§ 4.8.52 - Legge Regionale 28 dicembre 1983, n. 84.
Potenziamento dei collegamenti aerei interregionali di interesse per la Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:28/12/1983
Numero:84


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.500 milioni a favore della «Aligiulia» S.p.A. a titolo di [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni nell'anno 1984.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.52 - Legge Regionale 28 dicembre 1983, n. 84. [1]

Potenziamento dei collegamenti aerei interregionali di interesse per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 30 dicembre 1983, n. 130).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.500 milioni a favore della «Aligiulia» S.p.A. a titolo di concorso nelle spese di avviamento dei collegamenti aerei interregionali gestiti dalla predetta Società su concessione dei competenti Organi dello Stato, in considerazione dell'importanza che le linee aeree interregionali rivestono per il miglioramento del sistema dei trasporti con le altre regioni italiane e con gli Stati contermini e per la valorizzazione dell'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari.

     In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'«Aligiulia» S.p.A. sarà tenuta a rendere conto dell'impiego del finanziamento nei modi da stabilire col provvedimento di concessione e a trasmettere tutta la documentazione contabile concernente la sua gestione amministrativa che l'Amministrazione regionale riterrà di richiedere.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni nell'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI il capitolo 5602 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore della "Aligiulia" S.p.A. a titolo di concorso nelle spese di avviamento dei collegamenti aerei interregionali di interesse per la Regione Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni nell'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 1.000 milioni, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985;

     - per le restanti lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del citato stato di previsione (Rubrica n. 11 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.