§ 2.2.44 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 10.
Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli- Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:23/03/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.2.44 - Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 10. [1]

Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli- Venezia Giulia.

(B.U. 23 marzo 1979, n. 31).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1978, l'importo di lire 25.000 mensili previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 viene elevato di lire 50.000 mensili [2].

     (Omissis) [3].

 

     Art. 2.

     Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l'esercizio 1979, rispettivamente di lire 1.100 milioni, di lire 300 milioni e di lire 200 milioni.

     Alla predetta maggiore spesa di lire 1.600 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante storno di lire 1.100 milioni dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine»- e di lire 500 milioni dal capitolo 1954 - «Fondo di riserva per le spese impreviste» - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1979, n. 11.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 1979, n. 11.