§ 5.1.118 - L.R. 23 giugno 2020, n. 11.
Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/06/2020
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3/2020)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 3/2020 e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
Art. 4.  (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella legge regionale 3/2020)
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020)
Art. 6.  (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella legge regionale 3/2020)
Art. 7.  (Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 3/2020)
Art. 8.  (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 3/2020)
Art. 9.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012)
Art. 11.  (Costituzione del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015)
Art. 13.  (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3/2015)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.118 - L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

(B.U. 24 giugno 2020, n. 26 - S.O. 25 giugno 2020, n. 22)

 

CAPO I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Finalità)

1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, la Regione Friuli Venezia Giulia prosegue nell'attivazione di misure a sostegno delle attività produttive aggiornando gli interventi già adottati con la legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), al fine di dare attuale e concreto riscontro alle esigenze del territorio regionale.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 3/2020, 29/2018, 2/2012 E 3/2015

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3/2020)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19)

1. Alle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica del settore produttivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.».

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 3/2020 e modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 3/2020 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Ulteriori interventi a favore delle imprese)

1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.

3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.

4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

5. In conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il regolamento di attuazione degli incentivi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie e la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori finanziari convenzionati.

6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.».

2. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole «da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity» sono inserite le seguenti: «e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014, l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento».

 

     Art. 4. (Inserimento degli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies nella legge regionale 3/2020)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3/2020 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4 bis. (Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di innovazione concernenti, in particolare:

a) la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati;

b) la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione produttiva;

c) la rimodulazione dei processi distributivi;

d) l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.

5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.

6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

 

     Art. 4 ter. (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese delle attività produttive, appartenenti ai settori individuati nel bando, per sostenerne la competitività e l'innovazione tecnologica, finanziando i seguenti investimenti tecnologici e attività:

a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'acquisto di hardware, software e impianti per i sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;

b) l'acquisto o il leasing di macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;

c) l'acquisizione dei servizi di cui alla lettera b) da imprese specializzate;

d) l'acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione o mediante l'acquisizione di consulenze specialistiche.

2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.

3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 7/2000, massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.

5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.

6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.

7. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 73 della legge regionale 18/2003 .

 

     Art. 4 quater. (Sviluppo dell'Economia del Legno in un'ottica circolare)

1. Al fine di individuare gli strumenti più idonei alla valorizzazione dei caratteri di qualità del legno regionale, al raggiungimento della sostenibilità e per assicurare competitività e innovazione al comparto del legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile un contributo per predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed economica che contenga le risposte ai fabbisogni del comparto, l'efficacia degli investimenti da realizzare, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, da presentare alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015).

2. Ai fini del comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 . Con il decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 4 quinquies. (Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale)

1. Presso la direzione centrale competente in materia di attività produttive è istituito il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono stabilite composizione e modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.».

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 dopo le parole «legge regionale 7/2000» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014».

 

     Art. 6. (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella legge regionale 3/2020)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3/2020 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5 bis. (Albergo diffuso - domande anno 2020)

1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di finanziamento per l'anno 2020 già presentate o che saranno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020, si applicano le modalità previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).

2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.

 

     Art. 5 ter. (Utilizzo diretto di aree private all'aperto attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.

2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.».

 

     Art. 7. (Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 3/2020)

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «15 giugno 2019» sono inserite le seguenti: «ovvero ancora da concedere alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020,» e le parole «31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 3 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

 

     Art. 8. (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 3/2020)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 3/2020, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6 bis. (Norme in materia di personale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione)

1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a favore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, per la stabilizzazione mediante trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato del personale già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 e nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 .

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.

3. Per la finalità di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, domanda di contributo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 . Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 6 ter. (Devoluzione finanziamenti ai sensi dell'articolo 85 legge regionale 3/2015)

1. Al fine di supportare le conseguenze economiche derivanti dell'emergenza COVID-19 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere devoluti, anche parzialmente, per la realizzazione di opere che per caratteristiche proprie sono in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche conseguenti all'emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020, possono presentare domanda di devoluzione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata da una relazione che illustra le ragioni della richiesta, le caratteristiche dell'intervento e i tempi della sua cantierabilità.».

 

     Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 2/2012)

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile» sono aggiunte le seguenti: «, inoltre, per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)»;

b) al comma 4 le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012)

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione.»;

c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese.

9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1041/1971.

9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:

a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;

b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.».

2. Ai fini della efficiente transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa, in applicazione dell'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 12, 14 e 16, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

 

     Art. 11. (Costituzione del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 2/2012, il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi destinato all'attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche. Gli interventi sono attuati in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 3/2015)

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Incentivi all'insediamento)

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;

c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

d) l'innovazione tecnologica;

e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;

f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.

5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.».

 

     Art. 13. (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 3/2015 le parole: «nell'ambito dei contratti regionali di insediamento» sono soppresse.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINANZIARIE

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), succedendo nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusa la contabilità.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2/2012 è abrogato.

3. L'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2012 le parole «della Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione, di seguito denominata Sezione smobilizzo crediti PA» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015)».

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2012 le parole «della Sezione smobilizzo crediti PA» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020,».

6. Al comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 2/2012 le parole «sulla Sezione smobilizzo crediti PA» sono sostituite dalle seguenti: «sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020».

7. Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), esprime valutazione tecnica sui progetti relativi ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 22, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

8. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si applicano anche ai procedimenti in corso, relativamente alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 quater della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Per le finalità di cui all'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per gli effetti previsti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2020 come inserito dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 3/2015, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.

10. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di 100.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.

11. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di 250.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. All'onere derivante dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 10.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.

14. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 1.005.352,80 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2020-2022.

15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

16. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.