§ 6.1.180 - L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:27/12/2010
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Disposizione generale.
Art. 2.  Patto di stabilità per le agenzie, gli enti strumentali e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.
Art. 3.  Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonché modificazioni dell'articolo 1 [...]
Art. 4.  Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia.
Art. 5.  Riqualificazione della domanda pubblica.
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di [...]
Art. 7.  Condivisione di servizi.
Art. 8.  Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 9.  Primi adempimenti per l'attuazione della delega relativa all'Università degli studi di Trento.
Art. 10.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).
Art. 11.  Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul [...]
Art. 12.  Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).
Art. 13.  Disposizioni in materia di opere sportive per la realizzazione dei mondiali di sci nordico 2013 e modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale 16 luglio [...]
Art. 14.  Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.
Art. 15.  Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale.
Art. 16.  Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale.
Art. 17.  Disposizioni in materia di personale e modificazione dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di riduzione dei rapporti di collaborazione.
Art. 18.  Modificazioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 19.  Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
Art. 20.  Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).
Art. 21.  Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali).
Art. 22.  Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).
Art. 23.  Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
Art. 24.  Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali.
Art. 25.  Disposizioni di spesa in materia di società controllate.
Art. 26.  Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti).
Art. 27.  Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e altre disposizioni relative all'IRAP.
Art. 27 bis.  Agevolazione per il finanziamento dell'attività di promozione turistica
Art. 28.  Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di tassa automobilistica provinciale.
Art. 29.  Disposizione in materia di contabilità.
Art. 30.  Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
Art. 31.  Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi.
Art. 32.  Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di programmazione.
Art. 33.  Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).
Art. 34.  Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici).
Art. 35.  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, in materia di autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche.
Art. 36.  Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).
Art. 37.  Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica).
Art. 38.  Disciplina dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e di consulenza automobilistica.
Art. 39.  Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).
Art. 40.  Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario.
Art. 41.  Modificazione dell'articolo 1-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).
Art. 42.  Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).
Art. 43.  Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 [...]
Art. 44.  Modificazioni dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di edilizia abitativa agevolata.
Art. 45.  Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).
Art. 46.  Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).
Art. 47.  Revisione straordinaria del piano di edilizia sanitaria.
Art. 48.  Autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, socio-assistenziale e per l'assistenza integrata.
Art. 49.  Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura).
Art. 50.  Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).
Art. 51.  Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo al fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole, e dell'articolo 26 della legge [...]
Art. 52.  Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15(legge provinciale sulle attività culturali).
Art. 53.  Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 , concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e [...]
Art. 54.  Interventi per il centesimo anniversario della Prima Guerra mondiale.
Art. 55.  Partecipazione della Provincia alla candidatura per la "Capitale europea della cultura 2019".
Art. 56.  Partecipazione della Provincia all'EXPO Milano 2015.
Art. 57.  Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e abrogazione dell'articolo 74 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.
Art. 58.  Disposizione in materia di graduatorie relative ai collaboratori scolastici.
Art. 59.  Autorizzazioni di spesa per gli interventi di edilizia scolastica.
Art. 60.  Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia).
Art. 61.  Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport).
Art. 62.  Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani).
Art. 63.  Modificazioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
Art. 64.  Inserimento dell'articolo 17.1 nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).
Art. 65.  Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).
Art. 66.  Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale).
Art. 67.  Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).
Art. 68.  Modificazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).
Art. 69.  Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...]
Art. 70.  Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria.
Art. 71.  Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).
Art. 72.  Modificazione dell'articolo 21-bis della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).
Art. 73.  Sostituzione dell'articolo 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).
Art. 74.  Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).
Art. 75.  Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).
Art. 76.  Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività [...]
Art. 77.  Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica [...]
Art. 78.  Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave).
Art. 79.  Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6(Interventi per il settore minerario nel Trentino).
Art. 80.  Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato).
Art. 81.  Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune).
Art. 82.  Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14(legge provinciale sulla ricerca).
Art. 83.  Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, in materia di interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente.
Art. 84.  Abrogazione di disposizioni superate.
Art. 85.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 86.  Entrata in vigore.


§ 6.1.180 - L.P. 27 dicembre 2010, n. 27.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011).

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 52 - S.O. n. 1)

 

Capo I

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa del sistema pubblico provinciale e disposizioni in materia di finanza locale e personale

 

Art. 1. Disposizione generale.

1. In attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale le disposizioni di questa legge definiscono le misure per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Provincia, degli enti locali, degli altri enti e organismi indicati nel citato articolo 79, compresa l'Università degli studi di Trento.

2. Le misure comprendono tra l'altro le disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione, al contenimento della spesa e alla razionalizzazione organizzativa e tengono luogo, per la Provincia e gli enti e gli organismi indicati nel comma 1, delle specifiche misure e disposizioni previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra cui, in particolare, quelle previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 14 del decreto-legge.

 

     Art. 2. Patto di stabilità per le agenzie, gli enti strumentali e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, secondo quanto previsto da quest'articolo. Per quanto riguarda gli enti locali e l'Università degli studi di Trento, questi obblighi sono disciplinati dagli articoli 8 e 9 di questa legge.

2. La Giunta provinciale emana specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, o prevede specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la Provincia e questi enti, sia per il conseguimento degli obiettivi generali del comma 1 che per la razionalizzazione e qualificazione delle spese previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7.

3. Con gii strumenti previsti dal comma 2 sono disciplinate le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto dei medesimi atti da parte degli enti indicati nel comma 2, nonché le sanzioni da applicare per il mancato rispetto.

4. Se gli strumenti previsti dal comma 2 non sono adottati entro il 31 maggio 2011, agli enti indicati nel comma 2 si applicano le disposizioni contenute in questo capo, o approvate per attuarlo, che riguardano la Provincia.

5. I bilanci degli enti indicati nel comma 2 devono essere adottati in conformità alle direttive oppure alle specifiche disposizioni contenute negli strumenti previsti dal comma 2.

 

     Art. 3. Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonché modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dell'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.

1. Per i fini dell'articolo 1 la Giunta provinciale adotta le seguenti azioni di contenimento della spesa:

a) relativamente al periodo 2010-2012 dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e dispone la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010; per il personale del comparto scuola e del comparto ricerca gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; per il personale del comparto scuola è fatto comunque salvo quanto eventualmente riconosciuto al corrispondente personale dello Stato;

b) con le direttive dell'articolo 7, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), o con gli strumenti previsti dall'articolo 2 la Giunta provinciale:

1) impegna gli organi di amministrazione delle fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler a non procedere nelle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 2012, salva la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale;

2) impegna gli organi di amministrazione delle società controllate previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 a non procedere al rinnovo degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2012; le relative integrazioni economiche rimangono fissate nelle misure previste al 31 ottobre 2010;

c) dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale relativamente al periodo 2010-2012;

d) a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 riduce la retribuzione complessiva di competenza di ciascun anno, per ciascun dipendente anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente generale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro, per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per importi superiori a 150.000 euro, per la parte eccedente il suddetto importo, tenuto conto del carico contributivo e ferma restando l'utilità a fini previdenziali dell'intera retribuzione spettante; con le direttive previste dall'articolo 7, comma 4-bis, della legge sul personale della Provincia o con gli strumenti previsti dall'articolo 2 la Giunta provinciale impegna gli organi degli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, oltre che al rispetto dei limiti massimi individuati dalla stessa per la retribuzione complessiva della dirigenza, a non corrispondere ai dirigenti stessi, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010 fatto salvo quanto già previsto nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;

e) stabilisce il tetto di spesa annuale per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e i viaggi di missione, anche al fine del rispetto del livello di spesa per il personale fissato dall'articolo 15.

2. Per i fini previsti dal comma 1, lettera a), nonché per quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare le risorse necessarie dal fondo globale previsto dall'unità previsionale di base 95.5.110 per integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli o degli articoli riferiti alle spese per l'adeguamento delle retribuzioni, anche con riferimento agli anni compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale. L'elenco dei capitoli relativi alle spese per il personale e ai trasferimenti che possono essere integrati secondo quanto previsto da questo comma è allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2011-2013.

3. Nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 7, comma 4-bis, della legge sul personale della Provincia o con gli strumenti previsti dall'articolo 2, la Giunta provinciale impegna gli organi di amministrazione degli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 ad applicare le riduzioni previste dal comma 1, lettera d), con riferimento ai compensi percepiti dai componenti degli stessi organi di amministrazione, nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013.

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, sono abrogati.

 

     Art. 4. Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali afferenti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

 

     Art. 5. Riqualificazione della domanda pubblica.

1. La Provincia promuove l'utilizzo della spesa pubblica quale leva per stimolare l'innovazione e la crescita della produttività del sistema assicurando priorità, nel rispetto della legislazione in vigore:

a) agli investimenti in settori e ambiti innovativi e ad elevata produttività, con particolare riferimento alla diffusione e utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al risparmio energetico e all'edilizia sostenibile;

b) agli interventi volti a creare condizioni di contesto per accrescere la competitività e l'attrattività territoriale, con particolare riferimento alla ricerca, all'innovazione, all'istruzione, alla mobilità sostenibile, alla lotta al cambiamento climatico;

c) al rafforzamento della domanda pubblica di servizi innovativi, anche per stimolare e sostenere i processi di modernizzazione del settore pubblico.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di quest'articolo la Giunta provinciale adegua i piani e i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore e se necessario adotta nuovi piani o programmi.

3. I piani relativi alle strutture e infrastrutture pubbliche devono perseguire, in particolare, il migliore utilizzo delle risorse, promuovendo progetti di riqualificazione energetica e di sostenibilità ambientale e nuovi modelli di manutenzione e gestione delle opere pubbliche, in grado di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento e dei consumi energetici, nonché processi di rapido recupero degli investimenti e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

4. Per l'attuazione di quest'articolo la Giunta provinciale emana specifiche direttive anche nei confronti delle agenzie, degli enti strumentali, delle fondazioni pubbliche e delle società controllate dalla Provincia.

5. Al fine di garantire una programmazione coordinata degli investimenti previsti dal comma 3 da parte della Provincia, dei comuni e delle comunità nonché dei soggetti previsti dal comma 4, la Provincia promuove, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la costituzione di una banca dati condivisa delle strutture e infrastrutture pubbliche finalizzata ad una ricognizione complessiva del patrimonio pubblico, con l'indicazione per ciascun fabbricato della localizzazione, della situazione urbanistica, edilizia e catastale, delle caratteristiche e dello stato delle opere, con particolare riferimento ai requisiti di prestazione energetica, nonché delle modalità di utilizzo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di costruzione e gestione della banca dati prevedendo altresì gli adempimenti a carico dei soggetti proprietari e dei soggetti utilizzatori ai fini di un costante aggiornamento della stessa. A tale fine la Provincia è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione della banca dati prevista da questo comma.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva un piano straordinario di investimenti di edilizia scolastica aventi le caratteristiche previste dal comma 1, per un importo complessivo di 380 milioni di euro.

7. Per i fini previsti dal comma 5, con la tabella B è autorizzata la spesa di 500.000 euro sull'unità previsionale di base 15.25.210 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 1958 è sostituito dal seguente:

"Ai componenti degli organi collegiali previsti dall'articolo 1 a cui non spetta il gettone individuale di presenza non può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni.".

 

     Art. 7. Condivisione di servizi.

1. Per razionalizzare e rendere efficiente l'organizzazione dei servizi provinciali, nonché per contenere la spesa connessa al personale dipendente, la Giunta provinciale promuove la revisione della propria organizzazione amministrativa e approva direttive rivolte ai propri enti strumentali per la standardizzazione dei processi e la creazione di staff specializzati per linee omogenee di attività, anche attraverso la loro dislocazione a rete sul territorio.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, definisce l'accorpamento in un'unica struttura delle competenze riguardanti le attività tecniche concernenti i lavori pubblici, con riferimento alla progettazione e alla direzione dei lavori.

3. La Giunta provinciale, se è necessario per attuare quest'articolo, promuove intese con il Consiglio delle autonomie locali per la condivisione fra gli enti interessati di particolari servizi gestionali.

 

     Art. 8. Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Con riferimento agli enti locali la disciplina degli obblighi relativi al patto di stabilità interno è funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli obiettivi complessivi fissati dalla normativa con riferimento agli enti locali. Nell'intesa, in particolare, sono definiti gli obiettivi di miglioramento finanziario e le sanzioni applicate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; le sanzioni prevedono in ogni caso riduzioni dei trasferimenti a valere sull'esercizio finanziario successivo, se la Provincia deve rispondere nei confronti dello Stato per l'inadempimento della quota di obiettivo riferibile ai comuni. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce progressivamente criteri che facciano riferimento a parametri oggettivi ed effettivi dei costi delle funzioni, con particolare riferimento a quelle essenziali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2011 è determinato nella misura stabilita dalla tabella E.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per assicurare il contenimento della spesa del personale dei comuni, che comprendono in particolare:

1) a decorrere dall'anno 2011, il divieto di assumere personale per i comuni con popolazione pari o superiore a tremila abitanti che non assicurino la riduzione della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio 2010 nella misura e con le modalità di calcolo definite nell'intesa prevista dal comma 1, in modo da considerare il costo del personale cessato con diritto al trattamento pensionistico alla data del 31 dicembre 2009 e comunque entro il 31 dicembre 2010, normalizzato sull'intero esercizio finanziario; la riduzione è da intendere al netto della copertura degli oneri conseguenti dall'applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali a carico dell'esercizio 2009 e per gli esercizi successivi compresi nel periodo di validità del bilancio pluriennale, dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dalla lettera b) e dei costi conseguenti al riconoscimento degli incentivi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza e riorganizzazione; sono consentite le assunzioni obbligatorie e per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto;

2) a decorrere dall'anno 2011, nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, la possibilità di effettuare esclusivamente assunzioni a tempo determinato e solo per la copertura dei posti esistenti nelle loro dotazioni e coperti alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i casi di deroga generale anche per l'assunzione a tempo indeterminato che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; fino all'adozione della deliberazione di cui al presente numero si applicano le deroghe individuate dall'allegato 1 della D.G.P. n. 61 del 18 gennaio 2008;

3) a decorrere dall'anno 2011, per le comunità, l'impossibilità di assumere personale a tempo determinato e indeterminato, salvo deroga puntuale disposta nei limiti espressamente stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale;

4) fermo restando quanto previsto da questo comma, a decorrere dall'anno 2011 i comuni e le comunità non possono assumere personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, relativamente al periodo 2010-2012, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale commisurata al 30 per cento del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010, calcolata sulla retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009;

c) la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente, dei segretari dei comuni, dei comprensori, delle comunità e delle unioni di comuni, nella misura del 5 per cento per gli importi lordi annui superiori a 90.000 euro, per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro, e di un ulteriore 10 per cento per importi superiori a 150.000 euro, per la parte eccedente il suddetto importo, tenuto conto del carico contributivo e ferma restando l'utilità a fini previdenziali dell'intera retribuzione spettante;

d) la determinazione per i comuni, in riduzione rispetto a quanto sostenuto nel 2010, del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni, nella misura stabilita nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale;

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia.

4. Per razionalizzare e ridurre i costi per l'esercizio delle funzioni di segretarili, a far data dal 2011 la copertura a tempo indeterminato delle sedi segretaria dei comuni con meno di mille abitanti può essere effettuata esclusivamente mediante convenzione con un'altra sede segretarile oppure mediante procedura di assunzione, per concorso o mobilità, previa convenzione con un'altra sede scoperta. Fermo restando l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 54 dello Statuto speciale, nel caso in cui la convenzione non sia stipulata entro il termine di centottanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore di questa legge o dalla sopravvenuta esigenza di coprire a tempo indeterminato la sede segretarile, la Giunta provinciale individua a tale fine, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'ente tenuto obbligatoriamente a convenzionarsi con il comune avente la sede scoperta. Per contenere la spesa per il servizio di segreteria in caso di assenza del titolare e per incentivare gli enti alla copertura definitiva delle sedi o alla conclusione di convenzioni il trattamento economico dei segretari incaricati con D.P.P. di reggenza o supplenza a tempo parziale è definito in proporzione all'impegno orario richiesto dall'amministrazione destinataria della copertura temporanea, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

5. In attesa dell'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006 i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti esercitano in forma associata, mediante le comunità di appartenenza o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La deliberazione individua anche i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo. In ogni caso tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale.

6. Per razionalizzare e ridurre gli oneri per il reclutamento del personale dei comuni di minori dimensioni, con deliberazione della Giunta provinciale approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità e i termini entro cui i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti sottoscrivono con la comunità territorialmente competente un'apposita convenzione per affidare alla comunità l'espletamento delle procedure per l'assunzione del proprio personale. La convenzione definisce i criteri per l'utilizzo delle graduatorie di concorso da parte dei comuni aderenti e i rapporti economici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera d), della legge provinciale n. 3 del 2006.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comprensori, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i compensi corrisposti ai commissari straordinari nominati dalla Provincia sono ridotti nella misura determinata con il provvedimento di nomina, e comunque non inferiore al 5 per cento.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorsi inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

 

     Art. 9. Primi adempimenti per l'attuazione della delega relativa all'Università degli studi di Trento.

1. Per l'anno 2011, fino all'approvazione della legislazione provinciale di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativo alla delega di funzioni statali alla Provincia, la Provincia assegna all'Università degli studi di Trento un finanziamento fino a 79,6 milioni di euro. Le modalità di finanziamento sono individuate nell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la Provincia, d'intesa con l'Università, definisce le misure per il concorso dell'Università agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno e per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, comprese le disposizioni concernenti la gestione finanziaria e i limiti di assunzione del personale, nonché quelle per la razionalizzazione e qualificazione delle spese ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa legge.

3. Se l'intesa prevista dal comma 2 non è raggiunta entro il 31 maggio 2011 si applicano le disposizioni contenute in questo capo, o approvate per attuarlo, che riguardano la Provincia.

4. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sull'attuazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 122, della legge n. 191 del 2009 inviando preventivamente lo schema dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università e lo schema di intesa di cui al comma 2; in caso di modifiche sostanziali tali documenti sono nuovamente inviati al Consiglio dopo la loro adozione. Le competenti commissioni permanenti del Consiglio possono esprimere osservazioni.

5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella Bè autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 35,8 milioni di euro sull'unità previsionale di base 31.5.110, di 5,7 milioni di euro sull'unità previsionale di base 31.5.210 e di 38,1 milioni di euro sull'unità previsionale di base 31.10.220.

 

     Art. 10. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla finanza locale sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In attesa dell'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a partire dall'esercizio finanziario 2011 spetta ai comuni la totalità del gettito di competenza della Provincia relativamente ai seguenti tributi erariali:

a) l'imposta di registro e di bollo sugli atti previsti dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e l'imposta di registro e di bollo applicata ai contratti di locazione relativi a immobili, determinabili anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;

b) le imposte e i diritti catastali previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali);

c) la quota parte del gettito IRPEF relativa agli immobili previsti dagli articoli da 25 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), determinabile anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3-ter. Il trasferimento delle somme spettanti a ciascun ente ai sensi del comma 3-bis avviene in base alla localizzazione territoriale degli immobili che costituiscono presupposto per l'applicazione dei singoli tributi.

3-quater. Per l'esercizio finanziario 2011 la Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni ai sensi del comma 3-bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi di imposta periodicamente determinati. La Giunta ripartisce inoltre il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del medesimo comma 3-bis. Per il medesimo esercizio i comuni sono autorizzati ad accertare e contabilizzare le risorse spettanti ai sensi del primo periodo quale quota parte del fondo perequativo previsto dall'articolo 6; a tale fine la Provincia contabilizza le medesime risorse sulle partite di giro del proprio bilancio.

3-quinquies. Con successiva disposizione sono stabiliti i criteri e i parametri per disciplinare le modalità di compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, anche in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli articoli 75 e 80, comma 1-ter, dello Statuto speciale.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del federalismo municipale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Qualora entro il 31 marzo 2011 il predetto decreto non sia entrato in vigore, le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non trovano applicazione per l'anno 2011 e la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), le occorrenti variazioni di bilancio.".

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale sulla finanza locale dopo le parole: "sostenute dai comuni" sono inserite le seguenti: "e dalle comunità".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale sono inserite le parole: "Una quota del fondo può essere destinata al riequilibrio infrastrutturale dei territori, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.".

4. Nel comma 3-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale dopo le parole: "programmazione provinciale" sono inserite le seguenti: "e di comunità".

5. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

"3-ter. Per evitare il contenzioso comunitario, in riferimento a quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, per la mancanza di collettamento fognario e/o di trattamento finale della fognatura, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è autorizzata a finanziare i comuni con risorse a valere sul fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi necessari. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti ai sensi di quest'articolo e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto relativo agli interventi.".

 

     Art. 11. Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"j-bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale.".

2. Alla fine del comma 10 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "Il comitato è integrato con un componente esperto nelle predette materie, designato dal Consiglio delle autonomie locali senza oneri per la Provincia.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 39-quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei tempi e con le modalità individuati con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, all'agenzia possono essere inoltre demandati compiti e attività inerenti:

a) la gestione delle competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali;

b) gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla costruzione, alla sistemazione, alla manutenzione e alla bonifica degli impianti di raccolta, nonché quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di competenza provinciale;

c) la cura degli aspetti tecnici e istruttori per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree individuate dalla Giunta provinciale; l'adozione dei conseguenti provvedimenti avviene secondo le indicazioni della Giunta provinciale.".

5. Il comma 3 dell'articolo 39-quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"3. L'agenzia è disciplinata con l'atto organizzativo previsto all'articolo 32 e può essere articolata in non più di due servizi in relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte.".

6. Il comma 01-ter dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"01-ter. Per assicurare il finanziamento, sia di parte corrente che in conto capitale, delle funzioni trasferite alle comunità la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti alle funzioni trasferite. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da questo comma sono riportati in apposito allegato al documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio.".

7. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia è sostituito dai seguenti: "Non possono far parte dell'agenzia persone che rivestano incarichi pubblici elettivi, o cariche in partiti politici, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla data di nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.".

 

     Art. 12. Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).

1. Alla fine del comma 3-bis 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1977 sono inserite le parole: "La quota può essere utilizzata anche per concorrere ad altri oneri di natura non ricorrente, individuati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.".

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di opere sportive per la realizzazione dei mondiali di sci nordico 2013 e modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport).

1. Il finanziamento delle strutture sportive nonché delle altre opere, attrezzature e impianti connessi allo svolgimento dei campionati del mondo di sci nordico 2013 è effettuato sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3-bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n, 36 (legge provinciale sulla finanza locale). Per gli interventi ammessi a finanziamento sono riconosciute le spese degli enti locali già sostenute alla data di adozione dell'atto di finanziamento.

2. L'articolo 39-quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, il comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e il comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, sono abrogati.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7-bis della legge provinciale sullo sport è inserito il seguente:

"1-bis. Le opere e gli interventi previsti dal comma 1 realizzati dagli enti locali sono finanziati sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3-bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), secondo i criteri e le modalità previsti per il medesimo fondo.".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 14. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", ed eventualmente entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), i comuni e le comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla Giunta provinciale ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale.".

 

     Art. 15. Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale.

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 220.813.000 euro per l'anno 2011, in 220.813.000 euro per l'anno 2012 e in 220.813.000 euro per l'anno 2013 e per gli anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall'articolo 3, comma 2. Nella spesa non rientrano gii oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2011-2013 e successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 482.282.570 euro per l'anno 2011 e in 482.282.570 euro per l'anno 2012 e successivi.

 

     Art. 16. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale.

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 è inserito il seguente:

"13-bis. Per il personale assunto a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2011 o con meno di trecentosessanta giorni di servizio alla medesima data la Provincia, relativamente a ciascun rapporto di lavoro, provvede alla diretta corresponsione del trattamento di fine rapporto disciplinato da quest'articolo, con onere a proprio carico. Nei confronti del predetto personale nonché del personale assunto a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2011 si continua ad applicare quest'articolo, fermo restando il meccanismo di calcolo dell'invarianza della retribuzione netta previsto dalla normativa nazionale in materia.".

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto del personale provinciale continuano ad applicarsi l'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 e l'articolo 5, comma 3, della legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di personale e modificazione dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di riduzione dei rapporti di collaborazione.

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato scadute a partire dal 1° novembre 2010 o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 possono essere prorogati di due anni e comunque fino al 31 dicembre 2012. L'assunzione dei soggetti utilmente collocati in queste graduatorie è disposta in modo frazionato, nel rispetto dei limiti per il contenimento delle dotazioni di personale previsti dagli articoli 58 e 60 della legge provinciale n. 2 del 2009, le cui disposizioni sono confermate per il triennio 2011-2013.

2. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con persone utilmente collocate nelle graduatorie previste dal comma 1, nonché quelli riferiti a posizioni per le quali sono in corso le procedure concorsuali previste dall'articolo 63, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 2 del 2009, sono prorogati fino all'assunzione a tempo indeterminato e comunque non oltre il termine di validità delle relative graduatorie.

3. Fermo restando il rispetto dei tetti di spesa disposti dalla Giunta provinciale, e con riferimento alle sole posizioni lavorative messe o da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale n. 2 del 2009, i relativi contratti di collaborazione possono essere rinnovati, tenendo conto dei periodi di lavoro prestato nei relativi contratti di collaborazione, fino a che non siano disposte le assunzioni derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali previste dal predetto articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Ai fini della partecipazione ai concorsi costituiscono titoli valutabili i periodi di lavoro prestati con contratto di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2010 presso la pubblica amministrazione.

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inserite le parole: "Le spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo possono eccedere il limite previsto dall'articolo 63, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).".

5. Quest'articolo si applica anche agli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale

6. Le persone già assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, il Museo tridentino di scienze naturali e il Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali, in seguito alle selezioni pubbliche effettuate sulla base della D.G.P. 14 dicembre 2007, n. 2797 (Direttive agli enti pubblici strumentali non economici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) che svolgono attività culturali/museali per l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 settembre 2007), sono assunte a tempo indeterminato, purché in servizio al 31 ottobre 2010 e abbiano maturato almeno tre anni di servizio o lo maturino entro il 31 dicembre 2012.

 

     Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 50 della legge provinciale n. 12 del 1983 è inserito il seguente:

"La Giunta provinciale può integrare il comitato con ulteriori componenti in possesso dei requisiti previsti, purché sia rispettata la spesa massima annuale determinata ai sensi di quest'articolo per sei componenti.".

2. All'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "Per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione sono rimborsate le spese legali sostenute fino a due difensori.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per il rimborso delle spese legali indicate al comma 2 e per la loro eventuale anticipazione, prima dell'udienza dell'ulteriore grado di giudizio, il dipendente comunica e trasmette all'avvocatura della Provincia i documenti giustificativi e, in ogni caso a pena di decadenza, la parcella del giudizio concluso. La Giunta provinciale delibera il rimborso delle spese legali sostenute.".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2, lettera a), si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

Capo II

Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa

 

     Art. 19. Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

1. La Provincia promuove un piano straordinario di azioni di durata non superiore al quinquennio, volto alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni ed accelerando l'acquisizione d'ufficio delle stesse mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per l'accesso diretto ai relativi archivi informatici.

2. Ai fini del comma 1 la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale

3. Sulla base degli esiti dell'indagine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, sentiti le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario, che prevede:

a) l'obiettivo di pervenire a una riduzione degli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento entro il termine del periodo;

b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare in ciascun periodo per il conseguimento dell'obiettivo indicato dalla lettera a), assicurando priorità a quelle caratterizzate dalla maggiore onerosità;

c) i soggetti e le modalità del loro coinvolgimento nell'attuazione dell'obiettivo indicato dalla lettera a), in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;

d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare da parte della Provincia e degli altri soggetti coinvolti;

e) l'elaborazione di una metodologia che consenta la valutazione e la misurazione attraverso la stima monetaria degli oneri amministrativi;

f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e).

4. La Provincia effettua annualmente una valutazione dello stato di attuazione delle azioni individuate nel piano, anche ai fini di un eventuale aggiornamento, e ne informa il Consiglio provinciale con apposita relazione.

5. La struttura competente alla predisposizione degli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.

6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le nuove disposizioni normative e amministrative che prevedono oneri amministrativi a loro carico comportano la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi per un pari importo stimato. A tal fine gli schemi di atto normativo e amministrativo predisposti successivamente all'adozione del piano straordinario sono corredati, nei casi e con le modalità stabiliti dal piano medesimo, dalla valutazione dell'invarianza degli oneri.

7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale e rileva ai fini della loro valutazione.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 20. Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

"2-bis. Per garantire l'applicazione uniforme degli strumenti di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa previsti da questa legge la Provincia adotta specifici atti di indirizzo e coordinamento, garantendo il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali.".

2. Nel comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa le parole: "dall'articolo 9, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9, comma 5,".

3. L'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Documentazione, moduli e formulari.

1. Nell'ambito di un procedimento amministrativo può essere richiesta esclusivamente la documentazione individuata dalla Giunta provinciale, anche in deroga a quanto previsto da leggi o da regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di acquisizione d'ufficio dei documenti e di autocertificazione e in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento.

2. Il sito internet istituzionale della Provincia è fonte di certezza istituzionale e di attualità per la documentazione, per i moduli e i formulari nonché per le informazioni relative ai procedimenti amministrativi previste dal comma 3. Se l'interessato utilizza moduli e formulari estratti dal sito internet istituzionale l'amministrazione deve accettarli e non può dichiararli irricevibili.

3. Con riferimento a ciascun procedimento amministrativo, sinteticamente descritto nelle sue fasi e nei suoi adempimenti, sono resi disponibili nel sito internet istituzionale della Provincia i moduli e i formulari necessari alla presentazione delle domande, gli elenchi della documentazione da presentare assieme alla domanda e i casi di silenzio-assenso e di segnalazione certificata di inizio attività. I dirigenti delle strutture competenti per ciascun procedimento sono responsabili dell'aggiornamento delle informazioni, della documentazione, dei moduli e dei formulari contenuti nel sito internet.

4. La Provincia, attraverso la struttura competente in materia di semplificazione amministrativa, garantisce l'uniformità della documentazione, dei moduli e dei formulari - che devono contenere un elemento identificativo della loro provenienza dal sito internet istituzionale della Provincia - e assicura la loro conformità alle norme sul procedimento amministrativo, sulla documentazione e sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

5. I documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, se in possesso dell'amministrazione procedente o di un'altra pubblica amministrazione, sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento; in tal caso l'amministrazione procedente può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento, inoltre, i fatti, le qualità e gli stati soggettivi che l'amministrazione procedente o un'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale promuove l'integrazione e la cooperazione dei sistemi applicativi e delle banche dati degli enti a ordinamento provinciale e regionale, anche quale premessa per lo sviluppo di un sistema logico unificato definibile come sistema unico della pubblica amministrazione trentina. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare apposite direttive, assicurando le opportune intese con il Consiglio delle autonomie locali.

6. Se dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà emergono elementi non veritieri, ma non determinanti ai fini della concessione di benefici, l'amministrazione non dispone la loro decadenza, fermo restando l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria.

7. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni, anche amministrative, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi della Provincia, la Giunta provinciale individua entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la documentazione necessaria per l'istruttoria delle domande riferite a ciascun procedimento amministrativo. Le deliberazioni d'individuazione della documentazione sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Provincia. A seguito della loro pubblicazione la documentazione prevista da leggi, regolamenti e da altre disposizioni amministrative vigenti prima della pubblicazione è sostituita da quella individuata ai sensi di questo comma. I commi 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2011; in ogni caso la documentazione, i moduli e i formulari presenti sino a tale data nel sito internet istituzionale sono utilizzabili per la presentazione delle domande all'amministrazione.

8. Nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, gli enti locali, entro il 31 dicembre 2011 e secondo quanto previsto dai loro ordinamenti, provvedono alle finalità dei commi 2, 3 e 4. Nell'ambito della seduta congiunta prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali), la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali relazionano sull'attuazione di quest'articolo.".

4. All'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "indice, di regola," sono sostituite dalle seguenti: "può indire";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando la struttura competente in via principale dell'amministrazione procedente deve acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche ed essi, o anche uno solo di essi, non sono resi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'amministrazione competente. La conferenza può essere indetta, inoltre, quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più strutture o amministrazioni interpellate.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più strutture o amministrazioni, la conferenza di servizi è convocata, su richiesta dell'interessato, dalla struttura o amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.".

5. All'articolo 16-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Conferenza di servizi preliminare";

b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "di particolare complessità" sono inserite le seguenti: "e di insediamenti produttivi di beni e servizi";

2) alla fine del comma sono inserite le parole: " anche in via forfettaria";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una struttura o amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è sottoposto alla disciplina dell'articolo 16-quinquies, comma 3.".

6. All'articolo 16-quater della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Si considera acquisito l'assenso della struttura o dell'amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non ha espresso definitivamente la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.";

c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. Il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal suo verbale di conclusione, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6-bis, se favorevole, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti.".

 

7. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-quinquies della legge provinciale sull'attività amministrativa sono sostituiti dai seguenti:

"1. A pena d'inammissibilità il dissenso di uno o più rappresentanti delle strutture o amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela ambientale - fermo restando quanto previsto in materia di VIA -, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, dev'essere manifestato nella conferenza di servizi, dev'essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve indicare specificamente le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più strutture o amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso si predispone comunque, entro il termine perentorio indicato dall'articolo 16-quater, comma 3, il verbale di conclusione della conferenza, che dà conto di tutte le posizioni espresse.

3. Se il motivato dissenso è espresso da una struttura o da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità l'amministrazione procedente, entro dieci giorni, rimette la decisione:

a) alla Giunta provinciale, in caso di dissenso tra due o più strutture dell'amministrazione provinciale;

b) alla conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali o al Consiglio delle autonomie locali, in caso rispettivamente di dissenso tra Provincia ed enti locali o tra enti locali.".

8. L'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

«Art. 23

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, essi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali e per gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale individua, a titolo ricognitivo, le fattispecie per le quali si applica la segnalazione certificata di inizio attività e quelle per le quali è esclusa, anche per le finalità dell'articolo 9, comma 3.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti previsti da questo comma.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti in materia di urbanistica che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi da quelli di quest'articolo.

8. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 7 s'intende che le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale.».

9. Nel comma 1 dell'articolo 23-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa la parola: "dichiarazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata".

 

Capo III

Disposizioni in materia di Consiglio delle autonomie locali, di servizi pubblici locali, di società della Provincia e degli enti locali

 

     Art. 21. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserito il seguente:

"1-bis. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organismo di rappresentanza istituzionale, autonoma e unitaria degli enti locali della provincia di Trento e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse; costituisce inoltre la rappresentanza unitaria degli enti locali della provincia di Trento ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale.".

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è inserita la seguente:

"h-bis) previa intesa con la Provincia può approvare, con riferimento agli enti locali, schemi-tipo di bando di gara per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché schemi-tipo di regolamento;".

 

     Art. 22. Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. I servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale e di gestione delle farmacie comunali, sono disciplinati da questo capo.".

2. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "sono affidate" sono sostituite dalle seguenti: "sono svolte";

b) le parole:", anche mediante l'assegnazione di specifici contributi," sono soppresse.

 

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

"7. Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento:";

b) nella lettera c) dopo le parole: "con procedure a evidenza pubblica" sono inserite le seguenti:", attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento".

 

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

"7-bis. Fermo restando quanto previsto da questo comma si applica l'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici possono partecipare su tutto il territorio provinciale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, che ha come oggetto i servizi da essi forniti, svolta per la scelta del socio privato della società a capitale misto pubblico e privato prevista dal comma 7, lettera c). Ai soggetti che gestiscono direttamente servizi pubblici può essere affidata, ai sensi del comma 7, lettere d) ed e), anche la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi.".

5. Nel comma 8 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: "Ove l'affidamento sia effettuato previa convenzione ai sensi del comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "In caso di gestione associata del servizio tra più enti".

6. Il comma 12 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è abrogato.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

"1-bis. È fatto salvo quanto previsto in materia di trasporto pubblico locale dall'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.".

8. I commi 2, 4 e 6 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono abrogati.

9. Il comma 8 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 è sostituito dal seguente:

"8. In prima applicazione di questa legge gli enti locali che gestiscono servizi pubblici in economia adottano il piano industriale previsto dall'articolo 10, comma 6, entro il 31 dicembre 2011; il piano industriale può essere redatto anche in forma semplificata, purché evidenzi le modalità di raggiungimento dell'equilibrio economico in relazione agli elementi di costo del servizio e del livello tariffario previsto.".

 

     Art. 23. Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"6-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 6 il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito in un contesto territoriale inferiore rispetto all'ambito territoriale ottimale, a condizione che sia garantito il rispetto di parametri individuati con deliberazione della Giunta provinciale previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Questi parametri possono consistere in criteri qualitativi, tecnici ed economici.".

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali.

1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si Intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo.

 

     Art. 25. Disposizioni di spesa in materia di società controllate.

1. Per l'anno finanziario 2011 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Trentino network s.r.l.

2. Per l'anno finanziario 2012 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 7 milioni di euro a Trentino network s.r.l.

3. Per l'anno finanziario 2013 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a.

4. I finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2018.

5. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6(legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 20 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2011 e di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2012. I finanziamenti sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2021.

6. La Provincia favorisce la partecipazione dei piccoli risparmiatori al capitale sociale delle società partecipate, in modo particolare nel settore energetico. La Giunta provinciale adotta specifiche direttive per le proprie società per il perseguimento delle finalità previste da questo comma ove ciò sia compatibile con la natura delle società.

7. Per i fini di quest'articolo, con la tabella B sono autorizzate sul bilancio provinciale le seguenti spese:

a) sull'unità previsionale di base 61.22.220: 20 milioni di euro per l'anno 2011, 15 milioni di euro per l'anno 2012, 5 milioni di euro per l'anno 2013;

b) sull'unità previsionale di base 74.15.210: 5 milioni di euro per l'anno 2011, 7 milioni di euro per l'anno 2012.

 

8. Per i fini dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda), comma 11-quater, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, con la tabella Bè autorizzata sul bilancio provinciale la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 e 30 milioni di euro per il 2012, sull'unità previsionale di base 74.15.210.

 

     Art. 26. Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui trasporti è inserito il seguente:

"1-bis. I beni già destinati e funzionali al trasporto pubblico sono ceduti gratuitamente alla Trentino trasporti s.p.a.".

 

Capo IV

Disposizioni in materia di contabilità e di programmazione

 

     Art. 27. Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e altre disposizioni relative all'IRAP.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 23 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di 0,46 punti percentuali.".

2. Nel comma 3-bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: "nel 2010" sono soppresse.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con esclusione dei soggetti indicati negliarticoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di ulteriori 0,46 punti percentuali nei confronti dei soggetti passivi tenuti al versamento di contributi per la cassa integrazione guadagni.

4. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso comportare, se cumulata con altre agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.

 

     Art. 27 bis. Agevolazione per il finanziamento dell'attività di promozione turistica [1]

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica.

 

     Art. 28. Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di tassa automobilistica provinciale.

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"6-ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per il triennio 2011-2013.".

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'unità previsionale di base 1.1.040.

 

     Art. 29. Disposizione in materia di contabilità.

1. A decorrere dal 2010 le somme iscritte nel bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di segretari comunali), non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui per le finalità previste dal predetto articolo 6.

 

     Art. 30. Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"I prelievi previsti dal sesto comma possono essere riferiti anche a capitoli non appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale di contabilità sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la graduazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle previsioni di spesa.

1-ter. La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi globali previsti dall'articolo 1, quinto comma, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per spese di parte corrente.".

3. Nel secondo comma dell'articolo 15 della legge provinciale di contabilità le parole: "ad eccezione di quelle derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti" sono sostituite dalle seguenti: "al netto delle entrate di parte capitale".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 27-ter della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2010, fino all'avvenuta realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, oppure degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21(Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), le somme iscritte nel bilancio provinciale possono essere conservate a residuo per i medesimi fini.".

5. L'articolo 43-bis della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Art. 43-bis

Compensazioni e rimborsi di tributi.

1. Nella determinazione delle entrate per compartecipazioni a tributi erariali, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, oltre a quanto ivi previsto, si tiene conto del presunto ammontare delle quote di compensazioni e di rimborsi dei tributi stessi, riferite ai gettiti del medesimo esercizio. A tal fine una quota del gettito corrispondente all'ammontare presunto delle compensazioni e dei rimborsi è iscritta in appositi capitoli istituiti fra le partite di giro del bilancio.

2. Per la gestione delle eventuali operazioni di anticipazione e relativo rimborso legate a compensazioni e rimborsi di tributi erariali sono istituiti appositi capitoli fra le partite di giro del bilancio.".

6. All'articolo 51 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è effettuata, per quanto non previsto dal comma 5-bis, con la procedura mediante ruolo o ingiunzione fiscale, salvi i casi in cui le entrate sono regolate da norme che dispongono diversamente o non prevedono rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione.";

b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "iscritte a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "comunicate all'agente della riscossione per il recupero";

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In caso di contenzioso la struttura competente per materia può disporre la sospensione della riscossione, comunicandolo all'agente della riscossione.

3. Le entrate provinciali dovute da soggetti diversi dagli enti pubblici si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando l'agente della riscossione ha trasmesso la documentazione atta a dimostrare l'inesigibilità del credito. Resta impregiudicata la facoltà prevista dal comma 4.";

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Relativamente alle fasi di entrata affidate, anche disgiuntamente, dalla Provincia a Trentino riscossioni s.p.a. la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura del ruolo disciplinata dal comma 1, se posta in essere dai soggetti previsti dalla normativa statale, o con la procedura dell'ingiunzione fiscale; in tale caso la Provincia introita gli importi netti riversati da Trentino riscossioni s.p.a.".

 

7. L'articolo 43-bis della legge provinciale di contabilità, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2011. Il testo previgente del medesimo articolo 43-bis continua ad applicarsi con riferimento alle entrate per compartecipazione a tributi erariali relative ad annualità antecedenti il 2011.

 

     Art. 31. Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi.

1. Nel comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: "stanziamenti tra le partite di giro del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "stanziamenti, anche tra le partite di giro del bilancio".

2. Nel comma 14 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: "per gli esercizi finanziari 2009 e 2010" sono soppresse e le parole: "il 2009" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno in corso".

 

     Art. 32. Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di programmazione.

1. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 19 del 2009 le parole: "anche nell'anno 2010" sono soppresse e le parole: "tale anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno in corso".

 

     Art. 33. Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale è inserito il seguente:

"3.1. Negli strumenti di programmazione degli investimenti pubblici della Provincia, delle agenzie e degli enti pubblici strumentali disciplinati dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché negli atti che approvano elenchi di opere agevolate dalla Provincia, gli interventi sono individuati, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale e sulla base di criteri e modalità da essa stabiliti, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in relazione ai diversi ambiti territoriali delle comunità definiti in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006.".

 

Capo V

Disposizioni in materia di lavori pubblici, protezione civile e trasporti

 

     Art. 34. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici).

1. Alla fine del comma 1-ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, sono inserite le parole: "Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 50-octies della legge provinciale sui lavori pubblici sono inserite le parole: "L'articolo 21, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, nella versione vigente alla data di entrata in vigore di questa disposizione, può essere applicato anche alle commissioni di gara per la concessione di lavori pubblici con il sistema della finanza di progetto, se l'opera da affidare è di particolare rilevanza economica o di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale.".

3. Il comma 1-ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici, come modificato dal comma 1, si applica dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 35. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, in materia di autorizzazioni di spesa per gli interventi di ripristino a seguito di calamità pubbliche.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito nel bilancio provinciale il fondo per gli interventi di emergenza e di ripristino a seguito di calamità pubbliche.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 36. Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale sulla protezione civile sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 4-bis, compresi quelli per il funzionamento delle reti, provvede la cassa provinciale antincendi nei casi e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

2-ter. I comuni devono essere a conoscenza di tutti gli interventi derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 4-bis in previsione sul territorio comunale.".

 

     Art. 37. Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica).

1. L'articolo 10 della legge provinciale n. 19 del 2007 è abrogato.

 

     Art. 38. Disciplina dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e di consulenza automobilistica.

1. La Giunta provinciale disciplina con regolamento, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa statale, i criteri e le modalità per il rilascio e la disciplina dell'autorizzazione all'attività di revisione periodica dei veicoli a motore e all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto svolte dalle imprese aventi sede nel territorio provinciale.

2. Fermo restando il rispetto della normativa statale il regolamento può disciplinare, tra l'altro, i casi di revoca e sospensione delle autorizzazioni e può prevedere, per le sue violazioni, l'applicazione di sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.

3. Le autorizzazioni disciplinate da quest'articolo non possono essere rilasciate alle imprese che sono incorse nel provvedimento sanzionatorio della revoca negli ultimi dodici mesi.

 

     Art. 39. Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali sono inseriti i seguenti:

"5-bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5-ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.

5-quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.".

 

     Art. 40. Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario.

1. Quest'articolo contiene disposizioni di adeguamento della vigente normativa in materia di catasto, in attuazione dell'articolo 19 (Aggiornamento del catasto) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 19, comma 16.

2. Gli atti del catasto dei fabbricati, del catasto fondiario e del libro fondiario sono tenuti in perfetta concordanza, salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia di trattamento fiscale dei dati catastali.

3. La Provincia istituisce la nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario.

4. Le modalità di accesso alla nuova anagrafe, alle banche dati della Provincia e alle banche dati dell'Agenzia del territorio sono definite con intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia del territorio. Ai comuni e alle comunità è garantito l'accesso gratuito alla nuova anagrafe.

5. Le modifiche agli atti del catasto dei fabbricati relative ai cambiamenti riguardanti i diritti di proprietà sono disposte sulla base del decreto tavolare notificato secondo quanto previsto dall'articolo 123, primo comma, numero 6), dell'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), di seguito denominato "legge tavolare".

6. Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze D.M. 2 gennaio 1998, n. 28(Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), si considerano modifiche dell'unità immobiliare anche le variazioni di titolarità al suo interno. Le modifiche sono apportate a seguito di dichiarazione di nuova costruzione o di denuncia di variazione. I termini per la presentazione degli atti di aggiornamento previsti dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono calcolati a decorrere dalla data di notifica del decreto tavolare.

7. La Provincia, anche sulla base delle informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, avvia un monitoraggio costante del territorio per individuare, in collaborazione coi comuni, i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010. Restano fermi l'applicazione dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Nell'attività istruttoria connessa all'accertamento catastale i competenti organi della Provincia si avvalgono anche delle attribuzioni e dei poteri previsti dall'articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010.

9. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari), contengono per le unità immobiliari, oltre a quanto previsto dalla disposizione statale citata, gii identificativi di cui all'articolo 32 della legge tavolare, integrati, per quanto attiene ai fabbricati retti in regime condominiale, da quelli di cui agli articoli 10, terzo comma, e 74, secondo comma, della legge tavolare. La dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie è resa dagli intestatari tavolari o da coloro che risultano legittimati in base ad un titolo idoneo. Prima della stipula degli atti previsti da questo comma il notaio identifica gli intestatari catastali e verifica la conformità con le risultanze del libro fondiario. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 29, comma 1-bis, secondo periodo, della legge n. 52 del 1985.

10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

11. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, disciplina con una o più deliberazioni l'attuazione di quest'articolo e, in particolare:

a) l'istituzione della nuova anagrafe e la progressiva implementazione delle informazioni e dei servizi;

b) le modalità di rilascio e gli effetti dell'attestazione integrata catastale tavolare;

c) l'individuazione dei diritti dovuti per il rilascio dell'attestazione prevista dalla lettera b).

 

Capo VI

Disposizioni in materia di politiche sociali

 

     Art. 41. Modificazione dell'articolo 1-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro).

1. Nel comma 1 dell'articolo 1-ter della legge provinciale sul lavoro le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011, fino all'entrata in vigore della disciplina provinciale di attuazione delle funzioni delegate in materia di gestione della cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità".

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 42. Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

"5. Per l'esercizio delle funzioni previste da questo capo gli enti locali nominano un nucleo di valutazione, la cui composizione assicura comunque il rispetto dei requisiti di professionalità e terzietà previsti dai commi 1 e 2, oppure si avvalgono del nucleo di valutazione nominato dalla Provincia. Ciascun nucleo di valutazione può operare con riferimento al territorio di più comunità; in tal caso per la valutazione degli interventi di propria competenza ogni ente locale integra la composizione del nucleo con un ulteriore esperto, appositamente individuato.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente:

"2-bis. Per le attività indicate nel comma 2, lettere d), e), f) e g), ed effettivamente svolte alla data del 31 dicembre 2009 dall'equipe multidisciplinare, la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti finanziari connessi. Fino alla data di stipulazione della convenzione sono rinnovati gli incarichi già affidati alla data del 31 dicembre 2010 per lo svolgimento delle predette attività.".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente:

«7-bis. Gli alloggi realizzati da soggetti pubblici, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche per i servizi alla persona (APSP), già finanziati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16(Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e dalla legge provinciale n. 14 del 1991, e non occupati, possono essere conferiti al fondo immobiliare previsto dall'articolo 4-bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" e dell'articolo 102-ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

1. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "da almeno tre mesi" e le parole: "e abbiano presentato domanda per l'accesso a tali ultimi alloggi" sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"b) in locazione in alloggi diversi da quelli indicati nell'articolo 1, comma 3, lettere c) e d);";

b) la lettera c) del comma 8 è abrogata.

3. Nel comma 5-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 la parola: "convenzionate" è soppressa.

4. Nel comma 6-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "Ai fini del convenzionamento previsto da quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 5-bis".

5. All'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "del comune in cui è situato l'alloggio" sono inserite le seguenti: "nonché per le giovani coppie, i nubendi e comunque le coppie con almeno un figlio minorenne";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'ordine delle graduatorie può essere derogato quando:

a) il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi offerti in locazione; in questo caso l'ente locale propone in via prioritaria gli alloggi ai nuclei familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della presentazione della domanda;

b) gli alloggi sono offerti in locazione ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d); in questo caso i soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5, 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 4-bis, locano gli alloggi in loro disponibilità, nella misura del 65 per cento in via prioritaria a nuclei familiari aventi la residenza, al momento di approvazione del bando, nel comune in cui gli alloggi sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in posizione utile; nei casi in cui il numero degli alloggi locati secondo i predetti criteri non raggiunga la percentuale del 65 per cento, per la locazione dei residui trova applicazione la graduatoria ordinaria; dopo che sono state esperite le predette procedure il restante 35 per cento è locato a nuclei familiari presenti in graduatoria anche prescindendo dal collocamento in posizione utile.";

c) nel comma 4 dopo le parole: "sono messi" sono inserite le seguenti: "a canone sostenibile";

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) del predetto comma. Il superamento del requisito economico per la permanenza o la presenza di un titolo di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate non costituiscono causa di revoca nei confronti dei nuclei familiari di cui all'articolo 6-bis, fino a quando permangono in essi i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo.".

 

6. All'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera b) del comma 1 sono inserite le parole: ", o, in alternativa, applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione";

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità di calcolo dei canoni dovuti dai soggetti occupanti gli alloggi di cui al comma 1, comprese quelle relative alla rideterminazione provvisoria in corso d'anno a seguito di peggioramento dell'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, i casi per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti, il canone di mercato nonché ogni altro aspetto connesso.";

c) nel comma 2 le parole; ", alla predetta scadenza," sono soppresse;

d) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

e) nel secondo periodo del comma 5-bis le parole: "ai sensi del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di diciotto mesi" e le parole: "a nuclei familiari anche sprovvisti dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti".

 

7. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 dopo le parole: "ITEA s.p.a. opera" sono inserite le seguenti: "in qualità di soggetto erogatore del servizio di edilizia sociale".

8. All'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

"d-bis) gli ulteriori casi definiti dal regolamento di esecuzione in relazione a:

1) mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni senza autorizzazione di ITEA s.p.a.;

2) mancata osservanza delle disposizioni per il subentro nel contratto di locazione;

3) rifiuto del trasferimento in un altro alloggio di ITEA s.p.a. nei casi di mobilità coattiva;

4) ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA s.p.a. esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio;

5) utilizzo improprio o illecito dell'alloggio.";

b) il comma 10 è abrogato;

c) dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:

"15-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone sostenibile non può essere inferiore a 25 euro e, per i nuclei familiari aventi i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi, non può essere superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato. Il regolamento di esecuzione può determinare il canone sostenibile tenendo conto, oltre che della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche della classe energetica dell'immobile.

15-quater. I titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA s.p.a. al valore di mercato, tenuto conto dell'occupazione dell'alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell'alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d'acquisto. La mancata accettazione del prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA s.p.a., comporta la decadenza del diritto d'acquisto dell'alloggio.".

 

9. Nel comma 1 dell'articolo 102-ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010 e 2011".

10. Fino alla modificazione del regolamento che prevede i casi in cui si possono derogare i parametri dimensionali degli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 15 del 2005 tali parametri possono essere in ogni caso derogati se, dopo lo scorrimento dell'ordine della graduatoria, residuano alloggi non locati.

 

     Art. 44. Modificazioni dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di edilizia abitativa agevolata.

1. All'articolo 59 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole: "Il contributo è concesso" sono sostituite dalle seguenti: Il contributo è erogato";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. I termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest'articolo sono riaperti per gli interventi di acquisto, anche ai fini del risanamento, e di costruzione per le giovani coppie e nubendi che alla data del 10 maggio 2010 avevano un indicatore ICEF inferiore a 0,10 calcolato con le modalità previste dalle deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale in attuazione dei commi 5 e 6; la domanda può essere presentata a condizione che alla predetta data i richiedenti avessero un indicatore ICEF superiore a 0,10 e inferiore o pari a 0,39, calcolato con modalità appositamente individuate dalla Giunta provinciale che tengono conto dei mutamenti significativi della situazione economico-patrimoniale, nonché gli altri requisiti previsti dalle citate deliberazioni. Gli enti locali approvano apposite graduatorie per l'applicazione di quest'articolo. Possono essere ammesse a finanziamento le sole domande che hanno riportato un punteggio almeno pari a quelle collocate all'ultima posizione finanziabile alla data di entrata in vigore di questa legge come determinata dall'ente locale competente nelle graduatorie di riferimento approvate dall'ente medesimo ai sensi delle predette deliberazioni.";

c) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"19-bis. Nei piani straordinari degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata successivi a quello adottato ai sensi di quest'articolo la valutazione della situazione economico-patrimoniale minima, ove prevista, è sostituita dalla verifica della capacità da parte del richiedente il contributo di sostenere la rata del mutuo, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. In ogni caso nella valutazione della situazione economico-patrimoniale si tiene conto delle spese per debiti chirografari contratti per la realizzazione della prima casa di abitazione e per spese di prima necessità comunque individuate con deliberazione della Giunta provinciale".

 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b), di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "considerati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, titolari della carta di soggiorno e ai loro figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di un titolo di soggiorno previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di durata non inferiore a un anno".

2. All'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di prima liquidazione di una prestazione soggetta a limiti di reddito, il reddito di riferimento è quello, dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione. Il beneficiario di una prestazione soggetta a limite di reddito, riconosciuta in sede di prima liquidazione in base ai redditi dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una dichiarazione dei redditi personali assoggettabili a IRPEF effettivamente conseguiti. La dichiarazione è volta ad accertare il diritto alla prestazione erogata fino al 30 giugno nonché per il secondo semestre dell'anno.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Ai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto dal comma 2, previo avviso e decorsi senza riscontro trenta giorni dal suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito, a partire dal mese di ottobre. In caso di presentazione dei dati reddituali entro il 30 giugno dell'anno successivo la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati; se la comunicazione è presentata dopo questo termine non si corrisponde alcun arretrato.

2-ter. Il reddito del richiedente della prestazione deve rientrare nei limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).".

 

3. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 1998 è abrogato.

4. All'articolo 28 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se in sede di verifica del diritto alla prestazione concessa in sede di prima liquidazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è accertata la mancanza del requisito di natura economica, il dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa dichiara la decadenza dalla prestazione e dispone il recupero delle somme indebitamente erogate.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2, I soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti di natura sanitaria richiesti per una determinata prestazione che non hanno potuto accedervi per difetto del requisito previsto dall'articolo 7, o nei confronti dei quali è stata dichiarata la decadenza dai benefici, possono presentare domanda all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa allegando una dichiarazione dei redditi presunti dell'anno in corso, ferma restando la verifica successiva dei redditi effettivamente percepiti. In tal caso le prestazioni sono concesse con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le decisioni adottate dal dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa sono comunicate all'interessato o al suo legale rappresentante o all'istituto di patronato o all'associazione di categoria in possesso del mandato di assistenza.";

d) il comma 4 è abrogato.

 

5. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli anni successivi alla prima liquidazione il beneficiario di una prestazione soggetta a limiti di reddito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i cui redditi personali assoggettabili a IRPEF relativi all'anno solare precedente risultano superiori al limite, deve darne comunicazione entro il 30 giugno all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa. Con determinazione del dirigente dell'agenzia sono definite le forme di pubblicità volte ad assicurare la conoscenza dell'obbligo. A seguito della comunicazione l'agenzia sospende la corresponsione della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza della presentazione. Il soggetto interessato è riammesso a fruire della prestazione subordinatamente al rientro dei redditi personali entro il limite stabilito, con effetto dal 1° luglio successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.".

6. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito, con recupero delle somme erogate a decorrere dalla medesima data, se il requisito è di natura economica; oppure limitatamente all'anno o agli anni in cui si è verificata la mancanza del requisito economico, se esso è invece presente negli anni successivi; in quest'ultimo caso permane in capo al beneficiario il diritto alla prestazione con riguardo agli anni in cui il requisito economico è presente.";

b) la lettera d-bis) è abrogata.

 

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

"3-bis. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito prestazioni erogate dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa rispetto ai quali è accertato, in sede di verifica della permanenza dei requisiti di natura sanitaria previsti dall'articolo 5, il venir meno di uno dei requisiti, l'importo del recupero non può eccedere quello corrispondente a due ratei bimestrali, se l'indebita erogazione è dovuta alla richiesta di effettuazione della visita di accertamento della permanenza dei requisiti di natura sanitaria da parte dell'agenzia oltre il termine di revisione specificato nell'antecedente verbale di accertamento sanitario o a un ritardo o a un'omissione della trasmissione all'agenzia del verbale sanitario di accertamento della permanenza dei requisiti da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Questo comma si applica anche alle prestazioni il cui procedimento di recupero risulti ancora pendente al momento della sua entrata in vigore.".

8. La modificazione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1998 contenuta nel comma 1 di quest'articolo si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di salute

 

     Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla tutela della salute dopo le parole: "dal presidente della comunità" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato".

2. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute dopo le parole: "il presidente della comunità" sono inserite le seguenti: "o un suo

delegato".

3. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente:

"2. Con regolamento sono definiti i principi e i criteri relativi alla determinazione:

a) dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture ed esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie;

c) della compatibilità e della funzionalità delle richieste di realizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie rispetto all'offerta sanitaria programmata;

d) degli ulteriori requisiti di qualità per l'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e sociosanitarie;

e) dei requisiti per l'eventuale accreditamento dei professionisti.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Previa fissazione dei principi e dei criteri, i regolamenti possono rinviare a deliberazioni della Giunta provinciale i contenuti di dettaglio relativi alle determinazioni previste dal comma 2. 2 ter. Con D.G.P. sono definiti:

a) i requisiti minimi necessari per lo svolgimento in provincia di Trento dell'attività di trasporto infermi da parte di soggetti autorizzati, nonché gli eventuali ulteriori requisiti per l'esercizio da parte di questi soggetti di attività di trasporto infermi in convenzione con il servizio sanitario provinciale;

b) l'istituzione e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.".

5. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente: "In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procede alla verifica qualitativa dell'operato dei direttori previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento.".

6. Nei secondo periodo del comma 10 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute, dopo le parole: "Per il personale amministrativo, professionale e tecnico l'accesso all'impiego presso l'azienda" sono inserite le seguenti: ", fermi restando i requisiti professionali stabiliti dalla legislazione statale,".

7. All'articolo 48 della legge provinciale sulla tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli ordini professionali, d'intesa con la Provincia, definiscono:";

b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "i criteri per il riconoscimento" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri per la valorizzazione".

 

8. Alla fine della lettera i) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla tutela della salute sono inserite le parole: "dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta conclusione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni adottate ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 22, delle strutture che esercitano attività sanitaria alla data di entrata in vigore di questo periodo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, sono abrogati i commi 4 e 5-bis dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;".

9. All'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.".

 

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 56, comma 6-bis, della legge provinciale sulla tutela della salute, come inserito dal comma 9, lettera b), del presente articolo, si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 47. Revisione straordinaria del piano di edilizia sanitaria.

1. Per riconsiderare la pianificazione degli investimenti di edilizia sanitaria in funzione delle esigenze programmatone, e in particolare del ruolo del nuovo ospedale del Trentino, della costruzione della rete del servizio ospedaliero provinciale prevista dall'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute e della messa a norma delle strutture sanitarie rispetto alla normativa antincendio e antisismica, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzata ad effettuare una revisione straordinaria del piano degli interventi di edilizia sanitaria, previa definizione dei criteri e delle modalità di individuazione degli interventi da riprogrammare. Il piano deve specificare puntualmente gli interventi ritenuti non più necessari e quelli confermati per i quali possono essere apportate modifiche alla spesa prevista.

 

     Art. 48. Autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, socio-assistenziale e per l'assistenza integrata.

1. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi a carico del fondo sanitario, del fondo socio-assistenziale e del fondo per l'assistenza integrata, nonché per gli investimenti nel settore socio-assistenziale, per l'anno 2011 la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di agricoltura e alimentazione

 

     Art. 49. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili la Provincia può inoltre concedere i contributi previsti dal comma 1, nei limiti ivi indicati, ai consorzi costituiti tra imprese agricole.

1-ter. la Provincia, in particolare, può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali per la produzione di energia da parte di aziende agricole singole o associate. Con regolamento, approvato previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i limiti e le condizioni per l'applicazione di questo comma, assicurando la provenienza dal territorio locale degli effluenti zootecnici e dei prodotti vegetali utilizzati, nonché l'impiego prevalente di effluenti zootecnici rispetto agli altri prodotti.

1-quater. La Provincia può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di macchinari necessari allo spargimento dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1-ter.

1-quinquies. Per sviluppare e valorizzare la pratica della produzione di biogas a partire dai reflui zootecnici la Provincia elabora piani promozionali, campagne informative e momenti formativi per sensibilizzare la pubblica opinione e gli imprenditori agricoli sugli aspetti positivi e sulla sostenibilità di questi impianti.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sull'agricoltura dopo le parole: "soggetti di cui all'articolo 2, comma 1," sono inserite le seguenti: "lettera d), limitatamente alle associazioni agrarie comunque denominate, che effettuano servizi ai soci, e".

3. Nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sull'agricoltura le parole: "; tra i predetti servizi rientrano anche quelli connessi con la liquidazione dei consorzi di miglioramento fondiario, fino a un importo massimo di 50.000 euro applicando la normativa europea sul regime di aiuto de minimis" sono soppresse.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi di commissariamento dei consorzi di miglioramento fondiario, anche quando ne è prevista la liquidazione, ai soggetti indicati nel comma 2, inoltre, può essere concesso un contributo, fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a copertura dei costi sostenuti per il commissariamento e per i servizi di assistenza legale resi, fino a un massimo di due anni antecedenti la data di nomina del commissario. In ogni caso il contributo è concesso secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale fino a un importo massimo di 50.000 euro, applicando la normativa europea sul regime di aiuto de minimis.".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura, come inserito dal comma 1 del presente articolo, e dei commi 2 e 4 del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C. Per i fini di cui ai commi 1 ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura con la tabella Bè autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 sull'unità previsionale di base 50.5.210.

 

     Art. 50. Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

1. Nel titolo della legge provinciale n. 13 del 2009 le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2009 le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale".

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituita dalla seguente:

«a) "prodotti a basso impatto ambientale": prodotti agricoli e agroalimentari per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni in atmosfera, rifiuti e imballaggi, risparmio energetico, utilizzo delle risorse idriche;».

4. Nell'articolo 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale".

5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) precisare, ai sensi di questa legge, il concetto di "a basso impatto ambientale" definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a);";

b) le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale".

 

6. All'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nei commi 1 e 2 le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale";

b) nel comma 4 le parole: "prodotti biologici di prossimità, ovvero, se insufficienti, prodotti di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti biologici, oppure, se insufficienti, prodotti a basso impatto ambientale".

 

7. Nell'articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 2009 le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale".

8. Nell'articolo 9 della legge provinciale n. 13 del 2009 le parole: "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale".

9. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2009 dopo le parole: "La Provincia" sono inserite le seguenti: ", conformemente alle regole dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,".

10. Nel comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2009 le parole, "di prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "a basso impatto ambientale.".

11. L'articolo 13 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Clausola sospensiva dell'efficacia.

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto e il programma previsto dall'articolo 4, in relazione agli aspetti inerenti alla valutazione di compatibilità degli aiuti, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

 

     Art. 51. Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo al fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole, e dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativo al capitale di rischio delle imprese cooperative.

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 1 del 2005 dopo le parole: "La Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale," sono inserite le seguenti: "adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale," e dopo le parole: "senza fini di lucro" sono inserite le seguenti: ", anche costituito in forma di società di capitali,".

2. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 1 del 2005 dopo le parole: "con deliberazione della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le parole: "Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può collocare la gestione del fondo presso un soggetto senza fini di lucro, anche costituito in forma di società di capitali, da essa partecipato, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.".

 

Capo IX

Disposizioni in materia di cultura e di nomine

 

     Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15(legge provinciale sulle attività culturali).

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali le parole: "con le modalità previste dall'articolo 8, comma 10, della legge provinciale n. 3 del 2006" sono soppresse.

2. Nel comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali le parole: "In prima applicazione di questa legge, fino al 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data prevista dal regolamento di cui al comma 2,".

3. All'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti qualificati di cui all'articolo 16 a favore di artisti che non abbiamo ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive.".

c) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: "La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini:";

d) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina o l'offerta turistica trentina;".

 

4. Per il solo anno 2011, in via transitoria, la scadenza dei bandi previsti dal comma 3-bis dell'articolo 21 della legge provinciale sulla cultura, come inserito dalla lettera b) del comma 3, è fissata al 30 aprile 2011. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 16 della legge provinciale sulla cultura i requisiti per la partecipazione al bando sono definiti dal bando medesimo.

5. Per i fini di cui al comma 3, lettera a), di quest'articolo con la tabella Bè autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2011 sulla unità previsionale di base 35.5.110.

 

     Art. 53. Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 , concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".

1. All'articolo 3 della legge provinciale n. 10 dei 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "in scadenza almeno centoventi giorni prima della data di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "che scadono almeno centoventi giorni prima della data di scadenza";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per assicurare il rispetto delle procedure di nomina e di designazione previste da questa legge, se la cessazione degli organi amministrativi è legata all'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento che prevedono la costituzione di nuovi organi il termine di scadenza dell'organo in carica è stabilito nel centocinquantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni in parola, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, se essa individua termini minori.".

 

     Art. 54. Interventi per il centesimo anniversario della Prima Guerra mondiale.

1. Per la preparazione delle iniziative di commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale, la Provincia, in raccordo con le istituzioni interessate, definisce un programma pluriennale di iniziative culturali, di studi, di ricerche, di interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico relativo alla Prima Guerra mondiale, compreso il recupero ed il ripristino dei percorsi e dei manufatti militari anche attraverso il rilancio del Sentiero della Pace. La Provincia, con altri soggetti istituzionali, promuove o partecipa alta costituzione di un apposito organismo per il coordinamento delle iniziative senza oneri a carico del bilancio provinciale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 55. Partecipazione della Provincia alla candidatura per la "Capitale europea della cultura 2019".

1. In relazione all'azione comunitaria istituita con la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, la Provincia è autorizzata a promuovere la candidatura all'iniziativa "Capitale europea della cultura 2019", assieme a enti pubblici e istituzioni del Nord Est.

2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione con enti pubblici e istituzioni del Nord Est e a sottoscrivere gli atti necessari per la partecipazione e la realizzazione dell'iniziativa.

3. La Provincia può partecipare alla costituzione di soggetti o di organismi, anche interregionali, costituiti per l'attuazione di quest'articolo, o può assegnare ad essi un contributo in relazione alla partecipazione della Provincia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 56. Partecipazione della Provincia all'EXPO Milano 2015.

1. In relazione al rilevante interesse che l'evento EXPO Milano 2015 assume in rapporto ai temi dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico, dell'edilizia sostenibile e della salvaguardia della biodiversità e al concreto contributo che a tale evento possono dare la Provincia, gli enti di ricerca che operano sul territorio provinciale e il sistema delle imprese trentine, la Provincia promuove forme di collaborazione con la società EXPO 2015 s.p.a. cui compete l'organizzazione dell'evento medesimo, finalizzate a favorire la partecipazione del Trentino alle fasi organizzative e di gestione.

2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere gli atti e gli accordi con gli enti pubblici, fondazioni e società per il conseguimento dei fini di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

Capo X

 

     Art. 57. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e abrogazione dell'articolo 74 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "agli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole dell'infanzia e che intendono spostarsi ad un altro grado d'istruzione è riconosciuto, alla riapertura delle graduatorie provinciali, un punteggio per la continuità educativo-didattica e per il servizio prestato;".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: "La Giunta provinciale stabilisce i tempi e le modalità per attuare questo comma.".

3. Nel comma 4 dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola le parole: "non si applica altresì per il personale assunto sulla base delle graduatorie del medesimo personale vigenti alla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica, inoltre, per il personale assunto, entro l'anno formativo 2009-2010, sulla base delle graduatorie relative al medesimo personale".

4. L'articolo 74 (Differimento di termini in materia di spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche) della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, è abrogato. Fino alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sulla scuola.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale approva gli indirizzi programmatici attuativi degli articoli 68 e 69 delia legge provinciale sulla scuola.

 

     Art. 58. Disposizione in materia di graduatorie relative ai collaboratori scolastici.

1. In attesa della definizione di un nuovo sistema di reclutamento, e comunque per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, è sospeso l'aggiornamento quadriennale delle graduatorie di prima e di seconda fascia, nonché delle relative graduatorie d'istituto, per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei collaboratori scolastici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Per le assunzioni di questo personale la Provincia continua a utilizzare le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 59. Autorizzazioni di spesa per gli interventi di edilizia scolastica.

1. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi di edilizia scolastica fa Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gii anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico.

 

     Art. 60. Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il mese di marzo dell'anno scolastico di prima iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di prima iscrizione";

b) alla fine sono inserite le parole: "La scuola dell'infanzia può accogliere anche i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiano il terzo anno di età entro il mese di marzo dell'anno scolastico di prima iscrizione, con ingresso dal mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento; a tale scopo può essere disposta, con il mese di gennaio, l'assegnazione di personale aggiuntivo.".

 

2. Alla fine del primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia sono inserite le parole: "La Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli enti gestori, stabilisce i casi in cui è possibile derogare all'assegnazione di tale numero di insegnanti in particolare nel caso in cui l'ulteriore sezione della scuola dell'infanzia sia da attivare in seguito all'iscrizione di un numero limitato di bambini.".

 

     Art. 61. Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport).

1. L'articolo 2-bis della legge provinciale sullo sport è sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis

1. Per promuovere lo svolgimento di competizioni sportive di alto livello in Trentino la Provincia sostiene gli impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale. A tal fine la Provincia può concorrere alle spese di gestione e alle spese connesse a iniziative sportive di livello nazionale o intemazionale che si svolgono in questi impianti sportivi attraverso il finanziamento di un accordo di programma, anche pluriennale, da definire con le comunità e i comuni che gestiscono gli impianti. L'accordo di programma è concluso secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sentiti i soggetti che ne hanno affidata la gestione".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2-ter della legge provinciale sullo sport è inserito il seguente:

"2-bis. La Provincia promuove lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica. Per il raggiungimento delle finalità di questo comma la Provincia rimborsa alle associazioni o società sportive impegnate nell'avvio allo sport di persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale le spese sostenute per l'acquisto o sostituzione di specifiche attrezzature individuali, in numero massimo di una all'anno per un massimo di cinque, necessarie alla pratica di una disciplina sportiva.".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

4. Per i fini di cui al comma 2 di quest'articolo con la tabella Bè autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 sull'unità previsionale di base 40.5.130.

 

     Art. 62. Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 3 è predisposto e adottato dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma.

1 ter. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale individua un coordinatore a supporto dell'attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani è inserito il seguente:

"2-bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, purché:

a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2;

b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a favore dei giovani trentini e che ha sede in provincia.".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di ambiente, urbanistica e foreste

 

     Art. 63. Modificazioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

1. Nel comma 5-ter dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: "derivanti dalle lavanderie" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti dalle lavanderie e dagli impianti di trattamento a servizio degli acquedotti idropotabili".

2. Nel comma 3-bis dell'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: "e prescindendo da qualsiasi autorizzazione o comunicazione preventiva" sono sostituite dalle seguenti: "e previa comunicazione al comune territorialmente interessato nei casi stabiliti dalle norme di attuazione del medesimo piano".

3. All'articolo 71-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-bis le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2013";

b) nei commi 5 e 5-bis le parole: "fino all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2012".

4. Dopo il comma 4-quater dell'articolo 76 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"4-quinquies. La Provincia è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con il Comune di Trento diretta a regolare i rapporti finanziari connessi con la fase di gestione post-operativa della discarica destinata allo smaltimento dei rifiuti urbani situata in località Ischia Podetti, assumendo a carico del bilancio provinciale i relativi oneri conseguenti agli interventi e alle misure di bonifica dell'area affidati dalla Provincia.".

5. Nei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 64. Inserimento dell'articolo 17.1 nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).

1. Dopo l'articolo 17, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 17.1

Misure per la salvaguardia dell'acqua bene comune.

1. La Provincia sostiene finanziariamente iniziative degli enti locali, delle imprese, delle associazioni e dei cittadini impegnati nella salvaguardia dell'acqua bene comune, tra le quali la diffusione di fontane pubbliche e punti di erogazione, sulla base di un programma di interventi deliberato dalla Giunta provinciale.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 65. Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

1. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"a) il presidente della comunità, o l'assessore da lui designato, che la presiede; all'assessore designato si applicano le ipotesi di incompatibilità e di decadenza stabilite ai sensi del comma 8, lettera d);";

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 78 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nell'ambito del fondo è istituito, con deliberazione della Giunta provinciale, un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e, in generale, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1), 2) e 3).

5-ter. Con D.G.P., sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo di rotazione istituito dal comma 5-bis, e in particolare le modalità di presentazione delle domande e di rimborso delle somme erogate. La deliberazione può prevedere che la gestione del fondo sia affidata a Patrimonio del Trentino s.p.a., che può concorrere a integrare le risorse finanziarie del fondo.

5-quater. Per i fini dei commi 5-bis e 5-ter i comuni approvano specifici programmi di intervento nei quali sono indicate le opere e gli interventi da realizzare, le modalità di acquisizione degli immobili e delle aree - con contratto o mediante espropriazione, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente - nonché la destinazione e l'utilizzazione finale degli immobili, con priorità per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo. Per l'acquisizione del bene mediante espropriazione il programma di interventi è approvato con le procedure e per gli effetti previsti dall'articolo 39, commi 4 e 5, in quanto compatibili. Il comune può procedere con l'espropriazione del bene solo qualora sia acquisito il consenso dei soggetti interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della proprietà del bene.".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: "L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici negli edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale può essere effettuata a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di inizio attività, se sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia.".

4. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 115 delta legge urbanistica provinciale le parole: "riferiti alla città di Trento" sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ferma restando l'osservanza del criterio previsto dall'articolo 111, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 22 del 1991. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione l'esenzione parziale o totale per la prima abitazione spetta se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 3, della legge provinciale 22 del 1991.".

6. Dopo il comma 6-undecies dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"6-duodecies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC il rilascio dei pareri della commissione previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dall'articolo 43, comma 1, dall'articolo 110, comma 2, e dall'articolo 128, comma 3, lettera d), spetta alla commissione edilizia del comune competente per territorio oppure, se il comune non ha costituito la commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia.".

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 66. Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale).

1. Nella lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso in cui la Provincia conceda i finanziamenti previsti dal comma 2, lettera b-bis), trova applicazione quanto previsto per la realizzazione di opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale dall'articolo 69-bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). La deliberazione prevista dal medesimo articolo 69-bis, comma 2, secondo periodo, può prevedere che parte del finanziamento sia concesso anche ai comuni confinanti a quello in cui è localizzato l'impianto.".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per il finanziamento degli interventi previsti dalle specifiche leggi provinciali di settore.

 

     Art. 67. Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per il Parco Adamello - Brenta, in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), la giunta esecutiva è composta da dodici membri, di cui dieci eletti secondo quanto previsto dal comma 2, uno designato dalle Regole di Spinale e Manéz e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico presenti nel parco.

2-ter. Il personale dipendente della Provincia e dei suoi enti strumentali, nominato negli organi di gestione del parco, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa parte per la loro durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nel posto di lavoro; il medesimo personale può inoltre assentarsi dal servizio, se risulti necessario per l'espletamento del mandato, per un massimo di 24 ore lavorative al mese nei casi e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Le assenze dal servizio sono retribuite dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico del parco che, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto al relativo rimborso. Al predetto personale, a richiesta, può essere concessa l'aspettativa non retribuita prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23 (Norme concementi aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici).

2-quater. I benefici indicati nel comma 2-ter possono essere inoltre concessi a lavoratori dipendenti di soggetti privati previa convenzione tra il parco e il datore di lavoro privato stipulata anche per regolare le modalità di rimborso di quanto corrisposto per le assenze del lavoratore.".

2. Nel comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: ", diretta dal dirigente del dipartimento competente in materia di risorse forestali e montane o da un dirigente suo delegato," sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) dopo le parole: "per ogni ara" sono inserite le seguenti: "o frazione di ara";

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le sanzioni previste dalle lettere a) e b) si applicano anche per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate effettuate in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento;".

4. La composizione della giunta esecutiva del Parco Adamello - Brenta nominata alla data di entrata in vigore di questa legge è adeguata alle modifiche previste dal comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come inserito dal comma 1 del presente articolo, provvede il Parco Adamello - Brenta con il proprio bilancio.

6. Alla copertura delle spese previste dal comma 2 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale provinciale.

 

     Art. 68. Modificazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).

1. All'articolo 5-bis della legge provinciale n. 9 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-bis dopo le parole: "funzionali alla trasmissione in tecnica digitale del segnale televisivo," sono inserite le seguenti: "realizzate entro la data di entrata in vigore di questa disposizione," e le parole: "previsti dal vigente piano nazionale delle frequenze" sono sostituite dalle seguenti: "individuati dall'Autorità garante per le comunicazioni, con deliberazione che adotta il piano di assegnazione delle frequenze d'intesa con la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 42, commi 5 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), o l'emittente abbia ottenuto il rilascio dei diritti d'uso temporanei definiti dall'Autorità garante per le comunicazioni previsti dalla medesima deliberazione";

b) il comma 1-ter è abrogato.

 

     Art. 69. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale peri il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

1. Nella lettera a) del comma 15-quater dell'articolo 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga".

2. All'articolo 1-bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 sono inserite le seguenti parole: "Le disposizioni stabilite dal periodo precedente sono applicabili anche con riferimento alla realizzazione ed esercizio di impianti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa, qualora proposti da enti locali o da amministrazioni pubbliche ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica e purché il comune territorialmente interessato riconosca la sussistenza di un interesse pubblico connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le condotte ed i canali afferenti le derivazioni a scopo idroelettrico di cui al comma 3 si considerano opere di infrastrutture ai sensi dell'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale); la loro localizzazione e posa in opera sono consentite senza necessità di specifica previsione degli strumenti urbanistici.".

 

Capo XII

Disposizioni in materia di attività economiche

 

     Art. 70. Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria.

1. All'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011";

b) nel comma 4 le parole: "e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli" sono soppresse.

 

     Art. 71. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la sicurezza dei lavoratori.".

2. All'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Per le domande esaminate nell'ambito delle procedure valutativa e negoziale previste dagli articoli 14 e 14-bis le spese ammissibili sono individuate nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina della Commissione europea e sulla base del parere di congruità tecnico-scientifica e di validità economico-finanziaria delle iniziative, reso dal comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15-bis, appositamente integrato dal presidente del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione istituito dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) o suo delegato, e da un altro componente da lui delegato. Il comitato può avvalersi di uno o più esperti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale sulla ricerca. Per le domande esaminate nell'ambito della procedura automatica prevista dall'articolo 13 le spese ammissibili sono individuate sulla base di una perizia asseverata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.";

b) nel comma 1-bis le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1";

c) nel comma 1-ter le parole: "comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione" sono sostituite dalle seguenti: "comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1".

 

3. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "costituiti da piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: ", anche operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato".

4. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"b-ter) agevolazioni di natura fiscale, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale.".

5. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: "o valutativo" sono sostituite dalle seguenti: ", valutativo o negoziale";

b) nel terzo periodo le parole: "purché non oltre l'anno solare precedente" sono sostituite dalle seguenti: "purché non oltre i diciotto mesi precedenti";

c) alla fine del comma sono inserite le parole: "La procedura negoziale si applica a spese per investimenti di importo superiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale, a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti in relazione agli assi strategici individuati dagli strumenti della programmazione provinciale. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata. Si applica in ogni caso la procedura negoziale per gli interventi previsti dall'articolo 34-bis, commi 4 e 4-bis.".

 

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 delia legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"2-bis. La Provincia, fatte salve le competenze del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15-bis, può affidare a Trentino sviluppo s.p.a., ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, l'esame delle domande sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del comma 1. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3.".

7. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"14-bis

Procedura negoziale.

1. Le tipologie di iniziative soggette a procedura negoziale sono definite dalle deliberazioni previste dall'articolo 35, che stabiliscono in particolare le modalità di coinvolgimento delle parti sociali, i requisiti di accesso a tale procedura e le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti.

2. L'attività istruttoria è condotta sulla base dei criteri e dei principi fissati per la procedura valutativa. Con D.G.P. sono definiti i vincoli a carico del beneficiario, che tengono conto delle ragioni di interesse pubblico connesse all'iniziativa.".

8. All'articolo 15-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole: "strutture alpinistiche" sono inserite le seguenti: ", per la ricerca e lo sviluppo";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parere previsto dall'articolo 5 è reso in fase istruttoria e dopo il completamento dell'iniziativa, ai fini del pagamento del contributo; gli organismi istruttori, inoltre, possono sottoporre all'esame del comitato lo stato di avanzamento dell'iniziativa. Il parere è reso anche per la valutazione delle spese inerenti l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca ai sensi dell'articolo 19 e ai fini della valutazione della loro coerenza rispetto alle finalità indicate dalla legge.".

 

9. All'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti da quest'articolo.";

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati continuano ad essere corrisposti al soggetto beneficiario, purché il relativo contratto sia stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1 o anche prima, se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali oppure tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l'affittuario deve continuare a esercitare l'impresa.

3-quater. La cessione di beni immobili agevolati o il mancato inserimento dei beni immobili agevolati nel patrimonio aziendale del soggetto subentrante o dell'affittuario a seguito delle operazioni indicate nei commi 3 e 3-ter non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) la cessione dei beni immobili o le modificazioni soggettive indicate nei commi 3 e 3-bis sono convenute tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente;

b) il bene immobile agevolato continua a essere destinato all'esercizio dell'attività d'impresa in relazione alla quale è stata concessa l'agevolazione.".

 

10. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 19-bis

Misure per favorire l'inserimento dei ricercatori nelle imprese.

1. Per promuovere l'inserimento in azienda di personale altamente qualificato la Provincia, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, può concedere alle imprese operanti in provincia e per attività ricadenti sul territorio provinciale contributi finanziari per l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di ricercatori e tecnici di ricerca provenienti da organismi di ricerca e istituti accademici. La Giunta provinciale definisce le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.".

11. Nel comma 2-bis dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Inoltre la Provincia è autorizzata a concedere contributi per le medesime spese per promuovere l'aggregazione di soggetti per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di favorire l'integrazione settoriale e la costituzione di reti d'impresa. Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca, del comitato per gli incentivi alle imprese, di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi.".

12. All'articolo 24-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 2 dopo le parole: "avviare una nuova impresa sul territorio provinciale, comprese" sono inserite le seguenti: "le attività dedicate allo sviluppo dei risultati delle ricerche di ricercatori e tecnologi di organismi di ricerca e";

b) nel secondo periodo del comma 2 le parole: "nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato".

 

13. Al comma 3 dell'articolo 34-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "i diversi settori d'intervento" sono sostituite dalle seguenti: "le diverse finalità".

14. Al comma 3 dell'articolo 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "e settori di intervento" sono soppresse.

15. Alle domande relative alle agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese presentate fino alla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese istituito dall'articolo 15-bis della medesima legge provinciale continua ad applicarsi l'articolo 5 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 2. Con riferimento alle iniziative previste dal secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e fino alla nomina del predetto comitato, per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e dell'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

16. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata, ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, dopo l'entrata in vigore di questa legge, che fissa i criteri per l'accesso alla procedura automatica, alla procedura valutativa e alla procedura negoziale, continuano ad applicarsi le disposizioni per la presentazione e la valutazione delle domande previste dal capo II, sezione II, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dai commi 5, 7 e 8.

17. Le modificazioni all'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese apportate dal comma 9 possono essere applicate, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse prima dell'entrata in vigore di questa legge.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 10, 11 e 12 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il proprio bilancio.

 

     Art. 72. Modificazione dell'articolo 21-bis della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

1. Il comma 1 dell'articolo 21-bis della legge provinciale n. 17 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia, nel rispetto e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), può affidare agli enti di garanzia presenti sul territorio provinciale l'intera procedura per la concessione di aiuti finanziari e la loro erogazione, nonché il controllo del rispetto degli obblighi previsti da questa legge.".

 

     Art. 73. Sostituzione dell'articolo 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

1. L'articolo 6-bis della legge provinciale n. 35 del 1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis

Presentazione e valutazione delle domande.

1. Le domande relative agli aiuti previsti dall'articolo 6 sono presentate e valutate applicando il capo II, sezione II, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6(legge provinciale sugli incentivi alle imprese).".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 74. Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).

1. L'articolo 27 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Presentazione e valutazione delle domande.

1. Le domande relative agli aiuti previsti da questo capo sono presentate e valutate applicando il capo II, sezione II, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).".

2. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 30-bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini, dopo l'entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi l'articolo 27 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 75. Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

1. Nel comma 10 dell'articolo 75 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "entro il 30 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

 

     Art. 76. Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività turistica, della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali)".

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

"4. Entro il 30 giugno 2011, salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale, i soggetti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica si adeguano alle modificazioni del medesimo articolo contenute nell'articolo 12 di questa legge. Fa eccezione la modificazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera e); per l'adeguamento ad essa il termine è fissato al 31 dicembre 2010.".

 

     Art. 77. Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

1. L'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale delegato o preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dagli articoli 3 e 14 effettuata in forma non imprenditoriale.".

2. L'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetta ad autorizzazione; il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

2. Il rilascio dell'autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività previste dal comma 1 sono subordinati alla sussistenza dei requisiti di tipologia e di classificazione previsti dal capo II, al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 5, alla disponibilità della costituenda azienda commerciale, alla sorvegliabilità dei locali e alla loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro.

3. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, essa s'intende sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di inizio attività".

3. L'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza delle caratteristiche previste per le singole tipologie dall'articolo 3, al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 5, alla conformità dei locali alle disposizioni del comma 3 e alla conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro.

3. I locali in cui si somministrano alimenti o bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e, limitatamente alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o dei complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni statali di pubblica sicurezza, in particolare relative alla sorvegliabilità dei locali.

4. Fermi restando i necessari requisiti igienico-sanitari, non è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore effettuata da parte degli esercizi aperti al pubblico autorizzati ai sensi dell'articolo 7.

5. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento all'apertura al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, essa s'intende sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di inizio attività".».

4. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 e nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti previsti dall'articolo 5".

5. All'articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 2 le parole: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti previsti dall'articolo 5";

b) il quarto periodo del comma 2 è soppresso.

 

6. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 è abrogato.

7. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5".

8. Coloro che alla data di entrata in vigore di questa legge sono autorizzati a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 9 del 2000 nel testo vigente prima delle modificazioni inserite dal comma 1 di quest'articolo possono continuare a svolgere la medesima attività autorizzata.

9. Coloro che alla data di entrata in vigore di questa legge sono preposti all'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2000 devono acquisire, entro un anno decorrente dalla predetta data, i requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 come modificato dal comma 1 di quest'articolo.

 

     Art. 78. Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave).

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave è sostituito dal seguente:

"1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi delle altre strutture provinciali o di quelle comunali, provvede al controllo sull'attività di cava per quanto riguarda le norme di polizia mineraria, il rispetto dei progetti di coltivazione e di ricerca e le norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, segnalando al comune i conseguenti provvedimenti entro cinque giorni dalla loro adozione.".

2. Nel comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave le parole: "dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012".

 

     Art. 79. Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6(Interventi per il settore minerario nel Trentino).

1. Nel comma 3 dell'articolo 4-bis della legge provinciale n. 6 del 1988 le parole: "dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012".

2. Dopo l'articolo 4-quater, nel titolo I, della legge provinciale n. 6 del 1988 è inserito il seguente:

"Art. 4-quinquies

Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di ricerca e coltivazione di miniera in assenza di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione;

b) da 400 a 2.400 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal permesso di ricerca o dalla concessione di coltivazione, nonché a ogni altra misura prescrittiva imposta in relazione all'andamento dei lavori di ricerca e di coltivazione;

c) da 1.000 a 6.000 euro nei casi previsti dalla lettera b) quando l'infrazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale). All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria.

3. L'importo delle sanzioni è introitato nel bilancio della Provincia.

4. Quando uno stesso atto è punito con le sanzioni amministrative previste da questa legge e da altre disposizioni si applicano esclusivamente le sanzioni previste da questa legge.".

 

     Art. 80. Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato).

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sull'artigianato le parole: "per la durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di sei anni".

2. La modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sull'artigianato inserita dal comma 1 si applica alla commissione provinciale per l'artigianato in carica alla data di entrata in vigore di questa legge o scaduta da non più di sessanta giorni decorrenti dalla medesima data.

 

     Art. 81. Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"1-bis. Per le linee funiviarie individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli obblighi di servizio pubblico, e in particolare l'individuazione delle tariffe e dei periodi e orari di apertura e gli eventuali criteri di compensazione correlati a tali obblighi, sono approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Gli obblighi di servizio pubblico imposti dal comune in base a questo comma sono comunicati alla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune.".

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

 

     Art. 82. Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14(legge provinciale sulla ricerca).

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla ricerca è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca scientifica e tecnologica, ed è articolato in sezioni distinte per i fondi destinati agli accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, per i fondi destinati all'iniziativa prevista dall'articolo 21-bis, per i fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall'articolo 22, per quelli necessari ai sensi dell'articolo 16, comma 2, nonché per quelli destinati ai progetti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).".

2. L'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Accordi di programma con organismi di ricerca.

1. In armonia con gli obiettivi del programma pluriennale della ricerca la Provincia può stipulare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, accordi di programma con organismi di ricerca, pubblici e privati, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse e comunque per finalità d'interesse generale non economico. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall'articolo 20 e possono essere preordinati alla costituzione e al funzionamento di laboratori congiunti e di piattaforme tecnologiche condivise, promossi anche in cooperazione da organismi di ricerca, pubblici e privati.

2. Nel rispetto della normativa statale in materia internazionale e nell'ambito del sistema provinciale dell'articolo 4 la Provincia, inoltre, può promuovere la stipulazione di accordi o la definizione di specifici progetti con organismi di ricerca o università anche esteri, per favorire le collaborazioni scientifiche e per l'innovazione.

3. Per la definizione di organismo di ricerca si applica la comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.".

3. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulla ricerca è inserito il seguente:

"Art. 21-bis

Sostegno dell'iniziativa Trento research, innovation and education system (RISE) nell'ambito dell'Istituto europeo di tecnologia ed innovazione.

1. Per rafforzare la cooperazione dei soggetti operanti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con riferimento alla ricerca, all'innovazione e all'alta formazione e comunque per finalità d'interesse generale non economico, la Provincia può sostenere programmi di attività dell'iniziativa Trento RISE, selezionata dall'Istituto europeo di tecnologia ed innovazione istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'I 1 marzo 2008, mediante convenzione stipulata con enti o organismi costituiti da soggetti pubblici aderenti all'iniziativa.".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

 

     Art. 83. Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, in materia di interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente.

1. Il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 4 del 2010 è sostituito dai seguente: "Gli stessi immobili non devono essere stati oggetto di cessioni di proprietà negli ultimi dieci anni precedenti la data di entrata in vigore di questa legge; sono fatte salve le cessioni di proprietà conseguenti a successione per causa di morte nonché ad atti di donazione e di alienazione di quote o parti di quote della comunione ereditaria compiuti unicamente a favore di coeredi.".

 

Capo XIV

Disposizioni finali

 

     Art. 84. Abrogazione di disposizioni superate.

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.

 

     Art. 85. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle C e D.

3. Per l'anno 2011 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella E.

 

     Art. 86. Entrata in vigore.

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque

 

 

Allegato A

Disposizioni provinciali abrogate (articolo 84)

 

1. legge provinciale 7 agosto 1955, n. 9 Partecipazione azionaria alla s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine in Trento - Autorizzazione della fidejussione per un mutuo di lire 45.000.000

2. legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 Approvazione del piano urbanistico provinciale

3. legge provinciale 12 dicembre 1967, n. 10 Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina

4. legge provinciale 2 agosto 1972, n. 6 Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina

5. legge provinciale 10 settembre 1973, n. 46 Disposizioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Trento

6. articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 Modifiche al trattamento economico del personale provinciale

7. legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali

8. legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche

9. legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina

10. legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, tranne l'articolo 1 Nuovi interventi a sostegno dell'economia

11. articolo 33 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 Norme concernenti il personale della regione Trentino - Alto Adige e della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) trasferito alla Provincia autonoma di Trento e modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale

12. legge provinciale 7 agosto 1978, n. 28 Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto colpite da minorazioni psichiche

13. legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte

14. articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6 Disposizioni in materia di finanza locale

15. legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, tranne l'articolo 80 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

16. comma primo dell'articolo 17 e articolo 24 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale

17. legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, tranne gli articoli 3, 16, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 111, 112 e 113 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

18. articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18 Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, concernente "Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento" e alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, concernente "Costituzione del dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente"

19. legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti

20. legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, tranne l'articolo 3 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-1982

21. legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, tranne l'articolo 5 Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale

22. legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, tranne gli articoli 112, primo comma, e 118 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

23. articolo 50 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 Interventi organici in materia di agricoltura

24. legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, tranne l'articolo 28 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-1983

25. legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, tranne gli articoli 8, 20 e 27 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

26. legge provinciale 21 agosto 1982, n. 14 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spesa relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-1984

27. articoli 5, 7 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 23 Modificazioni alla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 e disposizioni varie in materia di personale

28. articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 Disposizioni varie in materia di agricoltura

29. articoli 43 e 44 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale

30. legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, tranne gli articoli 4, 6, 8, 11, 13 e 16 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

31. legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata

32. articoli 25, 26 e 27 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 Organizzazione degli interventi di politica del lavoro

33. legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, tranne gli articoli 11, 18, 23, 25 e il primo comma dell'articolo 26 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985

34. articoli 15 e 22 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31 Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino

35. legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34 Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo

36. legge provinciale 23 novembre 1983, n. 42 Norme integrative della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici operanti in materia assistenziale

37. legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, tranne gli articoli 4 e 11 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

38. legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, tranne gli articoli 7 e 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

39. legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11 Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale

40. legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987

41. articolo 2 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5 Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura

42. legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28, tranne gli articoli 3, 6, 13 e 16 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988

43. legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, tranne gli articoli 8, 9, 10 e 12 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990

44. articoli da 17 a 21 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura

45. articolo 20 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44 Norme relative alla manutenzione di strade comunali assunte dalla Provincia ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2

46. legge provinciale 19 giugno 1989, n. 3 Disposizioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito

47. legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19 Disposizioni transitorie in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali

48. articolo 31 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 Istituto agrario di San Michele all'Adige

49. legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31 Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali - Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2

50. articoli da 26 a 33 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 Interventi a favore dell'agricoltura di montagna

51. legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

52. articolo 22 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42 Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente "Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento" e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava

53. articolo 28 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento

54. comma 3 dell'articolo 39, articoli 48 e 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

55. articoli 11 e 13 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento

56. articoli 49 e 55 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento

57. legge provinciale 6 novembre 1998, n. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

58. legge provinciale 31 gennaio 2000, n. 1, tranne l'articolo 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

59. articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28(Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39(Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)

60. articolo 12 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

 

 

Tabella B

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 (articolo 85)

(Omissis)

 

Tabella C

Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 (articolo 85)

(Omissis)

 

Tabella D

Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 (articolo 85)

(Omissis)

 

Tabella E

Finanza locale (articolo 85)

(Omissis)


[1] Articolo inserito dall'art. 10 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 febbraio 2012, n. 2.