§ 2.2.161 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.
Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:29/12/2016
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 )
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 )
Art. 3.  (Norma transitoria)
Art. 4.  (Norma finanziaria)


§ 2.2.161 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

(B.U. 4 gennaio 2017, n. 1)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 53/1981

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 )

1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «conformità» è sostituita dalla seguente: «congruità»;

b) al comma 1 bis, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

«1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.»;

d) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

«1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore.»;

e) dopo il comma 1 quater sono inseriti i seguenti:

«1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.

1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.

1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.»;

f) al comma 2 dopo la parola «responsabilità» sono inserite le seguenti: «, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese»;

g) al comma 2 dopo le parole «spese legali» sono inserite le seguenti: «anticipate o»;

h) al comma 2 dopo le parole «soggetto interessato» è inserito il seguente periodo: «; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge».

 

CAPO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 )

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, ove si apra un procedimento penale nei confronti dei soggetti ivi indicati il rimborso delle spese legali è da intendersi ammesso in relazione a tutti gli oneri di difesa sostenuti dai soggetti medesimi in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella delle indagini preliminari definita con provvedimento di archiviazione.

2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, si intende che a tutti i soggetti ivi indicati spetta il diritto al rimborso integrale di tutte le spese di difesa sostenute nei giudizi ivi previsti compresi i giudizi contabili, nei limiti ritenuti congrui da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente.

3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h), della presente legge, si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti del personale regionale.

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

1. In via transitoria, le disposizioni di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h) della presente legge, si applicano anche ai giudizi e procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 1, nonché dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2.Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.