§ 2.2.112 - Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 50.
Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:28/10/1991
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.2.112 - Legge Regionale 28 ottobre 1991, n. 50.

Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale.

(B.U. 29 ottobre 1991, n. 145).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     1. Il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, entra in carica a conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

     2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l'accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonchè a quelli per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall'articolo 2 della presente legge; nonchè dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.