§ 2.2.55 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 40.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, concernente: «Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:18/08/1980
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.55 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 40.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, concernente: «Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione».

(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).

 

Art. 1.

     Sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 giugno 1980, n. 21:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Testi modificativi già inseriti negli articoli 3, della L.R. 28 giugno 1980. n. 21.