§ 5.9.68 - D.P.G.R. 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.
Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:24/10/2016
Numero:0201


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Spesa ammissibile)
Art. 3.  (Attività istruttoria)
Art. 4.  (Presentazione delle domande)
Art. 5.  (Casi di esclusione)
Art. 6.  (Criteri di valutazione)
Art. 7.  (Determinazione della graduatoria)
Art. 8.  (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)
Art. 9.  (Tipologia delle spese ammissibili)
Art. 10.  (Rendicontazione del contributo)
Art. 11.  (Rideterminazione del contributo)
Art. 12.  (Revoca del contributo)
Art. 13.  (Presentazione delle domande)
Art. 14.  (Casi di esclusione)
Art. 15.  (Criteri di valutazione e priorità)
Art. 16.  (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)
Art. 17.  (Tipologia delle spese ammissibili)
Art. 18.  (Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo)
Art. 19.  (Presentazione delle domande)
Art. 20.  (Casi di esclusione)
Art. 21.  (Criteri di valutazione)
Art. 22.  (Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo)
Art. 23.  (Tipologia delle spese ammissibili)
Art. 24.  (Revoche)
Art. 25.  (Presentazione della domanda)
Art. 26.  (Casi di esclusione)
Art. 27.  (Concessione e erogazione del finanziamento)
Art. 28.  (Tipologia delle spese ammissibili)
Art. 29.  (Rendicontazione del contributo)
Art. 30.  (Rideterminazione del finanziamento)
Art. 31.  (Revoca del finanziamento)
Art. 32.  (Beneficiari dei finanziamenti)
Art. 33.  (Modalità di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell’intervento finanziario)
Art. 34.  (Presentazione delle domande)
Art. 35.  (Casi di esclusione)
Art. 36.  (Criteri di valutazione)
Art. 37.  (Determinazione della graduatoria)
Art. 38.  (Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione)
Art. 39.  (Tipologia delle spese ammissibili)
Art. 40.  (Rendicontazione del contributo)
Art. 41.  (Rideterminazione del contributo)
Art. 42.  (Revoca del contributo)
Art. 43.  (Presentazione della domanda)
Art. 44.  (Casi di esclusione)
Art. 45.  (Concessione ed erogazione del contributo)
Art. 46.  (Tipologia delle spese ammissibili)
Art. 47.  (Rendicontazione del contributo)
Art. 48.  (Rideterminazione del contributo)
Art. 49.  (Revoca del contributo)
Art. 50.  (Modulistica)
Art. 51.  (Modalità di comunicazione dell’assegnazione dei contributi)
Art. 52.  (Disposizioni di rinvio)
Art. 53.  (Abrogazioni)
Art. 54.  (Entrata in vigore)


§ 5.9.68 - D.P.G.R. 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico inmateria di sport).

(B.U. 26 ottobre 2016, n. 43 - S.O. 28 ottobre 2016, n. 48)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport), in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 8/2003, di seguito denominata legge.

 

     Art. 2. (Spesa ammissibile)

1. Nell’ambito della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, la

spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa esclusivamente all’iniziativa finanziata;

b) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo;

c) è sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di

contributo entro e non oltre il termine di rendicontazione dello stesso.

2. Per spesa ammissibile si intende il totale delle uscite detratte le entrate e escluso

l’importo del contributo richiesto ai sensi della normativa regionale cui si riferisce la

domanda di contributo.

 

     Art. 3. (Attività istruttoria)

1. Attraverso l’attività istruttoria, si accerta l’ammissibilità delle domande,

verificandone la completezza e la regolarità. Il Servizio dell’Amministrazione regionale,

competente in materia di sport, di seguito denominato Servizio, può chiedere, una sola

volta, eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori, assegnando il termine perentorio

di quindici giorni per la presentazione delle stesse. Trascorso inutilmente il termine di

quindici giorni, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento

resta sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto dei termini

suindicati.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE. (Contributi per manifestazioni sportive)

 

     Art. 4. (Presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all’articolo 11 della legge presentano al Servizio domanda di

concessione del contributo con le modalità di cui al comma 2.

2. Le domande di concessione del contributo, sottoscritte dal legale rappresentante

del soggetto richiedente, con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di

bollo, sono presentate al Servizio utilizzando il modello di cui all’allegato A, a pena di

inammissibilità, esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web per la

presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it.

3. I termini per la presentazione delle domande decorrono dall’ 1 novembre alle ore

12 del termine perentorio del 30 novembre, dell’anno precedente a quello di realizzazione

delle manifestazioni sportive. Le domande presentate al di fuori di tali termini vengono

archiviate d’ufficio.

4. Le domande di contributo vengono presentate per le manifestazioni sportive che

si svolgono nell’arco temporale che va dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di

presentazione delle domande al 30 aprile dell’anno dopo.

5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola manifestazione

sportiva. Può essere presentata una sola domanda di contributo; in caso di presentazione di

più domande da parte dello stesso soggetto, verrà valutata quella riportante il numero

inferiore del codice apposto alla domanda in sede di compilazione on line.

6. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del

Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;

b) relazione illustrativa dellamanifestazione sportiva che si intende realizzare;

c) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, per la realizzazione della

manifestazione sportiva, articolato nelle singole voci di spesa di cui all’articolo 9,

comma 1, e con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella

richiesta all’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

 

     Art. 5. (Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all’articolo 11 della legge:

a) le domande presentate oltre i termini di scadenza di cui all’articolo 4, comma 3;

b) le domande non compilate e convalidate on line, come previsto all’articolo 4,

comma 2;

c) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive, di rilievo nazionale,

internazionale e transfrontaliero, che si svolgono interamente fuori del territorio

della regione Friuli Venezia Giulia ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede

operativa nel territorio regionale;

e) le domande che si riferiscono a manifestazioni sportive di rilievo regionale che si

svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno

sede operativa nel territorio regionale;

f) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore ad euro 6.000,00;

g) le domande che prevedono la realizzazione della manifestazione sportiva da parte di

un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;

h) le domande che si riferiscono a più di una manifestazione sportiva.

 

     Art. 6. (Criteri di valutazione)

1. Le manifestazioni sportive di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, sono

valutate sulla base della minore o maggiore incidenza complessiva dei sottoindicati

parametri, con l’attribuzione modulata, per ciascun parametro, di un punteggio da 1 a 3,

secondo quanto espresso nell’allegato A:

a) storicità, intesa come numero delle edizioni svolte comprensivo di quella oggetto

della domanda di contributo ;

b) durata, ovvero numero di giorni di effettivo svolgimento della manifestazione;

c) rilevanza della manifestazione, in relazione alla valenza regionale/transfrontaliera,

valenza nazionale, valenza internazionale;

d) numero degli atleti partecipanti;

e) indicazione di inserimento della manifestazione nel calendario federale regionale,

nazionale o internazionale;

f) mediaticità di livello regionale, nazionale o diretta/differita televisiva;

g) impatto territoriale/sociale rappresentato da: l’organizzazione di eventi collaterali

alla manifestazione sportiva, la partecipazione alla gara di atleti con disabilità, la

presenza di testimonials sportivi di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi

tre requisiti viene assegnato 1 punto;

h) livello degli atleti partecipanti, quali nazionali di categoria giovanile, nazionali

assoluti, internazionali assoluti;

i) impegno finanziario, quale quota di partecipazione finanziaria richiesta al Servizio

competente in rapporto al costo totale della manifestazione;

l) dimensioni organizzative, date dal numero delle associazioni sportive, operanti nel

territorio regionale, che collaborano ufficialmente all’organizzazione della

manifestazione mediante l’apporto di beni e servizi, esclusi i conferimenti in denaro.

 

     Art. 7. (Determinazione della graduatoria)

1. Sulle iniziative risultate ammissibili a contributo, ai fini della formulazione della

graduatoria di merito, sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 1, è acquisito il parere

della Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente e composta

dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di Presidente, dal Direttore del Servizio

o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, da un dipendente del Servizio di

categoria non inferiore a C. Della Commissione fanno parte inoltre: il Presidente del

Comitato regionale del Coni o un suo delegato, e tre esperti in materia di sport, designati

dal Comitato regionale del Coni, aventi adeguata conoscenza dell’attività sportiva nel

territorio regionale e delle specifiche discipline sportive praticate. Il Presidente del Comitato

regionale del Coni e gli esperti dallo stesso designati si astengono sulle eventuali domande

di contributo presentate dal Comitato regionale del Coni e dalle articolazioni territoriali

sovracomunali dello stesso. Su disposizione del Presidente della Commissione, la

medesima può essere integrata con i legali rappresentanti delle Federazioni sportive di

riferimento senza diritto di voto.

2. Le sedute della Commissione sono convocate e presiedute dal Presidente, o, in

caso di sua assenza, dal vice Presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che

assicura anche le funzioni di segreteria e di verbalizzazione.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei

componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, o, in caso di

sua assenza, dal vice Presidente.

4. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati i dati necessari per la

valutazione del punteggio relativo a uno o più parametri, viene assegnato 0.

5. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, entro centoventi giorni dal

termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente,

sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle manifestazioni

sportive da finanziare, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo

ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l’elenco delle manifestazioni sportive non ammissibili a contributo, con la sintesi

delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si

procede allo scorrimento della graduatoria.

 

     Art. 8. (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)

1. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo,

calcolato in base ai criteri di cui all’articolo 6, è stabilita annualmente con decreto del

Direttore centrale competente sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in misura non

superiore a euro 50.000,00. La misura del contributo è determinata, in ordine decrescente

rispetto alla misura massima stabilita, riducendo tale misura della percentuale massima del

7 percento per ogni punto in meno assegnato; tale percentuale è stabilita annualmente con

Decreto del Direttore centrale.

2. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 1, non può essere

superiore al 100 percento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del

contributo è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

a) se l’importo del contributo risulta essere superiore al 100 percento della spesa

ammissibile di cui alla domanda;

b) se l’importo del contributo risulta superiore all’importo richiesto.

3. Le iniziative sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria fino alla

concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio di

ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del

codice apposto alla domanda in sede di compilazione online.

4. Il Servizio concede e liquida il contributo regionale, entro novanta giorni dalla

approvazione della graduatoria di cui all’articolo 7, comma 5, compatibilmente con i vincoli

posti dal patto di stabilità.

5. I contributi assegnati sono concessi e liquidati in via anticipata, su richiesta del

beneficiario, in un’unica soluzione.

 

     Art. 9. (Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente

riconducibili all’iniziativa oggetto della domanda di contributo, aventi ad oggetto:

a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non

di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e

collaboratori;

b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori; in questa

fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di

pagamento o parcelle;

c) affitto di impianti sportivi e costi per l’allestimento delle sedi di svolgimento

dell’iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

g) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’iniziativa;

h) spese per l’assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti

l’iniziativa;

i) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle

organizzazioni sportive.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze

passive, le spese relative all’acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a

interventi strutturali e le spese per l’acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari

allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto

beneficiario.

 

     Art. 10. (Rendicontazione del contributo)

1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all’articolo

42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di

procedimento amministrativo e diritto di accesso), per i beneficiari ivi previsti; per i

beneficiari diversi da quelli indicati all’articolo 42 della legge regionale 7/2000 la

rendicontazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità di cui all’articolo 43

della legge regionale 7/2000:

a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo del

contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.

2. Ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari presentano

inoltre a firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli

altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la

stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare

l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare complessivo del contributo.

4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate

nel preventivo di cui alla domanda. Le spese di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), sono

ammesse a contributo per una quota massima del 50 percento delle spese rendicontate di

cui al comma 3; le spese organizzative di cui all’articolo 9 comma 1, lettera e), sono

ammesse a contributo per una quota massima del 20 percento delle spese rendicontate di

cui al comma 3.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel

decreto di concessione del contributo del Direttore del Servizio.

6. Il beneficiario del contributo concesso e liquidato, qualora non adempia

all’obbligo della rendicontazione entro il termine di cui al comma 5 e con le modalità di cui

al presente articolo, non può presentare domanda di contributo ai sensi del presente

regolamento per gli esercizi finanziari successivi, se non a avvenuta restituzione di quanto

percepito con le modalità di cui all’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 11. (Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora dal rendiconto relativo all’iniziativa

finanziata emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l’importo

del contributo rendicontato è superiore o almeno pari al 50 percento del contributo

concesso; in caso contrario si procede alla revoca dell’intero contributo.

 

     Art. 12. (Revoca del contributo)

1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio di

scadenza di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione;

c) la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti

chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;

d) l’iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di

contributo;

e) in caso di mancata realizzazione nell’arco temporale previsto all’articolo 4, comma 4;

f) l’iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la

domanda di contributo;

g) l’importo rendicontato è inferiore al 50 percento dell’ammontare del contributo

concesso.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE (Contributi per eventi straordinari)

 

     Art. 13. (Presentazione delle domande)

1. La domanda per la concessione del contributo di cui all’articolo 12 della legge è

presentata al Servizio almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’evento, corredata

della seguente documentazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del

Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale

rappresentante che ha sottoscritto la domanda;

c) relazione chiara e dettagliata dell’evento, con l’evidenza del luogo e del periodo di

svolgimento;

d) preventivo analitico delle entrate e delle spese non inferiori a euro 6.000,00,

esclusivamente riferito all’evento sportivo;

e) descrizione chiara delle circostanze che non hanno consentito l’inserimento

dell’evento nella programmazione ordinaria del soggetto richiedente, per l’anno in

cui viene presentata la domanda;

f) verbale del competente organo, quale la Federazione sportiva nazionale o la

Disciplina associata o l’Ente nazionale di promozione sportiva, relativo

all’assegnazione dell’organizzazione dell’evento straordinario al soggetto

individuato, con l’indicazione dei motivi oggettivi che non hanno consentito di

effettuare l’assegnazione in data precedente, con l’indicazione dei criteri di

individuazione del soggetto assegnatario ed inoltre l’indicazione della valenza

nazionale o internazionale dell’evento.

 

     Art. 14. (Casi di esclusione)

1. Costituiscono casi di esclusione dai contributi previsti all’articolo 12 della legge:

a) le domande prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) le domande di contributo per gli eventi sportivi, di rilievo nazionale e internazionale,

che si svolgono fuori dal territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori

realizzatori non hanno la sede operativa nel territorio regionale;

c) le domande recanti un preventivo di spesa inferiore a euro 6.000,00;

d) le domande che prevedono la realizzazione dell’evento sportivo da parte di un

soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda e al quale è stata

assegnata la relativa organizzazione;

e) le domande prive della documentazione di cui all’articolo 13.

 

     Art. 15. (Criteri di valutazione e priorità)

1. Gli eventi sportivi straordinari sono valutati sulla base dei criteri di cui all’articolo

6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l).

2. Il Servizio può richiedere al Comitato regionale del Coni la verifica dei requisiti di

cui all’articolo 12 della legge.

3. La procedura di accesso al contributo è valutativa a sportello; la priorità è data

dall’ordine cronologico di presentazione della domanda attestato dal numero progressivo di

protocollo apposto dall’Ufficio protocollo del Servizio.

 

     Art. 16. (Misura del contributo, modalità di concessione e di liquidazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di

presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di

cui all’articolo 12, comma 3, della legge. Sulla base di tale deliberazione ed entro novanta

giorni dalla data di adozione della stessa, il Servizio concede e liquida il contributo,

compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, fissando le modalità e i

termini del rendiconto dell’utilizzo del contributo concesso.

2. La misura del contributo è determinata calcolando il punteggio conseguito in

applicazione dei criteri di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), sulla

base degli importi contributivi risultanti dall’ultima graduatoria approvata ai sensi

dell’articolo 7; in ogni caso la misura massima dell’importo concedibile è pari a euro

20.000,00.

3. La misura del contributo, calcolata ai sensi del comma 2, non può essere

superiore al 100 percento della spesa ammissibile di cui alla domanda. La misura del

contributo è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

a) se l’importo del contributo risulta essere superiore al 100 percento della spesa

ammissibile di cui alla domanda;

b) se l’importo del contributo risulta superiore all’importo richiesto.

4. Il contributo è concesso e liquidato anticipatamente, su richiesta del beneficiario,

in un’unica soluzione.

 

     Art. 17. (Tipologia delle spese ammissibili)

1. Per l’individuazione della tipologia delle spese ammissibili a contributo si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.

 

     Art. 18. (Rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo)

1. Per le modalità di rendiconto del contributo e per l’eventuale rideterminazione del

contributo concesso, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DELLA LEGGE (Contributi annui a enti di promozione sportiva)

 

     Art. 19. (Presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo di cui all’articolo 13 della legge, sottoscritta dal legale

rappresentante del Comitato regionale dell’Ente di promozione sportiva, di seguito

denominato Ente, è presentata al Servizio utilizzando il modello di cui all’allegato B,

reperibile sul sito web www.fvgsport.it, nei termini dall’1 al 28 febbraio di ogni anno,

unitamente alla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del

Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;

b) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell’Ente;

c) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dell’anno per il quale è presentata la

domanda di contributo e ultimo bilancio consuntivo approvato;

d) programma dell’attività che l’Ente intende svolgere nel territorio regionale per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali riferito all’anno per il quale è

presentata la domanda;

e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

 

     Art. 20. (Casi di esclusione)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate oltre il termine di cui all’articolo 19, comma 1;

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 13

della legge;

c) non regolarizzate entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1;

d) prive della firma del legale rappresentante.

 

     Art. 21. (Criteri di valutazione)

1. Ai fini della valutazione delle domande e della determinazione dell’entità del

contributo si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 20 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in

misura uguale fra tutti gli Enti ammessi;

b) una quota pari al 50 percento della dotazione dello stanziamento viene ripartita in

misura proporzionale alla consistenza organizzativa dell’Ente, come risultante dai

parametri di cui al comma 2;

c) una quota pari al 30 percento della dotazione dello stanziamento viene destinata al

finanziamento dell’attività dell’ente in relazione alla rilevanza dell’attività stessa.

Tale quota viene ripartita in misura proporzionale alla rilevanza dell’attività

organizzata dall’Ente nell’anno precedente rispetto a quello per il quale viene

richiesto il contributo, come risultante dai parametri di cui al comma 5 ed entro i

limiti di cui al comma 7.

2. Ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell’Ente sono assunti i

seguenti parametri:

a) numero di strutture esistenti sul territorio regionale;

b) numero di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate regolarmente

iscritte al registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

c) numero di tesserati quali praticanti, dirigenti, tecnici e operatori sportivi; il

tesseramento deve avere durata almeno semestrale nell’anno di riferimento di cui al

comma 4.

3. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla consistenza

organizzativa dell’Ente, ai parametri di cui al comma 2, vengono assegnati i seguenti

punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera a), un punteggio modulato

da due a sei punti così determinato:

1) due punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e due comitati

territoriali;

2) quattro punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e tre

comitati territoriali;

3) sei punti agli Enti che abbiano in regione un comitato regionale e quattro

comitati territoriali;

b) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera b), un punteggio modulato

da uno a tre punti così determinato:

1) un punto agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive

dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI non

superiore a cento;

2) due punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive

dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a

cento e non superiore a duecento;

3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di società o associazioni sportive

dilettantistiche affiliate regolarmente iscritte al registro del CONI superiore a

duecento;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 2, lettera c), un punteggio modulato

da uno a tre punti così determinato:

1) un punto agli Enti che abbiano un numero di tesserati non superiore a 5 mila;

2) due punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 5 mila e non

superiore a 10 mila;

3) tre punti agli Enti che abbiano un numero di tesserati superiore a 10 mila.

4. Per l’applicazione dei parametri di cui al comma 2 si fa riferimento ai dati relativi

all’anno precedente rispetto a quello per il quale gli Enti chiedono il contributo.

5. Ai fini della valutazione della rilevanza dell’attività organizzata dall’Ente sono

assunti i seguenti parametri:

a) attività ludico motoria e sportiva, costituita da campionati, tornei e altre iniziative

analoghe;

b) attività formativa, costituita da corsi e altre iniziative analoghe rivolti a tecnici,

dirigenti, arbitri, giudici di gara nonché da iniziative di avviamento alla pratica

sportiva;

c) attività sussidiaria, costituita da iniziative a carattere culturale, informativo, di

indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

6. Ai fini della ripartizione della quota di stanziamento correlata alla rilevanza

dell’attività organizzata dall’Ente vengono assegnati i seguenti punteggi:

a) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera a), un punteggio modulato

da uno a tre punti da attribuire all’attività relativa a ciascuna disciplina sportiva così

determinato:

1) un punto per attività ludico motorie e sportive a carattere meramente giovanile

e amatoriale che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da

almeno dieci UTI della regione;

2) due punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere interregionale,

nazionale o internazionale che ha coinvolto società o associazioni sportive

provenienti da almeno sei UTI della regione e da almeno due regioni italiane

ovvero dall’Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia;

3) tre punti per attività ludico motorie e sportive anche a carattere internazionale

che ha coinvolto società o associazioni sportive provenienti da almeno sei UTI

della regione e da almeno due regioni italiane oppure da almeno altre due

nazioni diverse da quelle indicate al punto 2);

b) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera b), un punteggio così

determinato:

1) un punto all’attività formativa a favore di tecnici eventualmente svolta;

2) un punto all’attività formativa a favore di dirigenti eventualmente svolta;

3) un punto all’attività formativa a favore di arbitri e giudici di gara eventualmente

svolta;

4) un punto all’attività di avviamento alla pratica sportiva eventualmente svolta

con particolare riferimento a progetti formativi scolastici o a favore di categorie

deboli;

c) con riferimento al parametro di cui al comma 5, lettera c), un punteggio di un punto

per l’attività sussidiaria eventualmente svolta.

7. La misura del contributo concedibile ai singoli beneficiari, determinata dalla

somma degli importi risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,

non può comunque eccedere l’80 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda, né

il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili.

 

     Art. 22. (Concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo)

1. Con decreto del Direttore centrale competente, entro novanta giorni dalla data di

scadenza del termine di presentazione delle domande, viene adottato il riparto dei fondi per

l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività istituzionale degli enti di cui all’articolo

13 della legge.

2. Il Servizio concede e liquida i contributi assegnati in via anticipata, su richiesta del

beneficiario, in un’unica soluzione, entro sessanta giorni dall’adozione del riparto.

3. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta la

documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all’articolo 43

della legge regionale 7/2000:

a) elenco della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo del

contributo, su modello conforme a quello pubblicato sul sito web istituzionale.

4. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, lettera

a), presentano a firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa esaustiva sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli

altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la

stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare

l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

5. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare del contributo concesso.

6. Le spese generali di funzionamento di cui all’articolo 23, comma 1, lettera m), si

considerano ammissibili fino al 20 percento del contributo concesso.

 

     Art. 23. (Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le sotto riportate spese, riconducibili direttamente

alle attività ludico motorie e sportive, formative e di promozione e diffusione della pratica

sportiva che l’Ente sostiene per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

b) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive

non di lusso, per tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e

collaboratori;

c) compensi a tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori; in

questa fattispecie sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o note di

pagamento o parcelle;

d) affitto di impianti sportivi e costi per l’allestimento delle sedi di svolgimento

dell’iniziativa;

e) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

f) acquisto di attrezzature sportive;

g) spese di cancelleria, postali, telefoniche;

h) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

i) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione delle attività;

j) spese per l’assistenza sanitaria, quali spese mediche strettamente inerenti l’attività;

l) spese per coperture assicurative;

m) spese generali di funzionamento, con esclusione delle spese relative a interventi

strutturali, nella quota massima del 20 percento dell’importo del contributo.

 

     Art. 24. (Revoche)

1. Alla revoca del contributo concesso si procede:

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di

scadenza di presentazione della rendicontazione;

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e,

richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine

assegnato;

c) se le iniziative realizzate non corrispondono a quelle programmate;

d) se l’importo rendicontato è inferiore al 50 per cento del contributo concesso.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL ’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE. (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)

 

     Art. 25. (Presentazione della domanda)

1. Il soggetto di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, presenta al Servizio la

domanda di contributo dall’1 al 28 febbraio di ogni anno.

2. La domanda, a firma del legale rappresentante, è corredata da:

a) relazione illustrativa chiara ed esaustiva del programma delle iniziative di

formazione e di aggiornamento;

b) preventivo analitico delle entrate e delle uscite riferito esclusivamente alla predetta

attività oggetto della domanda di finanziamento;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

 

     Art. 26. (Casi di esclusione)

1. Costituisce causa di esclusione dal finanziamento:

a) la domanda priva della firma del legale rappresentante;

b) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all’articolo3, comma1;

c) la domanda riferita a un programma di iniziative non riconducibili nell’attività di

formazione e aggiornamento dei soggetti previsti dalla legge;

d) la domanda priva della documentazione di cui all’articolo 25, comma 2.

 

     Art. 27. (Concessione e erogazione del finanziamento)

1. A seguito della positiva conclusione dell’attività istruttoria, il Servizio concede il

finanziamento e liquida in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100

percento dell’importo del finanziamento stesso.

 

     Art. 28. (Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa riconducibili

direttamente alle attività di cui all’articolo 14, comma 1, della legge, aventi ad oggetto:

a) compensi e rimborso spese per vitto e trasferimento per docenti, dirigenti sportivi,

tecnici, operatori, allenatori;

b) materiale didattico, libri, video, abbonamenti a riviste sportive;

c) stampa di inviti e locandine per la pubblicazione dell’attività;

d) affitto di impianti e costi per l’allestimento delle sedi dell’attività;

e) noleggio di attrezzature e di mezzi di trasporto;

f) spese organizzative, quali le spese di cancelleria, postali, telefoniche.

 

     Art. 29. (Rendicontazione del contributo)

1. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità di cui all’articolo

42 della legge regionale 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre, a firma del legale

rappresentante:

a) una relazione chiara e esaustiva dell’attività svolta, oggetto del finanziamento;

b) il bilancio consuntivo dell’attività svolta oggetto del finanziamento.

2. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di

concessione del finanziamento.

 

     Art. 30. (Rideterminazione del finanziamento)

1. Il finanziamento regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto

relativo all’attività finanziata emerga che:

a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

 

     Art. 31. (Revoca del finanziamento)

1. Alla revoca del finanziamento concesso si procede nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio

di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;

c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e,

richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine

assegnato;

d) se l’attività realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di

finanziamento;

e) in caso di mancata realizzazione nell’anno di concessione del finanziamento;

f) se l’attività viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la

domanda di finanziamento.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL ’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE. (Interventi per la valorizzazione del talento sportivo)

 

     Art. 32. (Beneficiari dei finanziamenti)

1. Possono beneficiare del finanziamento annuo previsto, a favore del Comitato

regionale della Federazione Italiana di atletica leggera (FIDAL) dall’articolo 16, comma 1,

lettera a) della legge, i seguenti soggetti:

a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

1) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

2) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di

presentazione della domanda da parte del Comitato regionale della FIDAL, in

società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera

interrotto dall’espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo

sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello

stesso;

3) appartenenza, nell’anno di presentazione della domanda da parte del Comitato

regionale FIDAL, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse,

seniores e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell’anno precedente, il

27° anno di età;

4) essersi classificati, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in

una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti, allievi, juniores,

promesse, seniores;

b) atleti e atlete che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell’anno

precedente a quello di presentazione della domanda, vengono convocati dalle

nazionali italiane in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati

mondiali e europei, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali

assolute, oppure vincono un titolo italiano assoluto;

c) tecnici sportivi tesserati FIDAL, purché allenatori degli atleti o atlete di cui alle

lettere a) e b);

d) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario

regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante

convenzioni con la FIDAL.

2. Possono beneficiare del finanziamento previsto, a favore del Comitato regionale

del CONI, dall’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge i seguenti soggetti:

a) Atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso

del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli

incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;

2) residenza nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

3) tesseramento da almeno due anni consecutivi, compreso quello di

presentazione della domanda da parte del Comitato regionale del CONI, in

società sportive del Friuli Venezia Giulia;

4) riconoscimento da parte del Comitato stesso quali atleti di talento, in base al

conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i

parametri stabiliti dalle rispettive Federazioni;

b) tecnici iscritti al CONI del Friuli Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti e delle

atlete di cui alla lettera a);

c) Istituti di alta formazione e di ricerca regionali o Aziende del sistema sanitario

regionale, per i programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante

convenzioni con il CONI.

3. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI destinano non

meno del 70 per cento del finanziamento regionale annuale in favore di atleti e atlete aventi

i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Il restante importo è destinato allo svolgimento di

programmi di studio e di sorveglianza medica.

 

     Art. 33. (Modalità di presentazione della domanda, e di concessione e di rendicontazione dell’intervento finanziario)

1. I termini di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all’articolo 16,

comma 1, della legge decorrono dall’1 al 28 febbraio di ogni anno.

2. Il Comitato regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI presentano al

Servizio a corredo della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, il programma

annuale delle iniziative di cui all’articolo 16, comma 1, della legge e il relativo preventivo

delle entrate e delle spese.

3. A seguito della positiva conclusione dell’attività istruttoria, il Servizio concede il

finanziamento e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, la quota del 100

percento dell’importo del finanziamento stesso.

4. La rendicontazione del contributo è effettuata, entro il 30 aprile dell’anno

successivo a quello della concessione dei finanziamenti, dal Comitato regionale della FIDAL

con le modalità previste all’articolo 43 della legge regionale 7/2000; dal Comitato regionale

del CONI con le modalità previste all’articolo 42 della legge regionale 7/2000. Il Comitato

regionale della FIDAL e il Comitato regionale del CONI, presentano inoltre, a firma del legale

rappresentante, la seguente documentazione:

a) l’elenco dei beneficiari;

b) la relazione illustrativa delle iniziative svolte nell’anno di riferimento della domanda

di concessione;

c) una dichiarazione attestante che il finanziamento regionale è stato interamente

utilizzato per la realizzazione della attività oggetto del finanziamento.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA

LEGGE. (Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità)

 

     Art. 34. (Presentazione delle domande)

1. Per accedere ai contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con

disabilità i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge, presentano la domanda di

concessione del contributo al Servizio dall’1 al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando i modelli

di cui agli allegati C e D, reperibili sul sito web istituzionale della Regione.

2. Le domande di contributo vengono presentate per le iniziative che si svolgono

nell’anno di presentazione delle stesse.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti

l’organizzazione di manifestazioni sportive, la domanda può riferirsi, a pena di

inammissibilità, a una solamanifestazione.

4. Per le iniziative di cui all’articolo 18, comma 1, della legge, riguardanti l’acquisto di

attrezzature specializzate, equipaggiamenti, mezzi necessari al trasporto delle persone con

disabilità, la domanda può riferirsi a una sola tipologia di tali interventi.

5. In caso di più domande, per le iniziative di cui al comma 3, verrà ritenuta valida la

domanda recante il punteggio più alto; per le iniziative di cui al comma 4, verrà ritenuta

valida la domanda recante il preventivo più basso.

6. Le domande debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto

richiedente sono corredate da:

a) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente, qualora non già in possesso del

Servizio, oppure, se variato successivamente all’ultima trasmissione;

b) una relazione illustrativa chiara e esaustiva dell’iniziativa che si intende realizzare ;

c) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, cui si riferisce il contributo,

ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all’articolo 39, con specifica evidenza

delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall’Amministrazione

regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

del soggetto richiedente.

7. Le domande di contributo per le iniziative di cui al comma 4 devono essere

corredate, unitamente alla documentazione di cui al comma 6 e a pena di inammissibilità, di

almeno tre preventivi, contenenti ciascuno una offerta per la fornitura delle attrezzature

specializzate o degli equipaggiamenti o dei mezzi di trasporto delle persone con disabilità.

 

     Art. 35. (Casi di esclusione)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) non presentate nei termini di cui all’articolo 34, comma 1;

b) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2,

della legge, fatta eccezione per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge;

c) prive della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) recanti la realizzazione dell’iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che

ha presentato la domanda di contributo;

e) non regolarizzate entro il termine di cui all’articolo 3 , comma 1;

f) inerenti le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si

svolgono interamente fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

g) non corredate, in sede di presentazione della domanda, da almeno tre preventivi per

le iniziative di cui all’articolo 34, comma 4;

h) che si riferiscono a più manifestazioni sportive o a più interventi.

 

     Art. 36. (Criteri di valutazione)

1. Le domande di contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive di cui

all’articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari

ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive

paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi

calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione

sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;

c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi

calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all’Associazione nazionale

delle polisportive dilettantistiche per l’integrazione sociale (ANPIS);

d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro,

che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in

modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore

dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati

organizzatori locali;

e) ricorrenza della manifestazione;

f) numero di atleti partecipanti;

g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;

h) numero di giorni effettivi di svolgimento;

i) indicazione di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o

internazionale;

j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;

k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da :

organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di

testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene

assegnato un punteggio di 0,1.

2. Le domande di contributo per l’acquisto di attrezzature specializzate, di

equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui

all’articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del

Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e

Discipline associate riconosciute dal CIP;

c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all’Associazione nazionale delle

polisportive dilettantistiche per l’integrazione sociale (ANPIS);

d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che

prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in

modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti

diversamente abili e acquisti effettuati dai Comitati organizzatori locali.

 

     Art. 37. (Determinazione della graduatoria)

1. In applicazione dei criteri di cui all’articolo 36, comma 1, viene assegnato a favore

di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:

a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei

rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a

Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;

b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei

rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di

promozione e a Discipline associate, riconosciute dal CIP;

c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei

rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all’ANPIS;

d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza

fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in modo

continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente

abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;

e) un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della

minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all’articolo 36,

comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C.

2. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 1, opera il

criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal

numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall’Ufficio protocollo del Servizio.

3. In applicazione dei criteri di cui all’articolo 36, comma 2, viene assegnato a favore

di ciascun intervento un punteggio così determinato:

a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Federazioni

sportive paralimpiche, riconosciute dal CIP;

b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di

promozione sportiva e a Discipline associate riconosciute dal CIP;

c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all’ANPIS;

d) 1,5 punti per acquisti effettuati da altre associazioni e società sportive che

prevedono tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione in modo continuativo di

manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati.

4. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 3, opera il

criterio residuale di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal

numero progressivo di protocollo in arrivo apposto dall’Ufficio protocollo del Servizio.

5. Con decreto del Direttore centrale competente è approvata la graduatoria,

secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle

ammissibili a contributo ma non finanziate per carenza di risorse, nonché l’elenco delle

iniziative inammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Nel caso di rinuncia da parte di beneficiari o di disponibilità di ulteriori risorse, si

procede allo scorrimento della graduatoria.

 

     Art. 38. (Misura del contributo, modalità di concessione e di erogazione)

1. In sede di riparto dei fondi per l’organizzazione delle manifestazioni sportive di cui

all’articolo 18, comma 1, della legge, almeno l’80 per cento dello stanziamento complessivo

è utilizzato per le iniziative di cui all’articolo 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante

importo, non superiore al 20 percento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui

all’articolo 36, comma 1, lettera d).

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è

pari a euro 10.000,00.

3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura

massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5

per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.

4. L’importo contributivo può essere pari al 100 percento della spesa ammissibile, di

cui alla domanda.

5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione

nei seguenti casi:

a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 percento della spesa

ammissibile;

b) se la misura del contributo risulta superiore all’importo del contributo richiesto dal

soggetto nella relativa domanda.

6. Le iniziative sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria fino alla

concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di

ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del

codice apposto dall’ufficio protocollo del Servizio.

7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta

del beneficiario, l’importo contributivo nella misura del 100 percento.

 

     Art. 39. (Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, direttamente

riconducibili alla manifestazione, aventi ad oggetto:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto, al pernottamento presso strutture ricettive

non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi, giudici di gara, dirigenti, relatori,

docenti e collaboratori;

b) compensi per docenti, relatori, arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e

collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga o

note di pagamento o parcelle;

c) affitto di impianti e costi per l’allestimento delle sedi dell’iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) acquisto di premi quali medaglie, trofei e gadget;

f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’iniziativa;

g) spese per l’assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti

all’iniziativa;

h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle

organizzazioni sportive.

2. Sono ammissibili a contributo per le iniziative di cui all’articolo 34, comma 4, le

spese per l’acquisto di mezzi necessari al trasporto dei disabili, di attrezzature specializzate

e di equipaggiamenti per lo svolgimento di attività sportive da parte di disabili, per un

importo pari alla offerta contenuta nel preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda.

 

     Art. 40. (Rendicontazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione del contributo, il beneficiario presenta la

documentazione giustificativa della spesa con le seguenti modalità di cui all’articolo 43

della legge regionale 7/2000:

a) elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese in ordine all’utilizzo

del contributo, a firma del legale rappresentante.

2. I soggetti beneficiari, unitamente alla documentazione di cui al comma 1, lettera

a), presentano a firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa sulla iniziativa svolta, oggetto del contributo;

b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione degli

altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la

stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare

l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

3. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare complessivo del contributo.

4. Le spese rendicontate devono rientrare nelle stesse tipologie di quelle indicate

nel preventivo di cui alla domanda. Per le iniziative di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a),

le spese di vitto e alloggio sono ammesse a contributo per una quota massima del 50

percento delle spese rendicontate di cui al comma 3.

5. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio ed è fissato nel decreto di

concessione del contributo del Direttore del Servizio.

 

     Art. 41. (Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo

all’iniziativa finanziata:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l’importo

del contributo, come rideterminato, è comunque non inferiore al 50 percento del contributo

concesso, caso in cui si procede alla revoca dell’intero contributo.

 

     Art. 42. (Revoca del contributo)

1. Alla revoca del contributo concesso si procede nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine perentorio

di scadenza di presentazione della rendicontazione di cui al decreto di concessione;

c) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta o non

corrispondente alle tipologie di spesa preventivate e, richiesti chiarimenti e

integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato;

d) se l’iniziativa realizzata non corrisponde a quella presentata nella domanda di

contributo;

e) in caso di mancata realizzazione nell’anno per il quale è stata presentata la

domanda di contributo;

f) se l’iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la

domanda di contributo;

g) se l’importo rendicontato è inferiore al 50 per cento dell’ammontare del contributo

concesso.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE. (Promozione dell’attività sportiva nelle scuole)

 

     Art. 43. (Presentazione della domanda)

1. Il soggetto di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, presenta al Servizio la

domanda di contributo per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 20, comma 2, della

legge, che si svolge nell’anno in cui è presentata la domanda.

2. I termini per la presentazione della domanda decorrono dall’1 al 31 gennaio di

ogni anno.

3. La domanda, a firma del legale rappresentante, deve essere corredata da:

a) relazione chiara ed esaustiva del progetto annuo;

b) programma dettagliato delle iniziative di cui all’articolo 20 della legge ;

c) preventivo analitico delle entrate e delle spese, relativo al progetto;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

 

     Art. 44. (Casi di esclusione)

1. Costituisce caso di esclusione dal contributo:

a) la domanda priva della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) la domanda presentata da un soggetto diverso da quello di cui all’articolo 20,

comma 3, della legge;

c) la domanda priva della documentazione di cui all’articolo 43 , comma 3;

d) la domanda non regolarizzata entro il termine di cui all’articolo 3, comma 1.

 

     Art. 45. (Concessione ed erogazione del contributo)

1. A seguito della positiva conclusione dell’attività istruttoria, il Servizio concede il

contributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda, e liquida, in

via anticipata, la quota del 100 per cento dell’importo complessivo dello stesso.

 

     Art. 46. (Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese direttamente

riconducibili alla realizzazione del progetto:

a) compensi e rimborso spese vitto e trasferimento per formatori, esperti di

educazione motoria, project manager, collaboratori;

b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

c) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

d) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’attività;

e) spese per l’assistenza sanitaria strettamente inerenti l’attività;

f) spese per coperture assicurative;

g) costi relativi al materiale didattico.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze

passive, le spese relative all’acquisto di attrezzature, le spese relative a interventi strutturali

e le spese per l’acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento

delle iniziative oggetto di intervento contributivo, rimangono in dotazione del soggetto

beneficiario.

 

     Art. 47. (Rendicontazione del contributo)

1. La rendicontazione del contributo è effettuata dal beneficiario con le modalità di

cui all’articolo 42 della legge regionale 7/2000. Il soggetto beneficiario presenta inoltre a

firma del legale rappresentante:

a) una relazione illustrativa esaustiva sulle attività svolte, in coerenza con il

programma presentato nella domanda;

b) il bilancio consuntivo dell’attività stessa.

2. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato nel

decreto di concessione del contributo del Direttore del Servizio.

3. Al fine del monitoraggio dello svolgimento del progetto, il Comitato regionale del

CONI presenta, entro il 30 luglio dell’anno, un rapporto tecnico descrittivo sullo stato di

avanzamento del progetto.

 

     Art. 48. (Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dal rendiconto relativo al

progetto finanziato:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

 

     Art. 49. (Revoca del contributo)

1. La mancata presentazione della documentazione a rendiconto di cui all’articolo

47, commi 1 e 2, o la mancata realizzazione del progetto, comportano la revoca del

contributo.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 50. (Modulistica)

1. Sono apportate con decreto di approvazione del Direttore centrale competente le

eventuali modifiche ai modelli A, B, C, D, di cui agli articoli, rispettivamente, 4, 19 e 34.

 

     Art. 51. (Modalità di comunicazione dell’assegnazione dei contributi)

1. L’avvio dei procedimenti amministrativi contributivi di cui agli articoli 4 e 34 è

pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce

comunicazione individuale dell’avvio del procedimento.

2. Le graduatorie di merito delle iniziative ammissibili a contributo e di quelle non

ammissibili, con i relativi motivi di non ammissibilità, relative alle domande di contributo di

cui agli articoli 4 e 34, vengono rese note tramite le pubblicazioni nel sito web istituzionale

della Regione e tali pubblicazioni costituiscono comunicazioni individuali dell’assegnazione

dei contributi.

 

     Art. 52. (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le

norme della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 53. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti decreti del Presidente della Regione:

a) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));

b) D.P.Reg. 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.287)

c) D.P.Reg. 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n.287);

d) D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore degli Enti di Promozione Sportiva dall’articolo 29, comma 1bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)).

 

     Art. 54. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)