§ 3.17.13 - Legge Regionale 18 maggio 1978, n. 42.
Ordinamento della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:18/05/1978
Numero:42


Sommario
Art. 27.  Costituzione.
Art. 28.  Sede.
Art. 29.  Finalità ed attribuzioni.
Art. 30.  Organi dell'Istituto.
Art. 31.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 32.  Compiti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 33.  Approvazione delle deliberazioni.
Art. 34.  Presidente.
Art. 35.  Direttore.
Art. 36.  Collegio dei revisori.
Art. 37.  Compensi.
Art. 38.  Esercizio finanziario.
Art. 39.  Patrimonio ed entrate dell'Istituto.
Art. 40.  Ordinamento degli uffici.
Art. 41.  Ordinamento ed organico provvisorio.
Art. 42.  Trasferimento beni mobili e immobili.
Art. 43.  Estinzione dell'Istituto.
Art. 44.  Soppressione dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
Art. 45.  Rinvio alle norme statali.
Art. 46.      In attesa del riconoscimento dei Centri, di cui al precedente articolo 23, l'applicazione dei benefici della presente legge può avvenire anche in assenza del provvedimento previsto in detto [...]
Art. 47.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 48.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.17.13 - Legge Regionale 18 maggio 1978, n. 42. [1]

Ordinamento della formazione professionale.

(B.U. 11 maggio 1978, n. 40).

 

     Artt. 1. - 26. (TITOLO I - TITOLO V) [2]

 

TITOLO VI

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA [3]

 

Art. 27. Costituzione.

     E' istituito l'Istituto regionale per la formazione professionale nella Regione Friuli-Venezia Giulia - I.R.Fo.P. con le attribuzioni e le funzioni per lo stesso stabilite dalle norme della presente legge.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico.

     L'I.R.Fo.P. è considerato Ente regionale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

 

     Art. 28. Sede.

     L'Istituto ha sede in Trieste, con facoltà di istituire Centri di formazione professionale nel territorio della regione, ivi compresi i relativi uffici.

 

     Art. 29. Finalità ed attribuzioni.

     L'Istituto è strumento di attuazione del piano regionale per la formazione professionale. Esso è quindi preposto alla gestione dei corsi assegnatigli dal citato piano regionale ed allo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) gestione dei centri regionali di formazione professionale e attuazione di interventi formativi in sedi isolate e occasionali;

     b) istituzione, soppressione e ristrutturazione, previa approvazione da parte della Giunta regionale, dei centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;

     c) promozione e valorizzazione della formazione professionale attraverso la sperimentazione di tecniche e metodi didattici a contenuto innovativo, o attraverso altre iniziative indicate dall'Amministrazione regionale;

     d) consulenza tecnico-didattica agli enti gestori di corsi di formazione professionale che ne facciano richiesta;

     e) accertamento attitudinale dei richiedenti l'ammissione ai corsi e assistenza psico-tecnica agli allievi dei centri dell'Istituto e degli altri enti, qualora questi ne facciano richiesta;

     f) elaborazione e realizzazione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti ammessi al contributo del Fondo sociale europeo, nonché assistenza tecnica alle strutture formative impiegate per detti progetti;

     g) predisposizione e realizzazione di progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dell'Istituto o di altri enti, qualora questi ne facciano richiesta; detti progetti possono essere attuati anche mediante convenzioni con le Università e con le istituzioni specializzate;

     h) organizzazione, secondo le esigenze, di corsi in lingua slovena;

     i) organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale V regionale.

     L'I.R.Fo.P. può svolgere particolari iniziative nel settore della formazione professionale su incarico dell'Amministrazione regionale nonché su finanziamento della stessa qualora dette iniziative comportino rilevanti oneri a carico del bilancio dell'Istituto. Può altresì curare la gestione commerciale connessa all'albergo scuola di Marina di Aurisina [4].

 

     Art. 30. Organi dell'Istituto.

     Sono organi dell'Istituto:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 31. Consiglio di Amministrazione.

     Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

     a) dal presidente dell'I.R.Fo.P., che lo presiede [5];

     b) [6];

     c) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in sede nazionale;

     d) da tre membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

     e) da un membro eletto dal personale, in servizio continuativo presso l'Istituto, tra i dipendenti stessi;

     f) da cinque esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, di cui uno per i corsi in lingua slovena.

     Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto il quale funge anche da segretario.

     La nomina a componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di consigliere regionale o con la qualifica di amministratore o dipendente di enti di formazione professionale, con l'eccezione per il membro di cui alla precedente lettera e), nonché con l'esercizio professionale di attività di formazione professionale.

     I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente nonché quando ne sia fatta domanda motivata da almeno quattro consiglieri o dal collegio dei revisori.

     La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico.

     La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione al quale compete promuovere la sostituzione dei componenti decaduti.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

     Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e l'attività del Consiglio di amministrazione [7].

 

     Art. 32. Compiti del Consiglio di Amministrazione.

     Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

     a) il bilancio preventivo e relative variazioni ed il conto consuntivo, nonché l'eventuale esercizio provvisorio;

     b) i regolamenti interni per il funzionamento dell'Istituto;

     c) la istituzione, la soppressione, la ristrutturazione dei centri regionali di formazione professionale in armonia con il piano regionale;

     d) l'individuazione di sedi isolate e occasionali necessarie allo svolgimento delle iniziative formative non realizzabili nei centri regionali di formazione professionale;

     e) il piano annuale dell'attività dell'Istituto da proporre alla Direzione regionale dell'istruzione per l'inclusione nel piano regionale di formazione professionale;

     f) gli incarichi di insegnamento da conferire, tramite assunzione a tempo determinato ovvero con contratto d'opera, e i criteri da seguire per la mobilità del personale docente, amministrativo e di servizio, in connessione con lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera precedente;

     g) le eventuali assunzioni a tempo determinato di personale per le sedi isolate e occasionali;

     h) l'attribuzione di incarichi speciali a personale altamente qualificato per l'attuazione dei corsi previsti dalla presente legge e la determinazione del relativo trattamento economico;

     i) i programmi per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 29, così come modificato dall'articolo 32 della presente legge;

     l) l'istituzione di eventuali commissioni consultive;

     m) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Istituto;

     n) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;

     o) gli atti ed i contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

     p) le convenzioni con enti pubblici o privati, o con esperti, per l'assegnazione di incarichi speciali di studio o ricerca in materia di formazione professionale;

     q) ogni altro affare interessante l'attività dell'Istituto ad esso sottoposto dal Presidente.

     Il Consiglio di amministrazione può delegare il Presidente a disporre provvedimenti per l'attuazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, stabilendone i limiti massimi di spesa autorizzabile.

     Il Consiglio di amministrazione predispone, altresì, alla fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dell'attività svolta e formula proposte per il piano regionale per la formazione professionale [8].

 

     Art. 33. Approvazione delle deliberazioni.

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, per il controllo di legittimità e la successiva approvazione, alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione e dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento senza che sia adottato alcun provvedimento. L'instaurazione del procedimento istruttorio interrompe il termine per non più di dieci giorni dal momento della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione delle eventuali controdeduzioni.

     Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 32 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali che provvede ad inoltrarle entro quindici giorni dal loro ricevimento [9].

 

     Art. 34. Presidente.

     Il Presidente dell'I.R.Fo.P. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale. Al Presidente spetta la responsabilità e la rappresentanza giuridica dell'istituto [10].

     Egli convoca, altresì, il Consiglio di amministrazione e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Istituto medesimo che non spettino ad altri organi.

     In caso di urgenza o necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da ratificare nell'adunanza immediatamente successiva.

     Il Presidente nomina un componente del Consiglio di amministrazione, con esclusione di quello di cui alla lettera e) del precedente articolo 31, così come modificato dall'articolo 33 della presente legge, con il compito di sostituirlo, in caso di sua assenza o impedimento, alla presidenza dell'Istituto [11].

 

     Art. 35. Direttore.

     Alla Direzione dell'Istituto è preposto un Direttore.

     Allo stesso, fino all'esatta definizione delle competenze dei singoli livelli funzionali e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta di: coordinare e controllare le unità organizzative in cui si struttura l'Istituto assicurandone il regolare funzionamento; predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e del programma di attività, nonché le proposte di variazione in corso di esercizio; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dei decreti del Presidente; ordinare le spese, nei limiti di stanziamento dei singoli capitoli del bilancio di previsione [12].

 

     Art. 36. Collegio dei revisori.

     Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

     Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente, scelti fra i revisori ufficiali dei conti, sono proposti dall'Assessore regionale alle finanze; due revisori effettivi, di cui uno scelto tra i revisori ufficiali dei conti ed un revisore supplente sono proposti dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.

     I componenti il Collegio restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.

     In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal Presidente dell'Istituto.

     Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza.

     La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

     Al Collegio dei revisori compete:

     - esaminare e riferire al Consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio di amministrazione;

     - compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'Istituto; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo [13].

 

     Art. 37. Compensi.

     Qualora spettanti in base alle disposizioni vigenti in materia, ai componenti il Consiglio di amministrazione compete, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza e ai revisori effettivi un'indennità annuale di carica.

     La misura di detti compensi viene determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai revisori compete altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale [14].

 

     Art. 38. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1º gennaio e termina con il 31 dicembre.

     Il bilancio annuale di previsione deve essere deliberato entro il mese di novembre per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere deliberato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso [15].

 

     Art. 39. Patrimonio ed entrate dell'Istituto.

     L'Istituto ha un patrimonio proprio costituito dai beni mobili ed immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.

     Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

     a) le rendite patrimoniali;

     b) i proventi di attività commerciali, o di altra natura, svolte ai fini istituzionali;

     c) i contributi disposti dall'Amministrazione regionale;

     d) le oblazioni volontarie, le liberalità ed i contributi disposti da Enti pubblici o privati.

     L'I.R.Fo.P. ha un proprio servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito [16].

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 40. Ordinamento degli uffici.

     Con legge regionale, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, verrà determinato l'ordinamento degli uffici dell'Istituto [17].

 

     Art. 41. Ordinamento ed organico provvisorio.

     In attesa dell'emanazione della legge regionale di cui al precedente articolo, la struttura organizzativa dell'Istituto è disposta, in via provvisoria, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

     All'atto della costituzione, verrà assegnato all'Istituto il personale trasferito alla Regione con il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902; eventuali eccezionali assegnazioni ad altri Uffici della Regione vanno motivatamente disposte dalla Giunta regionale.

 

     Art. 42. Trasferimento beni mobili e immobili.

     I beni mobili ed immobili già appartenenti agli Enti ENALC, INAPLI ed INIASA e trasferiti alla Regione in applicazione dell'articolo 28 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, sono concessi con contratto di comodato all'I.R.Fo.P..

 

     Art. 43. Estinzione dell'Istituto.

     In caso di estinzione dell'Istituto, disposta con legge regionale, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

 

     Art. 44. Soppressione dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

     Le funzioni già spettanti ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al R.D. 26 settembre 1935, n. 1946 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, che rientrano nelle competenze regionali, sono esercitate dalla Regione nei modi e con l'osservanza delle norme della presente legge.

     I Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono soppressi [18].

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, è nominato un liquidatore.

     La Regione succede nella proprietà di tutti i beni e nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi non liquidati dei Consorzi.

     Il personale dipendente dei Consorzi, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, è trasferito alla Regione e sarà inquadrato nei ruoli del personale regionale con successiva legge.

 

     Art. 45. Rinvio alle norme statali.

     Sono fatte salve le norme statali in materia, non incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 46.

     In attesa del riconoscimento dei Centri, di cui al precedente articolo 23, l'applicazione dei benefici della presente legge può avvenire anche in assenza del provvedimento previsto in detto articolo fino al 31 dicembre 1978.

 

     Art. 47.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 9 fanno carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi e finanziamenti per la formazione professionale».

     Per le finalità previste dal precedente articolo 39, è autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 6776 con la denominazione: «Contributi per il funzionamento dell'I.R.Fo.P.» e con lo stanziamento di lire 350.000.000 per l'esercizio 1978, cui si fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6773 del precitato stato di previsione.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12,lo stanziamento del precitato capitolo 6776 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 48.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. L'Istituto regionale I.R.F.oP. è sopresso a partire dal 1 settembre 2001 per effetto dell'art. 8, L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[2] I Titoli dal I al V della presente legge sono stati abrogati dall'art. 54 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[3] Vedi nell'ambito della normativa organica sull'ordinamento della formazione professionale l'art. 3, punto c) della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[6] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[10] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[15] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[16] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[17] Articolo cosi modificato dall'art. 3, terzo comma, della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[18] La soppressione dei consorzi prevista dal presente comma comporta la soppressione delle Scuole libere di istruzione tecnica, giusta interpretazione autentica di cui all'art. 17 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64.