§ 5.7.208 - L.R. 9 febbraio 2021, n. 2.
Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:09/02/2021
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizione.
Art. 2.  Misure a sostegno dei settori culturale e sportivo.
Art. 3.  Misure per la ripartenza dei settori culturale e sportivo.
Art. 4.  Ulteriori misure per la ripartenza del settore culturale e di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura [...]
Art. 5.  Sostegno e rilancio degli impianti natatori.
Art. 6.  Programmazione politiche di ricerca e innovazione nel campo culturale per il tramite del cluster regionale cultura e creatività.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2020.
Art. 8.  Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10/2020.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 5.7.208 - L.R. 9 febbraio 2021, n. 2.

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

(B.U. 10 febbraio 2021, n. 6 - S.O. 11 febbraio 2021, n. 8)

 

Art. 1. Finalità e definizione.

1. La presente legge, al fine di fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone misure di sostegno e per la ripartenza a favore dei soggetti operanti nei settori culturale e sportivo regionale.

2. Ai sensi della presente legge, si intende per luoghi della cultura: le sale teatrali e cinematografiche, gli auditorium, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli spazi espositivi, i parchi archeologici.

 

     Art. 2. Misure a sostegno dei settori culturale e sportivo.

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore culturale e sportivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle attività.

2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono concesse a favore di soggetti, anche persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali.

3. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le sovvenzioni sono concesse e contestualmente erogate sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati; le sovvenzioni sono concesse in misura forfetaria e si intendono erogate a titolo definitivo a favore dei beneficiari.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuate le tipologie di beneficiari, i requisiti dei medesimi, le tipologie di attività culturali o sportive, o di beni del patrimonio culturale o di luoghi della cultura regionali in gestione, a cui si rivolge il sostegno, i criteri e le modalità di richiesta e di concessione delle sovvenzioni, e le risorse da assegnare.

 

     Art. 3. Misure per la ripartenza dei settori culturale e sportivo.

1. Al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali.

2. I progetti di cui al comma 1, per temi affrontati e modalità organizzative, si pongono l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del territorio di riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile.

3. Al procedimento contributivo di cui al comma 1 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il D.P.Reg. 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

4. Gli incentivi sono concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, anche persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali.

5. Con uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal D.P.Reg. 33/2015 e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 3.

 

     Art. 4. Ulteriori misure per la ripartenza del settore culturale e di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali.

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del settore culturale e allo scopo di rilanciare le attività culturali e sociali dei luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 nel limite massimo ognuno di 60.000 euro agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale insistono, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi e che coinvolgano almeno un Comune del Friuli-Venezia Giulia e almeno una associazione che intendano utilizzare o già utilizzino parte dei beni oggetto del progetto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il servizio competente in materia di attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più bandi nei quali vengono definiti termini e modalità di presentazione delle domande, di erogazione anche anticipata e di rendicontazione dei contributi concessi, nonché criteri di valutazione delle stesse.

 

     Art. 5. Sostegno e rilancio degli impianti natatori.

1. Al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti.

2. Il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale.

3. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento.

 

     Art. 6. Programmazione politiche di ricerca e innovazione nel campo culturale per il tramite del cluster regionale cultura e creatività.

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, attuate tramite il soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività di cui all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, per le attività istituzionali riguardanti:

a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);

b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente (S3);

c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;

d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c);

e) la promozione di iniziative rivolte alle celebrazioni di "Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2020.

1. All'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 dopo le parole "plessi scolastici o a uso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi";

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dal 1° gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.";

c) al comma 23 dopo le parole "Per le finalità di cui al comma 22" sono inserite le seguenti: "e 22-bis", le parole "di cui al comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi medesimi" e le parole "degli ambienti" sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 25, della legge regionale 15/2020, come integrato dal comma 1, il Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia destina le risorse già trasferite nel 2020 ai sensi dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 15/2020 e non utilizzate.

 

     Art. 8. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 10/2020.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole "della legge regionale 12/2017" sono inserite le seguenti: ", dei contributi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2019, dei contributi di cui agli articoli 26, 30, 33, comma 2, e 34 della legge regionale 23/2015, dei contributi di cui all'articolo 13".

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di 2.850.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 1, si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Agli oneri derivanti dal disposto dei commi 2 e 5, si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.

8. Agli oneri derivanti dal disposto dei commi 3 e 4, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Al fine di provvedere all'integrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

11. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 10, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)