più casi presentati dalla Commissione;

     educazione sanitaria; legislazione sanitaria nazionale e regionale.

     Prova pratica: breve relazione tecnica sul programma della prova orale.

     - qualifica di infermiere professionale (6° livello):

     elementi di anatomia, fisiologia e patologia; cultura

dell'infermieristica con particolare riferimento all'igiene dell'adolescente e dell'anziano; cenni di legislazione sanitaria nazionale e regionale.

     Prova pratica: breve relazione tecnica sul programma della-prova orale.

     - qualifica di infermiere generico o equiparato (livello 4°):

     elementi di cultura infermieristica e cenni di diritto sanitario con particolare riguardo a quello regionale.

     - qualifica di assistente sociale (livello 7°):

     nozioni di sociologia e di legislazione sociale, cenni di diritto amministrativo, nozioni sull'ordinamento degli enti locali, cenni di statistica, dementi di psicologia comparata (età evolutiva e geriatrica).

     Prova pratica: elaborazione di un rapporto su una situazione ambientale e familiare.

     - qualifica di collaboratrice familiare (livello 3°):

     funzioni della collaboratrice familiare a livello domiciliare, con particolare riguardo al portatore di handicap e all'anziano sulla base dell'illustrazione di un caso pratico.

     - qualifica di inserviente (livello 2°):

     discussione di un caso pratico.

 

     Art. 6.

     Presso la sede della Direzione regionale degli enti locali, è istituita la Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco ufficiale - suddiviso per qualifiche - degli idonei, così come previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     La Commissione, il cui insediamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sarà costituita con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali e sarà composta da:

     - il Presidente, designato dalla Direzione regionale degli enti locali;

     - un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'A.N.C.I.;

     - un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'U.P.I.;

     - un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'U.N.C.E.M.;

     - tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale.

     La Commissione sarà coadiuvata da un dipendente regionale di 5° livello, in servizio presso la Direzione regionale degli enti locali, che svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione stessa.

     Spetta alla Commissione di cui ai commi precedenti:

     a) ricevere ed esaminare le domande di partecipazione agli esami di idoneità verificando la durata e natura dei servizi dichiarati dagli aspiranti;

     b) predisporre i programmi di lavoro delle Commissioni di esame di cui all'articolo 3;

     c) comunicare agli interessati le date delle prove di esame, la sede e quant'altro di competenza;

     d) ricevere, da parte delle singole Commissioni d'esame, i verbali con le graduatorie e ogni altro documento relativo alle prove;

     e) esaminare l'operato delle Commissioni ed approvare le singole graduatorie;

     f) procedere alla redazione dell'elenco regionale degli idonei sulla base delle graduatorie, suddividendolo per funzioni e qualifiche, indicando, accanto a ciascun nominativo, il punteggio conseguito e l'Ente presso il quale l'idoneo presta servizio, dandone formale comunicazione all'interessato.

     Contro la collocazione nelle graduatone o per la eliminazione di errori materiali, il candidato potrà ricorrere alla Commissione stessa entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione. La Commissione dovrà decidere sul ricorso entro i successivi trenta giorni dandone immediata notizia al ricorrente;

     g) provvedere alla pubblicazione dell'elenco definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione;

     h) assolvere a tutte le incombenze previste dalla presente legge e ad ogni altro conseguente adempimento in ordine al collocamento degli idonei od alla loro cancellazione dall'elenco ufficiale.

     La Commissione rimarrà in carica sino alla ultimazione degli adempimenti sopra specificati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986.

 

     Art. 7.

     A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale definitivo, di cui all'articolo precedente, fino al 31 dicembre 1986 si procederà alla sistemazione in ruolo del personale precario risultato idoneo, provvedendo alla copertura dei posti che risultino vacanti o che si rendessero vacanti nelle piante organiche degli enti locali indicati dall'articolo 18 della legge n. 828/82, per la specifica quota riservata determinata dallo stesso articolo.

     All'assegnazione degli idonei provvederà progressivamente - in base all'elenco-graduatoria - la Commissione regionale, di cui al precedente articolo, su richiesta numerica per qualifica da parte degli enti locali suddetti o d'ufficio a seguito di specifiche indagini che saranno disposte allo scopo di individuare eventuali vacanze nei ruoli organici degli stessi Enti.

     A parità di collocazione in graduatoria di più idonei valgono come criteri di precedenza nell'assegnazione, in via successiva:

     - l'aver prestato servizio presso l'Amministrazione richiedente;

     - l'anzianità di servizio;

     - la maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'Ente richiedente;

     - l'ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione agli esami di idoneità.

     In occasione della richiesta di assegnazione di personale inserito nell'elenco definitivo gli enti locali potranno eccezionalmente avanzare richieste nominative per singole qualifiche.

     La Commissione accoglierà la richiesta anche prescindendo dalla posizione ricoperta in graduatoria dai soggetti richiesti, qualora gli stessi già prestino servizio presso l'Ente richiedente alla data di pubblicazione dell'anzidetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'assegnazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale o dalla verifica della vacanza del posto organico. L'assunzione dovrà essere effettuata entro trenta giorni successivi all'assegnazione.

     Il mancato rispetto del termine di assunzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo comporterà il conseguente addebito degli oneri finanziari sostenuti dalla Regione per la persistenza nell'elenco definitivo del dipendente giudicato idoneo.

     Il soggetto idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo nel termine indicato dall'Ente che provvede all'assunzione, sarà cancellato dall'elenco definitivo con motivato provvedimento della Commissione regionale a seguito di specifica comunicazione in tal senso dall'Ente stesso.

     La cancellazione risolve ogni rapporto di servizio in atto.

     La Commissione dà immediata comunicazione dell'avvenuta cancellazione dall'elenco definitivo all'Amministrazione regionale e all'Ente locale presso cui presta servizio l'idoneo non assunto, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

     La richiesta di assegnazione dovrà essere formulata dagli Enti interessati entro trenta giorni dalla verificata vacanza del posto e l'assunzione avverrà entro i trenta giorni successivi alla assegnazione.

     Il mancato, rispetto del termine comporterà per l'Ente il conseguente addebito, con pari decorrenza, degli oneri sostenuti dalla Regione per l'iscritto nelle graduatorie che successivamente sarà assegnato.

 

     Art. 8.

     Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta il trattamento economico previsto per il livello funzionale retributivo dei contratti collettivi nazionali

     Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi di inquadramento, si dovrà tener conto dell'anzianità maturata dal personale nei vari rapporti di lavoro presso gli Enti locali di cui all'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche al personale assunto con rapporto di impiego temporaneo ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, dai Comuni e loro Consorzi, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per le necessità dell'assistenza.

     Tuttavia il personale predetto dovrà essere - anche nel corso di espletamento delle procedure previste dalla presente legge e, comunque, a far tempo dalla determinazione dell'articolazione in distretti sanitari di base, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera d), della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, ovvero, comunque entro i termini fissati per l'inizio dell'effettivo esercizio da parte delle Unità sanitarie locali delle funzioni socio-assistenziali di competenza - assegnato al Comune capoluogo di Provincia ovvero al Comune sede dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, per essere collocato alla dipendenza funzionale delle predette Unità sanitarie locali, se proveniente da Consorzi di enti locali territoriali ovvero da Comunità montana o collinare.

     Dalla data di assegnazione il predetto personale acquista lo status di dipendente del Comune di destinazione, eccezione fatta per il personale proveniente da Comuni, il quale rimane nello status di dipendente dell'Ente di appartenenza.

     L'assegnazione ha luogo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori agli enti locali ed all'assistenza sociale, lavoro ed emigrazione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 10.

     In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la dizione «Presidenti degli Enti regionali» si intende riferita anche ai Presidenti dei Comitati di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     Gli oneri relativi alla proroga dei rapporti di lavoro per gli idonei inseriti nell'elenco regionale sino al momento della immissione in ruolo o, comunque, per il periodo di durata di efficacia dell'elenco medesimo, saranno a carico dell'Amministrazione regionale come previsto dal quarto comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     I predetti oneri graveranno sul capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli esercizi successivi.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito, in via di interpretazione autentica, dell'articolo unico della L.R. 3 maggio 1984, n. 12.