§ 5.8.8 - L.R. 1 settembre 1979, n. 57.
Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:01/09/1979
Numero:57


Sommario
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 10. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 20. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 


§ 5.8.8 - L.R. 1 settembre 1979, n. 57.

Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali. [1]

(B.U. 3 settembre 1979, n. 94).

 

CAPO I

Integrazioni e modifiche della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, concernente lo studio della storia del paesaggio agrario regionale, dell'architettura rurale spontanea e per la raccolta di reperti e strumenti del lavoro contadino

 

     Artt. 1. - 2. [2]

     (Omissis) [3].

 

CAPO II [4]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

Art. 3.

     La trattazione degli affari di competenza dell'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari viene svolta dal Servizio dei beni ambientali e culturali.

     [E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.] [5]

     Qualora nelle leggi regionali si faccia menzione dell'Ufficio regionale del Servizio bibliografico e dei beni librari, la menzione s'intende riferita al Servizio dei beni ambientali e culturali.

 

     Art. 4. [6]

     [Nell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, la parola «valendosi» è sostituita con le parole «con il coordinamento e con la collaborazione».]

 

     Artt. 5. - 9. [7]

     (Omissis) [8].

 

     Art. 10.

     Nel primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le parole da « E'istituito» sino a «è composto:» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) [9].

 

     Artt. 11. - 15.

     (Omissis) [10].

 

     Art. 16.

     Gli interventi regionali previsti dalle leggi regionali 26 aprile 1976, n. 5 e 18 novembre 1976, n. 60 e dalla presente legge comprendono anche l'onere relativo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 17.

     Sono abrogati gli articoli 5, 8 e 9 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

 

CAPO III

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario

 

     Artt. 18. - 19. [11]

     (Omissis) [12].

 

     Art. 20. [13]

     [La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, e sentito il Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, può deliberare di affidare la direzione del Centro regionale a persona titolare di una cattedra nelle discipline relative ai beni culturali della Regione Friuli-Venezia Giulia presso una delle Università della regione ovvero a persona di alta preparazione ed esperienza scientifica.

     L'incarico professionale di cui al precedente comma è conferito annualmente secondo condizioni stabilite con apposita convenzione ed è rinnovabile.

     Al Direttore del Centro regionale spettano le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti preposti a Servizi autonomi dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la gestione delle spese attinenti al capitolo di bilancio regionale concernente il Centro [14].

     (Omissis) [15].

     Nell'ambito del Centro regionale di catalogazione è costituito un ufficio amministrativo con il compito di curare gli affari amministrativi e contabili del Centro medesimo.

     Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72.]

 

     Artt. 21. - 23. [16]

     (Omissis) [17].

 

CAPO IV

Rifinanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge  regionale 26 aprile 1976, n. 5 e dagli articoli 11, 22, 37, punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

     Art. 24.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 26, aprile 1976, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'esercizio 1979.

 

     Art. 25.

     Per le finalità di cui agli articoli 11, 22, 37, punto 1), 40, 41, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni per l'esercizio 1979, e precisamente:

     a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'articolo 11;

     b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'articolo 22;

     c) lire 980 milioni, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui agli articoli 37, punto 1), 40 e 41;

     d) lire 130 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui agli articoli 46, 47 e 48;

     e) lire 151 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979, per le finalità di cui all'articolo 49 [18].

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 26.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l'esercizio 1979.

     Il predetto onere di lire 17 milioni, di cui lire 7 milioni per l'esercizio 1979, fa carico al capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 17 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 7 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 17 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 1253 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: «Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale nonché per la pubblicazione degli elaborati che ne costituiscono il risultato».

 

     Art. 27.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5 così come modificato con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 6405 con la denominazione: «Contributi a favore di proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e culturale sulle spese relative a lavori effettuati per il loro restauro, consolidamento e ristrutturazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 40 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 28.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 12 e per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del precedente articolo 25 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 vengono istituiti al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2

- Beni ambientali e culturali - Categoria IV - i sottoelencati capitoli:

     - cap. 1305 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti locali e Consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della "Narodna in Studjiska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi" di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede, per lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2932 del precitato stato di previsione e per le restanti lire 300 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - cap. 1306 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d'interesse locale o regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, cui si provvede, per lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 2933 del più volte citato stato di previsione, e, per le restanti lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 Partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 29.

     Per le finalità previste dall'articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituto al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria III - il capitolo 1256 con la denominazione: «Spese in occasione di mostre, rassegne e concorsi, per l'acquisto di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione, nonché per l'acquisto di opere d'arte di particolare pregio» e con lo stanziamento complessivo di lire 105 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 105 milioni si fa fronte, per lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 5 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1304 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

     I pagamenti da effettuare a fronte degli impegni già assunti ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, vanno disposti sul capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

 

     Art. 30.

     Per le finalità previste dall'articolo 50 bis della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979 [19].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1307 con la denominazione: «Assegnazioni forfettarie per l'organizzazione e l'allestimento di mostre di preminente interesse regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979.

     Per le finalità previste dall'articolo 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come inserito con il precedente articolo 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1979 [20].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituto al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1308 con la denominazione: «Finanziamenti di carattere straordinario per iniziative e manifestazioni volte alla conservazione ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni popolari» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 480 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 31. [21]

     [Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni, come aggiunto con il precedente articolo 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 170 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1979.

     Il predetto onere di lire 170 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1979, fa carico al capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 170 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 170 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).]

 

     Art. 32. [22]

     [Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 20 della presente legge fanno carico al capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed al corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma dell'articolo 20 della presente legge, fanno carico ai capitolo 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.]

 

     Art. 33.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, come rifinanziato con l'articolo 24 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979, 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 1302 con la denominazione: «Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali del lavoro contadino» e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 34.

     L'onere di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1979, previsti dalla lettera c) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6401 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 980 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 170 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 980 milioni si fa fronte, per lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e, per lire 480 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio 1979.

 

     Art. 35.

     L'onere di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1979, previsti dalla lettera d) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6403 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 130 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

     All'onere complessivo di lire 130 milioni si fa fronte per lire 10 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali- e culturali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e per le restanti lire 120 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982.

 

     Art. 36.

     L'onere di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979 previsti dalla lettera e) del precedente articolo 25, fa carico al capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 151 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979.

     All'onere complessivo di lire 151 milioni si fa fronte, per lire 108 milioni, di cui lire 27 milioni per l'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, e, per lire 43 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 37.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Norme modificative ed integrative degli artt. 1 e 2 della L.R. 26 aprile 1976, n. 5.

[4] Capo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[5] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[7] Norme modificative ed integrative degli artt. 12, 13, 17, 23 e 24 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60. Gli artt. 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[8]

[9] Testo già inserito nell'originaria L.R. 18 novembre 1976, n. 60, insieme alle ulteriori modifiche apportate al medesimo articolo.

[10] Norme modificative ed integrative degli artt. 29, 30, 33, 34 e 50 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60.

[11] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Norme integrative degli artt. 1 e 5 della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[13] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Il presente richiamo alla L.R. 5 agosto 1975, n. 45 deve intendersi riferito alla corrispondente norma della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, giusta art. 216 della medesima legge regionale.

[15] Gli originari quarto e quinto comma sono stati abrogati dall'art. 19 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30. Vedi la previsione di inquadramento di cui all'art. 18 della medesima legge regionale.

[16] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Norme modificative e integrative degli artt. 7, 10 e 12 della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[18] Articolo così modificato dall'articolo unico della L.R. 17 gennaio 1980, n. 3 con decorrenza dell'entrata in vigore della legge medesima.

[19] Vedi la riduzione della spesa di cui all'art. 2, primo comma, della L.R. 23 gennaio 1981, n. 5.

[20] Vedi la riduzione della spesa di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 23 gennaio 1981, n. 5.

[21] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.