§ 5.5.35 - L.P. 28 aprile 1997, n. 9.
Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:28/04/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Localizzazione degli impianti di radiodiffusione.
Art. 2.  Disposizioni urbanistiche.
Art. 3.  Verifiche del rispetto dei requisiti tecnici.
Art. 4.  Obblighi di adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione.
Art. 5.  Agevolazioni per interventi di sistemazione paesaggistica.
Art. 5 bis.  Norma transitoria.
Art. 6.  Norme finanziarie.


§ 5.5.35 - L.P. 28 aprile 1997, n. 9.

Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione.

(B.U. 6 maggio 1997, n. 21).

 

Art. 1. Localizzazione degli impianti di radiodiffusione.

     1. Ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva a termini del comma 14 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", la Provincia autonoma di Trento, considerata la necessità di fornire al cittadino un adeguato servizio radiotelevisivo e tenuto conto delle esigenze dei soggetti concessionari, tutela gli interessi di carattere paesaggistico e storico-ambientale, favorendo al contempo la massima concentrazione degli impianti.

     2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni, predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. [1]

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché allo scopo di assicurare la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione o, in attesa dell'approvazione definitiva del piano, nei siti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, possono essere installati, oltre agli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, anche gli impianti fissi per le telecomunicazioni, ivi compresi quelli per la telefonia mobile, per le comunicazioni di emergenza e per il sistema radiomobile provinciale, i ponti radio, gli impianti di comunicazione satellitare e simili. Per l'installazione degli impianti di telecomunicazione si applicano le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e, in quanto richiamata da tale regolamento, la disciplina stabilita dalla presente legge [2].

 

     Art. 2. Disposizioni urbanistiche. [3]

     1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

     2. La localizzazione e l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in esito al procedimento autorizzatorio disciplinato da quest'articolo, è consentita senza la necessità di specifiche previsioni o di adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

     3. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per gli interventi riguardanti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono subordinati all'acquisizione preventiva degli atti di assenso di cui all'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), se necessari.

     4. L'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, in deroga al capo IV del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.

     5. Il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività sono comunque subordinati alla determinazione favorevole di un comitato composto da:

     a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio;

     b) un funzionario della direzione competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     c) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

     d) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di comunicazioni.

     6. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge provinciale n. 22 del 1991, riguardante la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale.

Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i componenti. Il presidente del comitato è individuato dalla Giunta provinciale con il provvedimento di nomina, su indicazione dell'assessore provinciale competente in materia di urbanistica. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

     7. Le determinazioni del comitato sono assunte entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Sono rese all'unanimità dei voti dei componenti; in assenza di unanimità la determinazione è negativa. Contro le determinazioni è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

     8. I soggetti interessati possono chiedere la determinazione del comitato per il tramite del comune competente per territorio, in deroga al capo III del titolo VII della legge provinciale n. 22 del 1991. In tal caso il termine per il rilascio della concessione e l'efficacia della denuncia d'inizio di attività sono sospesi sino al ricevimento da parte del comune della determinazione del comitato, e il termine previsto dal comma 7 decorre dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal comune. La determinazione negativa del comitato estingue il procedimento di rilascio della concessione e determina l'inefficacia della denuncia d'inizio di attività.

     9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità pubbliche e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

     10. La determinazione del comitato può contenere prescrizioni limitative circa la realizzazione, la modifica e la gestione degli impianti, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale, tenendo conto dei prevalenti interessi pubblici rappresentati nel comitato.

 

     Art. 3. Verifiche del rispetto dei requisiti tecnici.

     1. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti tecnici di cui al comma 8 dell'articolo 2 e delle condizioni alle quali è stata subordinata la concessione ad edificare, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

     2. Nel caso di inosservanza dei requisiti tecnici e delle condizioni di cui al comma 1, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente comunica il relativo verbale di accertamento al comune territorialmente interessato per l'emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie previsti dal titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nonché all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per i fini di cui all'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

 

     Art. 4. Obblighi di adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione.

     1. Ad avvenuta approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione d'intesa con la Provincia, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva non localizzati nei siti individuati dal piano sono rimossi a cura e spese dei titolari degli impianti o dei proprietari del suolo entro il congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale in coerenza con gli adempimenti disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Entro il medesimo termine i titolari degli impianti o i proprietari del suolo ripristinano lo stato originario dei luoghi, nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalla Provincia [4].

     2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà di procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

 

     Art. 5. Agevolazioni per interventi di sistemazione paesaggistica. [5]

     [1. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti alle demolizioni effettuate ai sensi dell'articolo 4 nonché per gli interventi di razionalizzazione degli impianti di radiodiffusione, la Giunta provinciale, ai soli concessionari in regola con le relative concessioni ad edificare, può provvedere alla corresponsione di appositi sussidi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni provinciali.]

 

          Art. 5 bis. Norma transitoria. [6]

     1. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 in materia di rilascio delle concessioni ad edificare per l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano anche in attesa dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

     Art. 6. Norme finanziarie.

     [1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si fa fronte con una quota delle autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (capitolo 55231).] [7]

 


[1] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[3] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10. Per una sostituzione dei criteri per l’attività del Comitato vedi il D.P.G.P. 11 ottobre 2002, n. 2482.

[4] Comma modificato dall'art. 19 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall’art. 1 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[6] Articolo inserito dall'art. 62 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Comma abrogato dall’art. 1 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.