§ 46.3.80 - Legge 28 aprile 1975, n. 135.
Aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:28/04/1975
Numero:135


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a [...]


§ 46.3.80 - Legge 28 aprile 1975, n. 135.

Aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 7 maggio 1975, n. 119)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° febbraio 1975, le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926, sono aumentate di lire 25.000.

     Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile.

     A decorrere dal 1° febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a lire 55.000.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di lire 1300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

     Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento è di lire 1800 al giorno. Il supplemento è dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.

     Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno otto ore, il supplemento è di lire 3.300 [1] .

     Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al primo comma.

     E' abrogato l'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 27 maggio 1977, n. 284.