§ 2.2.53 - Legge Regionale 28 giugno 1980, n. 21.
Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:28/06/1980
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Il personale già dipendente dai soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 ed ai sensi [...]
Art. 4.      Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in [...]
Art. 5.      Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento l'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l'Amministrazione di provenienza nella [...]
Art. 6.      In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella B allegata alla L.R. 11 aprile [...]
Art. 7.      Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall'art. 26 I [...]
Art. 8.      Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l'iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) del personale della Regione e degli Enti [...]
Art. 9.      Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.2.53 - Legge Regionale 28 giugno 1980, n. 21.

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

(B.U. 28 giugno 1980, n. 69).

 

Art. 1.

     Il personale già dipendente dai soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma della L.R. 18 maggio 1978, n. 42 è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo la seguente equiparazione:

     - ragioniere consortile; addetto coordinamento servizi segreteria - Segretario;

     - applicato o addetto ai servizi di segreteria - Coadiutore.

 

     Art. 2. [1]

     [(Omissis) [2].

     Il personale già dipendente dall'Amministrazione Statale Corsi Merletti della Venezia Giulia assunto dalla Regione ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 è inquadrato, con effetto dalla data di assunzione presso l'Amministrazione regionale, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo la seguente equiparazione:

     - insegnante tecnico-pratico a tempo indeterminato - segretario;

     - applicato di segreteria di ruolo ordinario - magazziniere di ruolo ordinario coadiutore;

     - bidello di ruolo ordinario - commesso.]

 

     Art. 3.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 ed ai sensi dell'art. 9 della L.R. 31 ottobre 1977, n. 58, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'Ente di provenienza [3].

     Il personale di cui al precedente comma, che presso l'Ente di provenienza riveste una qualifica equiparata a quella di dirigente regionale, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente [4].

     Il personale di cui al primo comma, appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente al livello al medesimo attribuito con provvedimento dello Stato.

 

     Art. 4.

     Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell'Ente di provenienza rispettivamente alla data del trasferimento, dell'assunzione alla Regione e dell'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio degli aumenti periodici, dell'indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso il supplemento giornaliero di indennità di istituto di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135 nonchè degli altri assegni fissi e continuativi. Al personale di cui al presente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dall'art. 16, I comma, della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1979, n. 10, sub. art. 1 della L.R. 23 marzo 1979, n. 11. Ai fini dell'attribuzione della posizione tabellare non si calcolano gli importi relativi alla contingenza ed all'adeguamento ISTAT già assoggettati a conglobamento, per la parte pari alla differenza tra l'indennità integrativa speciale e l'indennità di contingenza in godimento [5].

     Al personale in posizione di comando, proveniente da Enti che hanno esteso al proprio personale le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, vengono conservati la qualifica funzionale ed il trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento l'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.

     Nei casi in cui presso l'Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma per «carriera» corrispondente o immediatamente inferiore, s'intende «qualifica» corrispondente o immediatamente inferiore.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d'inquadramento.

     Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l'anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.

     Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 6.

     In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella B allegata alla L.R. 11 aprile 1979, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data

dell'inquadramento.

     Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per qualifica funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma [6].

 

     Art. 7.

     Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall'art. 26 I comma, lettera c), della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali viene elevato a 35 anni.

     (Omissis) [7].

     Sono apportate le seguenti modificazioni alla Tabella Allegato A alla L.R. 11 aprile 1979, n. 15: nella colonna «Qualifica ex ENALC (D.M. 3.8.1976)» in corrispondenza del III livello funzionale R.E., viene soppressa la voce «1 - Primo barman»; in corrispondenza del IV livello funzionale R.E., viene inserita la voce «1 - Istruttore tecnico di bar - primo barman».

     A decorrere dal 1° luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della L.R. 26 giugno 1978, n. 77 e successivamente collocato nel Ruolo ed esaurimento di cui alla L.R. 11 aprile 1979, n. 15 con la soppressa qualifica di «Primo barman» devesi considerare attribuita la qualifica di «Istruttore tecnico di bar - primo barman».

     Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 46 sono estese anche alle promozioni effettuate in attuazione dell'articolo 107, IV comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

 

     Art. 8.

     Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l'iscrizione alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) del personale della Regione e degli Enti regionali, sono abrogati:

     a) il secondo comma dell'articolo 6 della L.R. 15 marzo 1977, n. 15;

     b) gli articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater della L.R. 4 maggio 1973, n. 40 come integrata con l'articolo 1 della L.R. 13 agosto 1974, n. 40 e l'articolo 2 della L.R. 15 marzo 1976, n. 3;

     c) l'articolo 3 della L.R. 15 marzo 1976, n. 3;

     d) la frase «salvo quanto previsto dall'art. 31 della presente legge», di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11;

     e) l'art. 31 della L.R. 14 febbraio 1978, n. 11;

     f) l'art. 9 della L.R. 26 giugno 1978. n. 77.

     Sono prive di efficacia le opzioni esercitate ai sensi delle norme suindicate.

 

     Art. 9.

     Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità. ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[2] Norma sostitutiva del I comma dell'art. 1 della L.R. 21 maggio 1979, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art 1 della L.R. 18 agosto 1980, n. 40.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 agosto 1980, n. 40.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 agosto 1980, n. 40.

[6] Comma così aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 agosto 1980, n. 40.

[7] Norme modificative ed integrative degli artt. 75 e 84 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.