§ 1.2.94 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 21.
Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:29/10/2012
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 54/1973)
Art. 2.  (Modifiche all' articolo 15 della legge regionale 52/1980)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 52/1980)
Art. 4.  (Norma transitoria)


§ 1.2.94 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 21.

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

(B.U. 31 ottobre 2012, n. 44 - S.O. n. 29)

 

Art. 1. (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 54/1973)

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:».

 

     Art. 2. (Modifiche all' articolo 15 della legge regionale 52/1980)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.

1 ter. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

1 quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo.».

2. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1 ter, della legge regionale 52/1980, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 10.000 euro annui, a decorrere dall'esercizio 2013, a valere sulle risorse disponibili, a seguito di una riprogrammazione delle spese, nel bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 52/1980)

1. Dopo l' articolo 15 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

«Art. 15 bis. (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)

1. Ai fini della trasparenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alla nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo mediante pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.».

 

     Art. 4. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'articolo 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura [1].

1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007 [2].

2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 1 bis, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013 [3].


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[2] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.