§ 5.4.62 - Legge Regionale 30 agosto 1984, n. 44.
Finanziamento di progetti di assistenza agli anziani.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:30/08/1984
Numero:44


Sommario
Art. 1.      In considerazione di particolari e prioritarie esigenze - per incidenza numerica e situazione socio-culturale - della popolazione anziana di date zone del territorio regionale, l'Amministrazione [...]
Art. 2.      Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge ed entro 40 giorni dalla sua entrata in vigore comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, enti [...]
Art. 3.      Il piano d'intervento di cui al precedente articolo 1 terrà conto, in attesa delle future indicazioni del Piano regionale triennale socio- assistenziale, dell'incidenza numerica della [...]
Art. 4.      I finanziamenti potranno essere concessi fino alla misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile (comprensiva della spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto) e la loro erogazione [...]
Art. 5.      I finanziamenti concessi saranno revocati qualora non venga inviato alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro dodici mesi dalla registrazione del decreto di [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 18 miliardi, ripartiti in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.62 - Legge Regionale 30 agosto 1984, n. 44.

Finanziamento di progetti di assistenza agli anziani.

(B.U. 31 agosto 1984, n. 82).

 

Art. 1.

     In considerazione di particolari e prioritarie esigenze - per incidenza numerica e situazione socio-culturale - della popolazione anziana di date zone del territorio regionale, l'Amministrazione regionale, a fini di riequilibrio e nell'osservanza dei principi della vigente normativa del settore socio-assistenziale, è autorizzata a concedere finanziamenti secondo un apposito piano di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e alla emigrazione, di concerto con l'Assessore regionale all'igiene e alla sanità, per:

     a) opere di risanamento e di adattamento di abitazioni di proprietà comunale o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza o di altri enti pubblici;

     b) opere di realizzazione di centri diurni;

     c) opere di realizzazione e di adattamento di comunità-alloggio e di alloggi autonomi o protetti per anziani singoli o in coppia;

     d) opere di costruzione, trasformazione, adattamento, completamento e di ammodernamento di residenze sociali per anziani non autosufficienti ed autosufficienti;

     e) opere di sistemazione di ambienti e di spazi per attività diverse, anche ricreative, di anziani;

     f) acquisto di arredi e di attrezzature, compresi mezzi di trasporto, per le strutture di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge ed entro 40 giorni dalla sua entrata in vigore comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, enti pubblici, istituzioni ed associazioni private dovranno far pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione apposita istanza di finanziamento relativa ai progetti da realizzare, corredata della documentazione indicata all'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9.

     Per gli anni successivi al 1984 l'istanza dovrà pervenire entro il mese di marzo di ciascun anno.

     I progetti da realizzare in riferimento alle iniziative previste al precedente articolo 1 potranno riguardare anche lotti, funzionalmente autonomi, di opere ed essere proposti congiuntamente da più enti ed organismi in collaborazione tra di loro, con indicazione dei rispettivi carichi di spesa.

     I soggetti diversi dai Comuni che presentino autonome istanze dovranno allegare a condizione di ammissibilità, parere favorevole rilasciato dal Comune al cui territorio si riferiscono le iniziative.

     Trascorsi 30 giorni dalla richiesta si prescinde dal parere.

 

     Art. 3.

     Il piano d'intervento di cui al precedente articolo 1 terrà conto, in attesa delle future indicazioni del Piano regionale triennale socio- assistenziale, dell'incidenza numerica della popolazione anziana in ciascuna provincia e delle più urgenti necessità, dando altresì la precedenza alle iniziative già in corso in via di ultimazione ed a quelle di trasformazione e riatto di strutture già esistenti sul territorio.

 

     Art. 4.

     I finanziamenti potranno essere concessi fino alla misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile (comprensiva della spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto) e la loro erogazione avverrà di norma con l'osservanza delle modalità previste per i contributi in conto capitale dall'articolò 7 della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9 e comunque secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

 

     Art. 5.

     I finanziamenti concessi saranno revocati qualora non venga inviato alla Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, entro dodici mesi dalla registrazione del decreto di concessione, il verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 11, primo comma, I alinea, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, salvo eccezionali e/o documentati motivi.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 18 miliardi, ripartiti in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 è istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8503 con la denominazione: «Finanziamenti per la realizzazione di progetti di assistenza agli anziani» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 18 miliardi, ripartiti in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Al predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8503 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.