§ 2.2.49 - Legge Regionale 27 agosto 1979, n. 46.
Accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:27/08/1979
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Alla qualifica dirigenziale si accede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti regionali con qualifica di consigliere che, alla data del 31 dicembre di ogni [...]
Art. 2.      I vincitori del concorso sono nominati dirigenti in prova, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.
Art. 3.      Tutti i posti resisi disponibili nella qualifica dirigenziale fino al 1° gennaio 1979, sono conferiti nella misura del 50% secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e [...]
Art. 4.      Nei confronti dei vincitori del concorso per titoli ed esami e dei promossi per scrutinio si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 agosto [...]
Art. 5.      Ai fini della presente legge, la distribuzione tra le diverse specializzazioni di posti recati in aumento nella qualifica dirigenziale da leggi regionali sarà effettuata con decreto del [...]
Art. 6.      Quando particolari ed inderogabili esigenze di servizio lo richiedano e tutti i dirigenti siano preposti a Servizi o a speciali incarichi, l'Amministrazione regionale può, con decreto del [...]
Art. 7.      Sono soppressi gli articoli 35 e 36 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonchè l'articolo 35 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.
Art. 8.      Per effetto del trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.49 - Legge Regionale 27 agosto 1979, n. 46.

Accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale. [1]

(B.U. 27 agosto 1979, n. 88).

 

Art. 1.

     Alla qualifica dirigenziale si accede mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti regionali con qualifica di consigliere che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella suddetta qualifica e siano in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, nonchè dell'abilitazione all'esercizio della professione ove richiesta dalle leggi vigenti.

     Il concorso è indetto entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale per i posti disponibili al 1° gennaio dell'anno medesimo.

     Il decreto indica, per ciascuna specializzazione o per gruppi di specializzazioni omogenee secondo quanto previsto dal comma successivo, il numero dei posti da conferire, che dovrà corrispondere al numero di quelli resisi disponibili nelle singole specializzazioni, salvo diversa determinazione da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio di Amministrazione, in base ad effettive e comprovate esigenze di servizio.

     Il concorso viene bandito per i posti disponibili in ciascuna specializzazione e possono parteciparvi i consiglieri della corrispondente specializzazione; i posti disponibili nelle specializzazioni giuridico- amministrativo legale, programmatico-statistica, finanziario-contabile- economica vengono congiuntamente messi a concorso e possono parteciparvi i consiglieri delle medesime specializzazioni, nonchè quelli appartenenti a specializzazioni che non hanno corrispondenza nella qualifica dirigenziale; i posti disponibili nelle specializzazioni urbanistica, tecnico ingegneristica e geologica vengono congiuntamente messi a concorso e possono parteciparvi i consiglieri delle medesime specializzazioni.

     Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente tecnico- pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale, la capacità organizzativa e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

     Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, si disciplineranno i titoli valutabili, le materie degli esami scritti ed orali. La composizione delle Commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità del concorso e degli esami. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e sono composte da 5 membri scelti fra funzionari regionali con qualifica di dirigente, di cui uno, escluso il Presidente, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Tra i titoli valutabili dovranno essere, tra l'altro, compresi i lavori originali svolti su incarico della Giunta regionale, su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione; il diploma di laurea attinente alla specializzazione cui si riferisce il concorso ed il relativo punteggio; i risultati conseguiti negli esami di corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive o di formazione dirigenziale; l'idoneità conseguita in concorsi presso Amministrazioni pubbliche per i posti di qualifica dirigenziale; il superamento di esami professionali, di corsi universitari post-laurea, di concorsi per l'iscrizione ad albi nazionali.

 

     Art. 2.

     I vincitori del concorso sono nominati dirigenti in prova, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso.

     La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti messi a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 1.

     I vincitori che, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di consigliere con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.

     Le proposte di conferma, di proroga e di restituzione sono formulate dal Direttore regionale competente o, per i dirigenti in prova assegnati ad un Servizio autonomo, dall'Assessore competente, sentito il Consiglio di Amministrazione.

     Ai vincitori del concorso potrà essere fatto frequentare, a spese dell'Amministrazione regionale, un corso di perfezionamento ad indirizzo professionale ed interdisciplinare.

     L'Amministrazione regionale per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di perfezionamento, potrà avvalersi della collaborazione, anche pariale, di Istituti od Enti specializzati in materia.

 

     Art. 3.

     Tutti i posti resisi disponibili nella qualifica dirigenziale fino al 1° gennaio 1979, sono conferiti nella misura del 50% secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e nella misura del 50% mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità previste dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46. La frazione di posto uguale alla metà si computa come posto intero da conferire mediante il sistema del concorso.

     Determinato ai sensi del precedente comma il numero dei posti da mettere a concorso e di quelli da conferire mediante scrutinio, la percentuale del 50% viene osservata anche nell'ambito delle singole specializzazioni. Anche il criterio dell'arrotondamento viene applicato nell'ambito di dette specializzazioni, fermo rimanendo il numero dei posti come sopra determinato. Ove ciò non sia possibile, la ripartizione dei posti nelle varie specializzazioni al concorso o allo scrutinio viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Per determinare la specializzazione dei posti da conferire mediante scrutinio, nonchè la corrispondenza tra le specializzazioni o il gruppo di specializzazioni dei posti da conferire e le specializzazioni del personale da scrutinare si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1.

     Al concorso per titoli ed esami ed allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi i Consiglieri che, alla data del 31 dicembre 1978, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

     Per il personale che abbia conseguito la nomina di cui all'articolo 16 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 le anzianità previste dal precedente articolo 1 sono ridotte di un anno sia per essere ammessi allo scrutinio sia per essere ammessi ai concorsi di cui alla presente legge.

     La nomina dei vincitori del concorso e dei promossi per scrutinio decorre dalla data indicata nel precedente primo comma.

     Si applicano ai vincitori del concorso ed ai promossi per scrutinio le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

     I concorsi previsti dal presente articolo per l'anno 1979 vengono banditi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

 

     Art. 4.

     Nei confronti dei vincitori del concorso per titoli ed esami e dei promossi per scrutinio si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e dell'articolo 28 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

 

     Art. 5.

     Ai fini della presente legge, la distribuzione tra le diverse specializzazioni di posti recati in aumento nella qualifica dirigenziale da leggi regionali sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Consiglio di Amministrazione, in base ad effettive e comprovate esigenze di servizio.

     I vincitori dei concorsi ed i promossi per scrutinio restano assegnati alla specializzazione cui appartengono. Qualora nella qualifica dirigenziale non sia prevista la specializzazione cui appartiene il personale vincitore dei concorsi o promosso per scrutinio, la specializzazione del personale medesimo viene determinata con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

 

     Art. 6.

     Quando particolari ed inderogabili esigenze di servizio lo richiedano e tutti i dirigenti siano preposti a Servizi o a speciali incarichi, l'Amministrazione regionale può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, e sentito il Consiglio di amministrazione, preporre in via temporanea ai Servizi privi di titolare personale appartenente alla qualifica di consigliere.

     Qualora l'Amministrazione regionale abbia già disposto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento formale, la preposizione in via temporanea a servizi di personale con qualifica di consigliere, i provvedimenti stessi si intendono legittimamente adottati, fino alla nomina dei nuovi dirigenti ai sensi del precedente articolo 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

 

     Art. 7.

     Sono soppressi gli articoli 35 e 36 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonchè l'articolo 35 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11.

 

     Art. 8.

     Per effetto del trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 ed in relazione al disposto dell'art. 9, 1 comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 che prevede l'assegnazione alla Segreteria Generale straordinaria di cinque dirigenti, oltre alle tre unità preposte alla direzione delle ripartizioni, la dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopracitate, rispettivamente di 4 e 5 unità.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] La presente legge è stata espressamente abrogata ai sensi dell'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981 n. 53. In base all'art. 173 della predetta norma regionale, la stessa però si applica transitoriamente anche a concorsi riferiti al 1° gennaio 1981.