§ 4.10.137 - Legge Regionale 26 luglio 1984, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, concernente norme di organizzazione e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:26/07/1984
Numero:32


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il trattamento economico previsto dal precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.
Art. 3.      Sono soppressi il secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonchè il secondo comma dell'articolo 194 della legge regionale 31 agosto 1981, n. [...]
Art. 4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984, i cui stanziamenti [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.137 - Legge Regionale 26 luglio 1984, n. 32. [1]

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, concernente norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria.

(B.U. 30 luglio 1984, n. 69).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Il trattamento economico previsto dal precedente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.

     Gli aumenti contrattuali che siano concessi, pure sotto forma di acconto, al personale regionale, spettano anche al Segretario generale straordinario nella stessa misura, con le stesse modalità e decorrenze previste per i dipendenti regionali.

 

     Art. 3.

     Sono soppressi il secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonchè il secondo comma dell'articolo 194 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 5 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30.