§ 2.2.103 - Legge Regionale 12 settembre 1990, n. 47.
Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:12/09/1990
Numero:47


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 


§ 2.2.103 - Legge Regionale 12 settembre 1990, n. 47.

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

(B.U. 13 settembre 1990, n. 112).

 

Art. 1. [1]

     1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l'attività e la composizione degli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale, nonchè ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonchè di quelli per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'articolo 14, comma 2 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.

     2. Onde consentire il rinnovo contestuale degli Organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il Comitato di gestione del fondo sociale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, rimane in carica sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 1.

 

     Art. 2.

     1. Con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il Presidente della Giunta regionale può, limitatamente all'effettuazione di scrutini per singoli profili professionali o gruppi di profili nell'ambito delle qualifiche funzionali, delegare la Presidenza del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione paritetica deliberante ad un Assessore regionale.

 

     Art. 3.

     1. Qualora uno dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall'incarico, viene sostituito da un rappresentante del personale designato dalle rappresentanze sindacali.

     2. Qualora uno dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall'incarico, viene sostituito, rispettivamente, da un Direttore regionale o da un dipendente designati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli adempimenti e le procedure già attuati in applicazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

     2. Le eventuali osservazioni scritte, avanzate dal dipendente ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si intendono presentate al Consiglio di amministrazione del personale.

 

     Art. 5.

     1. A seguito di quanto disposto, in via temporanea, dall'articolo 1, rimangono sospesi gli effetti degli adempimenti e delle operazioni già attuati in esecuzione del Regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.

 

     Art. 6. [2]

     1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la data «30 giugno 1990», viene sostituita dalla data «30 giugno 1991».

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo le parole «del Servizio autonomo competente» le parole «la Commissione paritetica» sono sostituite dalle parole «il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 4, comma 3 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, ad inizio di comma le parole «La Commissione paritetica» sono sostituite dalle parole «Il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 6, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo la locuzione «Qualora» le parole «la Commissione paritetica» sono sostituite dalle parole «il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo le parole «giudizio analitico assegnato,» ed al settimo rigo dopo le parole «Esaurita tale fase,» le parole «la Commissione paritetica» e «la Commissione» sono sostituite dalle parole «il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo le parole «ogni partecipante;» le parole «la Commissione paritetica» sono sostituite dalle parole «il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, al quarto ed all'ottavo rigo le parole «alla Commissione paritetica» e «alla Commissione paritetica la quale» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «al Consiglio di amministrazione del personale» e «al Consiglio di amministrazione del personale che».

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le parole «La Commissione paritetica» sono sostituite dalle parole «il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo le parole «all'articolo 6,» sostituire le parole «la Commissione paritetica» con le parole «il Consiglio di amministrazione del personale».

 

     Art. 16.

     1. All'allegato «D» riferito all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1990 n. 11, dopo il profilo professionale «3.1. Agente zootecnico- forestale-ittico» viene aggiunto il seguente: «3.2. Agente qualificato».

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo le parole «e comunque non oltre il» il termine «1 gennaio 1991» è sostituito dal termine «1 gennaio 1992».

 

     Art. 18.

     1. In relazione agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, i dipendenti utilmente collocati in graduatoria conseguono il passaggio alla qualifica superiore purchè si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e, successivamente a tale data, non siano collocati a riposo per motivi diversi dal compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio utile, ovvero non siano cessati dal servizio per motivi diversi dalla morte o dalla dispensa dal servizio disposta d'ufficio per motivi di salute.

     2. Il personale in servizio che abbia conseguito la qualifica di appartenenza a seguito di pubblico concorso e che in data antecedente fosse comunque in possesso, con riferimento alla prima decorrenza utile, dei requisiti richiesti ai fini degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alla qualifica medesima, di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, partecipa ai suddetti scrutini. Nel caso di utile collocazione nello scrutinio il personale in questione è inquadrato in soprannumero limitatamente al periodo intercorrente tra la data di riferimento dello scrutinio e la data di nomina a seguito del pubblico concorso.

     3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato all'organizzazione e al personale richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi competenti la relazione analitica di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la relazione va riferita alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione medesima.

 

     Art. 19.

     1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, comma 2, e 16, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per Direttore regionale, Direttore dell'Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione di cui ai medesimi articoli 6 e 16 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si intende il a Direttore preposto alla struttura cui risulta assegnato il dipendente alla data in cui la relazione medesima deve essere redatta.

 

     Art. 20.

     1. In via di interpretazione autentica dell'allegato E riferito agli articoli 7, 11, 17 e 21 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e ai fini della attribuzione del punteggio all'elemento parametrale «3) Abilità (capacità)» di cui agli allegati A e C riferiti rispettivamente agli articoli 7 e 17 della medesima legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il punto «5) capacità organizzative e di coordinamento» va inteso quale particolare valutazione della corrispondente sottovoce dell'elemento parametrale stesso.

     2. Con riferimento all'allegato E riferito agli articoli 7, 11, 17 e 21 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, così come interpretato dal comma 1, e tenuto conto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C riferito all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per le qualifiche di commesso e agente tecnico va valutata, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'elemento parametrale «3) Abilità (capacità)», la sola sottovoce «tecnico-operative», il punteggio massimo della relazione per l'accesso alla qualifica di coadiutore risulta fissato in punti 29, e conseguentemente, il punteggio minimo di idoneità in punti 15.

 

     Art. 21. [3]

     1. All'articolo 73 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 50.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.