§ 1.3.24 - L.P. 16 dicembre 2005, n. 19.
Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:16/12/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Natura e funzioni del comitato
Art. 3.  Composizione, nomina e durata in carica
Art. 4.  Incompatibilità
Art. 5.  Decadenza
Art. 6.  Dimissioni
Art. 7.  Comunicazioni
Art. 8.  Funzioni del presidente
Art. 9.  Norme regolamentari e codice etico
Art. 10.  Indennità di funzione e rimborsi
Art. 11.  Aspettative e permessi
Art. 12.  Funzioni proprie
Art. 13.  Funzioni delegate
Art. 14.  Modalità di esercizio delle funzioni
Art. 15.  Programmazione, relazioni e pubblicità delle attività del comitato
Art. 16.  Struttura di supporto e dotazione organica
Art. 17.  Disciplina contabile
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)
Art. 20.  Abrogazioni


§ 1.3.24 - L.P. 16 dicembre 2005, n. 19.

Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni

(B.U. 27 dicembre 2005, n. 52).

 

Art. 1. Finalità

     1. Per assicurare a livello provinciale le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

 

     Art. 2. Natura e funzioni del comitato

     1. Il comitato è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     2. Il comitato svolge attività di consulenza, di supporto, di eventuale proposizione e di garanzia per la Provincia in relazione alle funzioni ad essa spettanti nel campo della comunicazione, in base allo Statuto speciale e nell'ambito delle disposizioni normative statali e provinciali, anche in recepimento delle disposizioni comunitarie.

     3. Il comitato, oltre alle funzioni di cui all'articolo 12 e alle funzioni delegate, esercita le funzioni conferitegli da disposizioni legislative statali e provinciali.

 

     Art. 3. Composizione, nomina e durata in carica

     1. Il comitato è composto da cinque componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo, nel settore della comunicazione.

     2. Il presidente del comitato è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio provinciale. Gli altri quattro componenti sono nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta nominato il più anziano d'età.

     3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Al suo rinnovo si provvede secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). I componenti del comitato non sono immediatamente rieleggibili.

     4. In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente o di un componente del comitato il Consiglio provinciale, preso atto delle dimissioni, nomina il nuovo presidente o il nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo presidente o componente resta in carica fino alla scadenza del comitato.

 

     Art. 4. Incompatibilità

     1. La carica di componente del comitato è incompatibile con le seguenti cariche o condizioni:

     a) componente del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     b) componente del Governo;

     c) presidente di regione, assessore regionale, consigliere regionale;

     d) presidente di provincia autonoma o di giunta provinciale, assessore provinciale, consigliere provinciale;

     e) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale;

     f) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico nominati dal Governo, dal Parlamento, dai consigli o dalle giunte regionali, provinciali o comunali;

     g) titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

     h) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello statale o locale;

     i) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera h);

     j) dipendente della Provincia autonoma di Trento o del Consiglio provinciale, o dipendente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o del Consiglio regionale.

     2. Ciascun componente del comitato comunica tempestivamente al presidente del comitato e al Presidente del Consiglio provinciale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità. Se l'incompatibilità riguarda il presidente del comitato la comunicazione è rivolta al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

 

     Art. 5. Decadenza

     1. I componenti del comitato decadono dall'incarico:

     a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

     b) qualora sussista una causa d'incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

     2. Il Presidente del Consiglio provinciale contesta l'esistenza delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che ha l'obbligo di comunicare l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del comitato e l'esistenza di altre cause di decadenza, se ne è a conoscenza.

     3. Il Presidente del Consiglio provinciale, entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio provinciale archivia il procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente o sia stata rimossa; negli altri casi propone al Consiglio provinciale l'adozione del provvedimento di decadenza.

 

     Art. 6. Dimissioni

     1. Le dimissioni dei componenti del comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato, al Presidente del Consiglio provinciale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 7. Comunicazioni

     1. Il Presidente del Consiglio provinciale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta costituzione del comitato, nonché le variazioni nella sua composizione.

     2. Dell'avvenuta costituzione del comitato, nonché delle variazioni nella composizione, è pubblicato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. Funzioni del presidente

     1. Il presidente del comitato:

     a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

     c) cura i rapporti con gli organi provinciali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli altri soggetti con i quali il comitato ha rapporti nell'esercizio delle sue funzioni.

     2. Il presidente del comitato è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal componente del comitato più anziano d'età.

 

     Art. 9. Norme regolamentari e codice etico

     1. Col voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti il comitato approva il suo regolamento interno, che disciplina:

     a) l'organizzazione e il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori o istruttori ai suoi membri;

     b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

     c) la disciplina per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa delle attività del comitato, nel rispetto di questa legge.

     2. Il comitato approva, all'unanimità, un codice etico che regola la deontologia dei suoi componenti, dipendenti e consulenti.

 

     Art. 10. Indennità di funzione e rimborsi

     1. Al presidente del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 50 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, spettante ai consiglieri provinciali.

     2. Ai componenti del comitato è attribuita un'indennità lorda mensile di funzione pari al 15 per cento dell'indennità mensile, con esclusione della diaria, spettante ai consiglieri provinciali.

     3. Se il presidente del comitato è assente o impedito nelle sue funzioni per oltre due mesi consecutivi al componente più anziano del comitato che sostituisce il presidente spetta, a decorrere dal sessantunesimo giorno di sostituzione, l'indennità di funzione prevista per il presidente. Con pari decorrenza cessa di essere corrisposta l'indennità di funzione al presidente.

     4. Ai componenti del comitato che, su incarico del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza è corrisposto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri provinciali. Nessuna indennità di trasferta e nessun rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni di carica.

 

     Art. 11. Aspettative e permessi

     1. Il presidente e i componenti del comitato, se sono lavoratori dipendenti, hanno diritto ai periodi di aspettativa e ai permessi previsti dalle disposizioni statali e provinciali in materia.

     2. Il Consiglio provinciale assume a proprio carico gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi al presidente e ai componenti del comitato collocati in aspettativa o che usufruiscono di permessi, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro.

 

     Art. 12. Funzioni proprie

     1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

     a) in materia radiotelevisiva:

     1) fornisce consulenza alla Provincia, in particolare per quanto riguarda i compiti attribuiti in questo settore alle regioni e province autonome;

     2) formula proposte alla società concessionaria pubblica ed alle emittenti locali in merito a programmazioni radiofoniche e televisive provinciali che possano essere trasmesse sia in ambito statale che provinciale, tenendo i necessari rapporti con la sede provinciale della società concessionaria pubblica e con le emittenti locali;

     3) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, decidendo sulle relative domande in conformità con la normativa statale; a tale scopo il comitato può adottare, nel rispetto della normativa statale, un regolamento contenente le disposizioni per l'accesso alle trasmissioni provinciali;

     4) definisce i contenuti delle forme di collaborazione tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica e le realtà culturali e informative della provincia, nonché i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica, la Provincia ed i concessionari privati in ambito locale;

     5) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, i pareri richiesti in materia radiotelevisiva dagli organi della Provincia;

     6) esercita le attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale;

     b) in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione:

     1) formula pareri, proposte, orientamenti e indicazioni agli organi provinciali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, oppure adottino o intendano adottare provvedimenti sulle stesse materie; gli organi provinciali sono tenuti ad acquisire i pareri espressi dal comitato;

     2) formula proposte di parere sullo schema del piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione degli impianti;

     3) esprime parere alle commissioni consiliari sui progetti di legge provinciali che disciplinano questioni rientranti nel settore delle comunicazioni;

     c) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto delle normative statale e provinciale relative ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e alla verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati;

     d) esercita le funzioni in materia di pubblicità e di propaganda elettorale, previste dalla legislazione statale e provinciale;

     e) esercita altre funzioni ai sensi delle normative statale e provinciale e dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     2. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato concorre alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

 

     Art. 13. Funzioni delegate

     1. Il comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare il coordinamento dei compiti ad essa affidati.

     3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Provincia, dal Pre sidente del Consiglio provinciale e dal presidente del comitato. Nelle convenzioni sono specificate le funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio.

 

     Art. 14. Modalità di esercizio delle funzioni

     1. Per svolgere le sue funzioni il comitato si avvale dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il comitato può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità, ai sensi della normativa vigente in materia.

 

     Art. 15. Programmazione, relazioni e pubblicità delle attività del comitato

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il comitato trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che lo comunica all'Ufficio di presidenza, e al Presidente della Provincia il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato trasmette al Presidente del Consiglio provinciale, che li comunica all'Ufficio di presidenza, al Presidente della Provincia e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale e sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) il rendiconto sulla gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio provinciale.

     3. D'intesa con il Presidente del Consiglio provinciale il comitato rende pubblici il suo programma di attività e la relazione sul sistema delle comunicazioni.

 

     Art. 16. Struttura di supporto e dotazione organica

     1. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente del comitato, l'Ufficio di presidenza del Consiglio individua la struttura di supporto del comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato.

     2. La dotazione organica della struttura di supporto del comitato è determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio provinciale e previa intesa con il presidente del comitato.

     3. Previo accordo fra Presidente del Consiglio provinciale e Presidente della Provincia, per lo svolgimento di compiti predefiniti il comitato può avvalersi di personale della Provincia, messo a disposizione dalla Giunta provinciale. Agli stessi fini il comitato può avvalersi di personale di enti funzionali della Provincia, messo a disposizione da essi.

     4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comitato può avvalersi, per le finalità e nell'ambito delle previsioni di spesa del programma di attività, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

     Art. 17. Disciplina contabile

     1. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni del comitato.

     2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e finalizzate all'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione del Consiglio provinciale.

     3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma di attività e dello stanziamento previsto sui corrispondenti capitoli di bilancio, il comitato ha autonomia gestionale e operativa.

     4. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del comitato è disciplinata dal regolamento interno del comitato. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

     1. Il Consiglio provinciale elegge il Comitato provinciale per le comunicazioni e il suo presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il comitato eletto in sede di prima applicazione di questa legge dura in carica fino alla scadenza della legislatura in corso.

     2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato, il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla vigente legislazione.

     3. Fino all'adozione dei provvedimenti sulla struttura di supporto del comitato e sulla relativa dotazione organica il comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

     4. Fino all'adozione del regolamento interno del comitato restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni già vigenti per il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

 

     Art. 19. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

     1. All'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, le parole: "nonché il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni".

     2. Questo articolo entra in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato.

 

     Art. 20. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta prima costituzione del comitato, sono abrogati:

     a) la legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi);

     b) l'articolo 7, comma 1, lettere yy) e zz), della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).