§ 4.8.65 – L.R. 5 agosto 1996, n. 27.
Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:05/08/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Autoservizi pubblici non di linea).
Art. 2.  (Servizio di taxi).
Art. 3.  (Servizio di noleggio con conducente).
Art. 4.  (Competenze comunali).
Art. 5.  (Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Art. 6.  (Funzionamento della Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Art. 7.  (Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).
Art. 8.  (Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).
Art. 9.  (Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli).
Art. 10.  (Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli).
Art. 11.  (Figure giuridiche).
Art. 12.  (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).
Art. 13.  (Trasferibilità delle licenze).
Art. 14.  (Sostituzione alla guida).
Art. 15.  (Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente).
Art. 16.  (Caratteristiche delle autovetture).
Art. 17.  (Tariffe).
Art. 18.  (Disposizioni particolari).
Art. 19.  (Infrazioni e sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Servizio di piazza in ambito aeroportuale).
Art. 22.  (Norma transitoria).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 4.8.65 – L.R. 5 agosto 1996, n. 27.

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

(B.U. 7 agosto 1996, n. 32).

 

Art. 1. (Autoservizi pubblici non di linea).

     1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

     2. In particolare, sono autoservizi pubblici non di linea:

     a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

     b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

 

     Art. 2. (Servizio di taxi).

     1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:

     a) si rivolge ad una utenza indifferenziata;

     b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;

     c) le tariffe e le modalità del servizio sono determinate dai Comuni.

     2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale o nell'area comprensoriale definita dai Comuni interessati mediante la stipula di apposita convenzione.

     3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno delle aree definite ai sensi del comma 2.

     4. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato al servizio di taxi, qualora:

     a) siano previste apposite aree per lo stazionamento;

     b) le tariffe siano determinate dai Comuni.

     5. In tale caso non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

 

     Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente).

     1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge agli utenti che richiedono al vettore una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

     2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Può essere effettuato in luoghi diversi purché non contigui a quelli utilizzati per lo stazionamento dei taxi. In tali casi, il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina la distanza minima tra detti luoghi e indica le caratteristiche della segnaletica verticale od orizzontale idonea a distinguerli.

 

     Art. 4. (Competenze comunali).

     1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

     2. Il regolamento stabilisce:

     a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

     b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

     c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;

     d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

     d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza [1].

     3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.

     3 bis. I tassisti operanti in ambito aeroportuale hanno l’obbligo di collegarsi con un sistema radiotaxi. Un terminale di prenotazione deve essere installato presso l’aeroporto. Il Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra fornirà le modalità operative del sistema [2].

     4. [I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale] [3].

 

     Art. 5. (Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

     1. E' istituita, presso il Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea per la verifica dell'attuazione della presente legge e delle problematiche del settore e per esprimere parere consultivo sui regolamenti predisposti dai Comuni sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

     2. La Commissione è composta:

     a) dall'Assessore regionale ai trasporti, Presidente;

     b) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali, Vicepresidente;

     c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, designato congiuntamente;

     e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

     f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;

     g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;

     h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;

     i) da un rappresentante dell'associazione degli utenti;

     l) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti pubblici locali con qualifica non inferiore a segretario.

 

     Art. 6. (Funzionamento della Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

     1. La Commissione è convocata dal Presidente.

     2. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

     3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

     4. Nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta i componenti della Commissione hanno facoltà di prendere visione degli atti e della documentazione presso gli uffici regionali indicati nell'avviso.

     5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

     7. Ai componenti esterni la Commissione spettano i compensi e i rimborsi spese determinati in base alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

 

     Art. 7. (Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).

     1. E' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sezioni:

     a) conducenti di autovetture;

     b) conducenti di motocarrozzette;

     c) conducenti di natanti;

     d) conducenti di veicoli a trazione animale.

     3. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

     4. L'iscrizione al ruolo è condizione per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     5. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o

dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

 

     Art. 8. (Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).

     1. Per l'iscrizione al ruolo è richiesto il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale previsti dalla vigente normativa.

     2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della Commissione regionale di cui all'articolo 9, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento:

     a) alla conoscenza geografica e stradale della regione Friuli-Venezia Giulia e delle aree territorialmente finitime;

     b) alla conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi per i viaggiatori;

     c) alla conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.

     3. Il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 1 è attestato con le modalità di cui al regolamento approvato con D.P.G.R. 4 gennaio 1995, n. 09/Pres.

     4. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto al ruolo.

 

     Art. 9. (Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli).

     1. E' istituita, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

     2. La Commissione assolve i seguenti compiti:

     a) valuta le domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità morale e professionale;

     b) verifica il permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti a ruolo dei requisiti di idoneità morale e professionale e verifica periodicamente il possesso dei requisiti di idoneità morale;

     c) accerta mediante esame il requisito professionale;

     d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

     3. La Commissione è così composta:

     a) dal Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, Presidente;

     b) da un rappresentante di ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia;

     c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

     d) dal Direttore del Servizio regionale dei trasporti pubblici locali;

     e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

     4. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con qualifica non inferiore al settimo livello.

 

     Art. 10. (Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli).

     1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni [4].

     2. La Commissione è convocata dal Presidente.

     3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal suo sostituto.

     4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.

     5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. La Commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

 

     Art. 11. (Figure giuridiche).

     1. Fermo restando, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12, che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è riferita ad un singolo veicolo, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

     a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;

     b) associarsi in cooperative operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

     c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi;

     d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

     2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

     3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

 

     Art. 12. (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).

     1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.

     2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

     3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

     4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero esser stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     5. In deroga al comma 4, nei comuni nei quali alla data dell'1 ottobre 1995 operavano imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea con personale dipendente, il rilascio di nuove licenze viene determinato nel rispetto di una graduatoria formata sulla base dell'anzianità di servizio maturatasi in qualità di dipendente o di sostituto alla guida del titolare delle imprese stesse. Un periodo di assenza dal servizio antecedente all'1 ottobre 1995 e superiore ad un anno fa decadere il diritto di inserimento nella graduatoria.

 

     Art. 13. (Trasferibilità delle licenze).

     1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

     b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

     2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti.

     3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

 

     Art. 14. (Sostituzione alla guida).

     1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente [5].

     2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

     2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente [6].

     3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione [7].

     4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice Civile.

 

     Art. 15. (Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente).

     1. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatte salve le norme speciali stabilite dalla Regione atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

     2. Nel servizio di noleggio con conducente esercito a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. Potrà essere consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

     3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.

     4. I Comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

     5. I Comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 2 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa; il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

 

     Art. 16. (Caratteristiche delle autovetture).

     1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

     2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.

     3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

     4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

     5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

     6. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca così come individuata dal decreto 19 novembre 1992 del Ministro dei trasporti; entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.

     7. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati dal decreto del Ministro dei trasporti.

 

     Art. 17. (Tariffe).

     1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

     2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

     3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

     4. Per il servizio di noleggio con conducente, i Comuni determinano una tariffa chilometrica minima e massima secondo i criteri disposti dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei trasporti.

     5. I Comuni individuano i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale.

 

     Art. 18. (Disposizioni particolari).

     1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

     2. I Comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 4, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonchè il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

     3. Per il servizio di taxi, effettuato per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non è applicabile quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15.

     4. Nei Comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale e provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

     5. Nel caso in cui un Comune sia sprovvisto sia del servizio di taxi sia del servizio di noleggio con conducente, l'utente di detto Comune può avvalersi del servizio di taxi dei Comuni viciniori.

 

     Art. 19. (Infrazioni e sanzioni amministrative).

     1. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 4, sono punite ai sensi degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'inosservanza delle norme di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 750.000. L'applicazione della sanzione compete al Comune in cui l'infrazione è stata accertata secondo la procedura di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 1 dell'articolo 4, i Comuni adeguano le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non conformi alle disposizioni di legge.

 

     Art. 21. (Servizio di piazza in ambito aeroportuale).

     1. Nell'ambito degli aeroporti operanti nel Friuli-Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di auto pubblica rilasciata dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

     2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge [8].

     2 bis. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50 euro a 500 euro [9].

     2 ter. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 euro a 5.000 euro [10].

     2 quater. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono stati attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis è delegata al Comune che ha rilasciato la licenza di cui al comma 1. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 ter è delegata alla Provincia di Gorizia, ai sensi della legge regionale 1/1984 e successive modifiche [11].

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, i soggetti in possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale, dipendenti dalle imprese esercenti il servizio di taxi alla data del 31 dicembre 1994, sono iscritti di diritto nel  ruolo di cui all'articolo 7.

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri previsti dall'articolo 6, comma 7, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[2] Comma aggiunto dal D.P.G.R. 22 marzo 2002, n. 081/Pres.

[3] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[4] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[6] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[8] Comma sostituito dall'art. 31 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e così modificato dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.