§ 7.3.13 – L. 28 maggio 1981, n. 286.
Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:28/05/1981
Numero:286


Sommario
Art. 1.      Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un [...]
Art. 2.      La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000
Art. 3.      La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate


§ 7.3.13 – L. 28 maggio 1981, n. 286. [1]

Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.

(G.U. 11 giugno 1981, n. 159).

 

     Art. 1.

     Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

     L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.

 

          Art. 2.

     La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000.

     Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.[Omissis]

     Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

 

          Art. 3.

     La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.