§ 2.2.54 - Legge Regionale 7 agosto 1980, n. 29.
Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:07/08/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1.      In attesa che, con apposita legge regionale, venga definita la revisione contrattuale per il triennio 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla [...]
Art. 2.      Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo [...]
Art. 3.      Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.54 - Legge Regionale 7 agosto 1980, n. 29.

Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-1981.

(B.U. 7 agosto 1980, n. 82).

 

Art. 1.

     In attesa che, con apposita legge regionale, venga definita la revisione contrattuale per il triennio 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1979 o successiva, è attribuita quale aumento contrattuale per i periodi sottoindicati, fatti salvi i successivi conguagli, una somma mensile lorda pari a:

 

 

qualifica          anno 1979         anno 1980         anno 1981

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Commesso           40.000            51.500            51.500

Agente tecnico     45.000            61.500            61.500

guardia C.F.R.     50.000            83.500            83.500

maresciallo        55.000           107.000           107.000

C.F.R.

Consigliere        65.000           154.000           154.000

Dirigente          90.000           180.000           180.000

 

 

     Art. 2.

     Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

     Gli importi di cui al precedente art. 1 non spettano al personale di cui all'art. 100 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e valgono, invece, ai fini dell'applicazione del quinto e sesto comma dell'art. 18 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l'esercizio 1980, di lire 3460 milioni e rispettivamente di lire 1040 milioni.

     Alla predetta maggiore spesa di lire 4500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.