§ 5.7.45 - Legge Regionale 15 giugno 1984, n. 19.
Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:15/06/1984
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 4.  Parere sull'ammissibilità.
Art. 5.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 6.  Erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio.
Art. 7.  Contributi per lavori in corso o ultimati.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.7.45 - Legge Regionale 15 giugno 1984, n. 19.

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza. [1]

(B.U. 18 giugno 1984, n. 48).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 10, nella misura pari al 9% della spesa riconosciuta ammissibile, per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degli interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza [2].

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     Possono beneficiare delle provvidenze regionali gli enti locali, singoli o associati, ed i soggetti privati, proprietari o gestori di sale cinematografiche e polifunzionali.

 

     Art. 3. Modalità di presentazione delle domande.

     Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno e, per il 1984, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - della seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa dello stato dell'immobile, nonché della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;

     b) preventivo sommario della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori medesimi;

     c) relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta.

     I soggetti privati devono produrre altresì una attestazione - con firma debitamente autenticata - con la quale il proprietario si impegna a non alienare il locale oggetto di ristrutturazione, ovvero a non mutare la destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di autorizzazione per l'agibilità del locale medesimo rilasciata dall'autorità competente ad avvenuta esecuzione dei lavori.

 

     Art. 4. Parere sull'ammissibilità.

     Le domande annualmente presentate sono sottoposte, per il parere sull'ammissibilità, alla Commissione regionale per la cultura prevista dall'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, che indica anche una graduatoria di priorità entro 30 giorni; in carenza le priorità saranno stabilite di concerto tra l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore alle attività culturali.

 

     Art. 5. Modalità di concessione dei contributi.

     La Giunta regionale approva il piano di riparto dei contributi su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

     I contributi sono concessi con decreto del Direttore regionale dei lavori pubblici, previa presentazione del progetto esecutivo dei lavori - corredato delle autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori - alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

     I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione ed essere ultimato entro il termine fissato nel medesimo provvedimento [3].

 

     Art. 6. Erogazione dei contributi e decadenza dal beneficio.

     L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente ai soggetti beneficiari e la prima annualità è posta in scadenza al 1º settembre successivo alla data di approvazione della relazione acclarante redatta dal collaudatore o dal Direttore provinciale dei lavori pubblici a termini della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

     L'alienazione ovvero la diversa destinazione dei locali ristrutturati

- prima che siano decorsi cinque anni dalla data di agibilità dei locali

medesimi - comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i

soggetti beneficiari sono tenuti al rimborso all'Amministrazione regionale

delle somme eventualmente già riscosse, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 7. Contributi per lavori in corso o ultimati. [4]

     I contributi di cui al precedente articolo 1 sono concessi anche per lavori in corso o già ultimati purché l'ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983 [5].

     A tal fine i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo, corredate dalla seguente documentazione [6]:

     a) relazione illustrativa dello stato dell'immobile alla data antecedente all'inizio dei lavori;

     b) preventivo sommario della spesa per i lavori in corso e consuntivo della spesa per i lavori ultimati;

     c) relazione dalla quale risulti la destinazione dell'immobile prima dell'inizio dei lavori nonché la destinazione dello stesso a lavori ultimati;

     d) l'attestazione prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 3;

     e) dichiarazione, resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983 [7].

     Per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la decadenza del beneficio, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 5 e quelle del precedente articolo 6.

     I lavori in corso devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzato, nell'anno 1984, un limite d'impegno di lire 200 milioni [8].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI il capitolo 8414 con la

denominazione: «Contributi annui costanti per la ristrutturazione di sale

cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali

ai fini di un loro adeguamento alle disposizioni antincendio» e con lo

stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni,

corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.

     Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 8414 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1984.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

 

 


[1] Il titolo della presente legge è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 57.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 57. Vedi la disposizione sul decentramento di cui all'art. 51 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.. 28 dicembre 1984, n. 57.

[4] Titolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 57.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 57.

[6] Per quanto concerne i termini e le domande vedi le norme di cui all'art. 5 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 57.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 57.

[8] Vedi l'ulteriore limite d'impegno di cui all'art. 41, terzo comma, della L.R. 6 agosto 1985, n. 30, l'art. 24 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5 e all'art. 22 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19. Vedi inoltre la riduzione di cui all'art. 5, sesto comma, della L.R. 30 novembre 1987, n. 40 e l'ulteriore limite d'impegno di cui all'art. 12, settimo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.