§ 3.11.9 - Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 66.
Partecipazione azionaria alla Società Informatica Friuli-Venezia Giulia p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:12/06/1978
Numero:66


Sommario
Art. 1.      La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società Informatica Friuli-Venezia Giulia p.A., sino alla concorrenza di lire 100.000.000
Art. 2. 


§ 3.11.9 - Legge Regionale 12 giugno 1978, n. 66.

Partecipazione azionaria alla Società Informatica Friuli-Venezia Giulia p.A.

(B.U. 20 giugno 1978, n. 52).

 

Art. 1.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società Informatica Friuli-Venezia Giulia p.A., sino alla concorrenza di lire 100.000.000.

     La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione, del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico e i componenti del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente [1].

 

     Art. 2. [2]

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 7262 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Società Informatica Friuli-Venezia Giulia p.A.» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.


[1] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 88 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.