§ 6.3.92 - L.R. 22 settembre 1998, n. 10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/09/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...]
Art. 2.      1. La spesa da porre a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1994/1999 della Calabria - Sottoprogramma 5 Valorizzazione risorse umane, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000
Art. 4.      1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e [...]
Art. 10.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.500.000.000
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio 1998 la spesa di lire 1.300.000.000
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire [...]
Art. 22.      1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di [...]
Art. 27.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.000.000.000
Art. 28.      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire [...]
Art. 31.      1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980 n. 25 - è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000
Art. 34.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 37.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli [...]
Art. 37 bis.      1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446 - non si applica la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine [...]
Art. 37 ter.      1. I fondi iscritti sui capitoli 2322208, 2322212 e 2322219, al netto delle somme ancora occorrenti per la concessione di buoni casa a favore dei beneficiari già individuati negli elenchi [...]
Art. 37 quater.      1. Al fine di potenziare le attività di ricerca delle tre Università calabresi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 1998 e previe specifiche convenzioni, un [...]
Art. 38.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 39.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 40.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 41.      1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed [...]
Art. 42.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 747.362.609.052 nel triennio 1998/2000, di cui lire 719.062.609.052 a carico del [...]
Art. 43.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.92 - L.R. 22 settembre 1998, n. 10. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(B.U. n. 86 del 30 settembre 1998).

 

RUBRICA 1^

SERVIZI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 650.000.000.

     2. La maggiore assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata al Comune di Crotone per la copertura delle spese sostenute per la celebrazione del referendum consultivo sull'insediamento dell'industria di sali di cromo denominata Stoppani-Crotone, da rendicontare ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 «Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

     5. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Società Consortile BIC Calabria, partecipata della Regione Calabria, al fine di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles, utilizzando sede e strutture della Società Consortile BIC Calabria medesima, per intrattenere rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, fermo restando la responsabilità delle istituzioni regionali in ordine alle attività da svolgere.

     6. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1002113 della spesa del bilancio 1998.

     7. Al fine di potenziare l'organizzazione delle strutture regionali cui è affidata la gestione dei Programmi Operativi Comunitari della Calabria 1994-1999 - per garantire una efficace ed efficiente attuazione dei programmi medesimi, anche in termini di accelerazione della relativa spesa - il personale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, non impiegato nella realizzazione di programmi formativi per carenza di attività è temporaneamente destinato in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, primo comma, della stessa legge 16/3/1990, n. 15, alle anzidette strutture fino alla completa copertura dei relativi organici per come previsti dalla vigente normativa regionale.

     8. Al fine di agevolare la gestione delle spese anticipate dalla Regione o a carico della stessa per le attività inerenti alle cause affidate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, l'effettuazione di tali spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 e del relativo regolamento. A tal fine il Segretario dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro può essere funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, ultimo comma, della legge regionale 22/5/1978, n. 5.

     9. [2].

 

     Art. 2.

     1. La spesa da porre a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1994/1999 della Calabria - Sottoprogramma 5 Valorizzazione risorse umane, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo, è prevista, per l'anno 1998, salvo variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

     2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1998, salvo variazioni, in lire 13.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

     3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico- pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 22.000.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     4. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori della Regione in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura della Regione.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, valutato in lire 100.000.000 per l'anno 1998, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1002114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

RUBRICA 2^

TERRITORIO

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, graduati in rapporto alla estensione e alla rilevanza turistica delle spiagge stesse. Alla erogazione dei contributi si provvede con le procedure di cui all'art. 19 della legge 10/11/1975, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

     5. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 4.

     1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

     2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 Legge 14 febbraio 1992, n. 225)», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società «Stretto di Messina S.p.A.» - ai sensi dell'art. 1 della legge 17/12/1971, n. 1158 e dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 5.152.500.000, con allocazione al capitolo 2222202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 3.

     5. Per il completamento dell'impianto di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 482.953.070, con allocazione al capitolo 2132209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 155.945.766.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 1998 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

     5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 «Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.000.000.000.

     6. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300.000.000 alla Comunità Montana «Destra Crati» di Acri per la progettazione esecutiva della strada Sibari-Sila, con allocazione al capitolo 2221217 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     7. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     8. Al fine di realizzare il «Progetto Calabria Giubileo del 2000» di cui all'accordo di programma stipulato tra la Regione Calabria e la Conferenza Episcopale Calabra - ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge 7/8/1997, n. 270 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 17/9/1997 - è autorizzata per il triennio 1998-2000 la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, di cui lire 7.000.000.000 a carico del bilancio 1998, con allocazione al capitolo 2233216 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     9. Al fine di consentire ai Comuni in stato di dissesto finanziario - ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77 - la copertura della quota a proprio carico per accedere ai fondi comunitari inerenti alla Misura 3.2 «Infrastrutture Produttive» del Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 della Calabria, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 con allocazione al capitolo 2233218 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 sono destinati con deliberazione della Giunta regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo pari a quello dell'anno 1997 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione. A valere sullo stanziamento di cui al medesimo capitolo 2323201 la somma di lire 1.000.000.000 è destinata al pagamento di spese inerenti all'anno 1997.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

     5. Per le finalità di cui al Titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di Lire 17.500.000.000 per la realizzazione di progetti socialmente utili, con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1998 [3].

     6. [4].

     7. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Squillace un contributo straordinario di lire 300.000.000, soggetto a rendicontazione, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Squillace, con allocazione al capitolo 2323222 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 7.

     1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1998, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa, sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1998.

     2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 «Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 164.000.000.000.

     3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, inerente al «Fondo regionale per la montagna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     4. La dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, è stabilita per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998.

     5. Al fine di consentire una più celere utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, la Giunta regionale è autorizzata fino al 31/12/1999 ad approvare - in deroga alla vigente normativa regionale in materia - tutti i programmi relativi ai vari settori dell'Edilizia Residenziale Pubblica stessa, previo parere della competente Commissione consiliare. Qualora la Commissione non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta stessa, il parere si intende favorevolmente acquisito [5].

     6. Fino alla stessa data del 31/12/1999 di cui al precedente comma, la Giunta regionale è altresì autorizzata a svolgere direttamente le attività previste dall'art. 1, lett. a) e b) della legge regionale 15/1/1980, n. 1, informandone il Consiglio regionale.

     7. La Giunta regionale, alla fine di ciascun semestre, è tenuta, per il tramite dell'Assessore regionale delegato al ramo, ad informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi approvati ai sensi del precedente comma 5, sui motivi di eventuali ritardi e sui rimedi che intende adottare.

     8. [6].

     9. [7].

     10. [8].

     11. Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1998, per un ammontare complessivo di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 [9].

 

RUBRICA 3^

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000.

     4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 «Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.

     5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante «Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 10.000.000.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Vibo Valentia un contributo di lire 150.000.000 per lo svolgimento della manifestazione «Costumi tradizionali. Palio di Diana», con allocazione al capitolo 3132152 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagnara Calabra la somma di lire 40.000.000 a titolo di contributo per lo svolgimento della manifestazione «Sagra del pesce spada», con allocazione al capitolo 6133120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ardore un contributo di lire 120.000.000 per la realizzazione della copertura di un campo da tennis, con allocazione al capitolo 3314206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 [10].

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 120.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 «Istituzione Progetto Donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 600.000.000.

     3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.

     6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 130.000.000.

     7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000.

     8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 20.000.000.

     9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

     10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa

di lire 300.000.000.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

     12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 «Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

     13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995 n. 20 «Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300.000.000.

     14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 «Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

     15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 «Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 40.000.000.

     16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 «Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 35.000.000.

     17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 «Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000.

     18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 «Contributo all'Associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 35.000.000.

     19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 «Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 100.000.000.

     20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 «Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 35.000.000.

     21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 «Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

     22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 «Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 550.000.000, di cui lire 50.000.000 per attività inerenti all'anno 1997.

     23. Per l'attuazione del programma di formazione teatrale in Calabria per il biennio 1998-1999, da realizzarsi in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, in attuazione del decreto del Ministro dello Spettacolo del 16/1/1998, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132143 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     24. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 2, la somma di lire 200.000.000, è destinata alle seguenti iniziative:

     - lire 100.000.000 all'«Associazione donne contro la mafia e la violenza di ogni tipo» di Reggio Calabria per l'attività propria dell'associazione e per la gestione della casa accoglienza per donne maltrattate denominata «Universa»;

     - lire 50.000.000 per l'organizzazione del premio di letteratura «Donne Mediterraneo Proserpina»;

     - lire 50.000.000 per l'attività dell'«Unione Donne Italiane» di Reggio Calabria.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 «Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 350.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 33.400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

     4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 150.000.000.

     5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1998 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.000.000.000.

     2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza.

     3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 del D.P.R. 30/12/1995 «Piano di Sviluppo dell'Università per il 1994-1996», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 1998 di lire 300.000.000 all'Università degli Studi di Catanzaro, costituita con decreto 29/12/1997 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con allocazione al capitolo 3313123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - per garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività amministrative ed accademiche della stessa Università, con particolare riguardo al reperimento e ristrutturazione dei locali da destinare alla Facoltà di Giurisprudenza [11].

     4. Al fine di concorrere alla salvaguardia del territorio e alla prevenzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università della Calabria con sede in Arcavacata di Rende (CS), un contributo di lire 120.000.000 - con allocazione al capitolo 3313124 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - per garantire l'organizzazione e lo svolgimento del Corso sperimentale di specializzazione in materia geologica.

     5. Per la realizzazione del progetto «Master europeo biennale sull'Energia», finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato alla formazione e specializzazione nel settore dell'energia di giovani laureati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Superiore Energia e Ambiente, con sede in Feroleto Antico (CZ), un contributo di lire 500.000.000 per il biennio 1999-2000, quale cofinanziamento corrispondente alla misura del 25 per cento del costo complessivo del progetto.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Catanzaro un contributo di lire 140.000.000 per l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli di nazionalità albanese, iscritti ai corsi di diploma universitario della facoltà di Medicina e Chirurgia, con allocazione al capitolo 3313128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.500.000.000.

     2. Al fine di assicurare l'attuazione dei corsi di diploma universitario da parte delle Facoltà dell'Università degli Studi di Catanzaro, regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università medesima un contributo annuo nella misura massima di lire 120.000.000 per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di durata del corso stesso, nell'ambito dell'autorizzazione della spesa complessiva massima per il triennio 1998-2000 di lire 7.200.000.000, di cui lire 2.400.000.000 a carico del bilancio 1998, con allocazione al capitolo 3313125 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.740.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

     4. Al fine di garantire il completo finanziamento del progetto inerente all'ammodernamento della funivia Tasso-Monte Curcio di Camigliatello Silano e consentire l'immediato appalto dell'opera, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 l'ulteriore spesa di lire 2.275.000.000, con allocazione al capitolo 6133203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1 la somma di lire 240.000.000 è destinata alle squadre di calcio militanti nel campionato nazionale dilettanti.

 

RUBRICA 4^

SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800.000.000, di cui lire 300.000.000 inerenti all'anno 1997.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

     3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 «Provvidenza in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) della Calabria un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo 4231102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

     2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4/3/1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 [12].

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 52.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante «Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 400.000.000.

     4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1998, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 120.000.000 all'Istituto «S. Rita da Cascia» di Montalto Uffugo, soggetto a rendicontazione, per la realizzazione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti e delle strutture secondo la vigente normativa, con allocazione al capitolo 4331202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     6. [13].

     7. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 4211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, la somma di lire 1.150.000.000 è destinata all'attuazione della legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio 1998 la spesa di lire 1.300.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 646.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 «Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000.

 

RUBRICA 5^

AGRICOLTURA

 

     Art. 21.

     1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui all'art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.068.836.482, di cui lire 491.617.482 per competenze relative all'anno 1996.

     2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 22.

     1. Per le iniziative di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.000.

     2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 4.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 750.000.000.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.500.000.000, di cui lire 900.000.000 per anni precedenti.

     2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

     4. [14].

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 64.500.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1998, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1997.

     4. Al fine di assicurare per l'anno 1998 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) è autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

     5. Per l'attuazione di progetti di ricerca nel campo agroalimentare, da realizzare per il tramite del Centro Agroalimentare Calabria SpA di Lamezia Terme - società partecipata dagli enti strumentali regionali ARSSA, AFOR e FINCALABRA SpA - utilizzando anche la Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari di Reggio Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 5112201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.150.000.000, di cui lire 2.000.000.000 da destinare al finanziamento del progetto inerente al comparto «carne».

     2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000.

     3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.581.553.500, da destinare prioritariamente alla liquidazione dei danni relativi agli anni pregressi.

     4. [15].

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300.000.000.

     2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 «Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 150.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.500.000.000.

 

     Art. 27.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.000.

     3. Al fine di garantire la funzionalità delle opere di bonifica e per migliorare le attività di manutenzione e di ripristino della rete di colo, la Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica sulla base di programmi o richieste urgenti di intervento.

     4. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 9 «Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.200.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     6. [16].

 

     Art. 28.

     1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire

8.000.000.000.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000.

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 400.000.000.

     4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 7.300.000.000.

 

RUBRICA 6^

ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000, di cui lire 600.000.000 per debiti pregressi.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 150.000.000 all'ASI di Cosenza a titolo di partecipazione alle spese per consumo di energia elettrica inerente ai propri compiti di istituto, con allocazione al capitolo 6122105 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1998.

     3. Al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi relativi al debito contributivo maturato a tutto il 31 dicembre 1997, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli apprendisti artigiani, la Regione concorre nella misura complessiva di lire 43.246.000.000 ripartita in dieci annualità di lire 4.325.000.000 ciascuna a decorrere dall'anno 1998, allocate al capitolo 8049301 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 9, della legge 27/12/1997, n. 449 e dalla tabella A allegata alla stessa legge.

     4. A decorrere dall'anno 1998 la Regione concorre al pagamento degli oneri contributivi per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli apprendisti artigiani nella misura di lire 2.611.000.000, con allocazione al capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 al Comune di Cetraro per lo svolgimento della seconda edizione della «Fiera del mare», con allocazione al capitolo 6132105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 31.

     1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980 n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

     2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società consortile per azioni BIC Calabria (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.850.000.000, con allocazione al capitolo 6121203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 2.

     4. Per la realizzazione dei centri di incubazione e di servizi per PMI da localizzare nelle aree di sviluppo industriale di Crotone, Rosarno, Corigliano e Vibo Valentia - ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 - è autorizzata per il triennio 1998-2000 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, con allocazione al capitolo 6122218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     5. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto, è autorizzata a partecipare, nella misura massima del 20 per cento, al capitale sociale della società «Locride Sviluppo SpA» inerente all'attuazione del patto territoriale per lo sviluppo della Locride.

     6. Per la finalità di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6121206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui ai precedenti commi 5 e 6.

     8. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello statuto, è autorizzata a partecipare - per il tramite della Fincalabra SpA

- nella misura massima del 50 per cento, al capitale sociale della

costituenda società per lo Sviluppo del Mediterraneo (SVIMED) SpA.

     9. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6121207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     10. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui ai precedenti commi 8 e 9.

     11. Per il finanziamento di interventi in favore della società Legnochimica SpA, rivolti all'aumento del capitale sociale della società medesima, ad operazioni di venture capital e alla concessione di garanzie fidejussorie secondo il relativo piano finanziario, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla società Fincalabra SpA per il biennio 1998/1999 la somma complessiva di lire 4.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1998, con allocazione al capitolo 6121208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

     13. Per la sottoscrizione da parte della Fincalabra SpA di quota del capitale sociale della costituenda Società «Cellulosa 2000 Spa» - ai sensi della legge regionale 12/8/1996, n. 24 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6121205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.300.000.000.

     2. Al fine di concorrere alla prevenzione del fenomeno dell'usura è istituito il «fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura», con la dotazione per l'esercizio finanziario 1998 di lire 2.000.000.000 allocata al capitolo 6122106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 [17].

     3. Lo stanziamento di cui al precedente comma 2 è destinato alle seguenti iniziative:

     a) lire 1.500.000.000 per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

     b) lire 500.000.000 per contributi alle fondazioni ed associazioni operanti in Calabria inserite negli elenchi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315 secondo le modalità previste dall'articolo 4 dello stesso decreto [18].

     4. La gestione della somma di cui alla lettera a) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell'Assessorato all'Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell'importo del mutuo concesso ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Per usufruire dei contributi i soggetti interessati devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza corredata del contratto di mutuo stipulato ai sensi della citata legge n. 108/96 e successive modificazioni [19].

     5. La gestione delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell'Assessorato all'Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ritenuto ammissibile. Per usufruire dei contributi le Fondazioni ed Associazioni operanti nel territorio regionale devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

     a) l'ammontare del contributo richiesto;

     b) il numero del c/c bancario sul quale accreditare il contributo;

     c) copia delle convenzioni in atto con gli Istituti di credito per la prestazione delle garanzie e per le finalità previste dall'articolo 15, comma 6, della legge n. 108/96 e successive modificazioni;

     d) il rendiconto relativo all'ultimo anno, regolarmente approvato [20].

     6. Le elargizioni da parte delle Fondazioni ed Associazioni possono essere concesse anche a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive individuate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 della medesima legge [21].

     7. Le Fondazioni ed Associazioni sono tenute alla rendicontazione annuale delle attività svolte che saranno oggetto di apposita relazione al Consiglio regionale da parte dell'Assessore all'Industria, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione [22].

     8. L'Assessorato all'Industria, nelle more della definizione del procedimento per la concessione del contributo di cui sopra, può concedere una provvisionale nella misura massima del 25 per cento del piano finanziario presentato dalla vittima dell'usura o dai suoi eredi, per il rilancio dell'attività produttiva [23].

     9. L'istanza va presentata all'Assessorato all'Industria, dopo la presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura competente, per ottenere il mutuo ex art. 14 della Legge n. 108/96 [24].

     10. L'Assessorato all'Industria, sulla base degli elementi istruttori forniti dalla Prefettura competente per territorio, procederà all'elargizione nella misura indicata al precedente comma 8 [25].

     11. In attesa del riordino organico della materia nell'esercizio finanziario 2000, la provvisionale sarà corrisposta, secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento di bilancio [26].

     12. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 3, lett. a), la somma di lire 500.000.000 è destinata ai soggetti danneggiati da attività estorsive, a titolo di contributi, nella misura massima del 30 per cento del danno patrimoniale subito e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dal relativo regolamento di esecuzione [27].

     13. La domanda per la concessione del contributo, previsto al precedente comma 12, va inoltrata all'Assessorato all'Industria, previa presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura competente per ottenere l'elargizione di cui alla citata Legge 23 febbraio 1999, n. 44 e al relativo regolamento di esecuzione [28].

     14. L'Assessorato all'Industria, sulla base degli elementi istruttori favorevoli forniti dalle Prefetture competenti per territorio, procederà alla erogazione del contributo nella misura e secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi 12 e 13 [29].

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 «Associazioni turistiche pro-loco» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

     2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.200.000.000.

     4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

     5. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di lire 1.800.000.000 è destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso società sportive impegnate in campionati nazionali di serie A (pallavolo- basket-calcio a 5), serie B (calcio-basket-pallavolo) e serie C (calcio).

     6. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di lire 200.000.000 è destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso le società di basket maschile di serie C1.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente alla realizzazione dei progetti di adeguamento, ammodernamento, ristrutturazione o revisione degli impianti di risalita di Camigliatello Silano e di Lorica finanziati rispettivamente per lire 6.850.000.000 e lire 1.000.000.000.

     3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in complessive lire 7.850.000.000, si provvede:

     - quanto a lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 6133203, già impegnate e riportate tra i residui passivi perenti nel bilancio 1998;

     - quanto a lire 4.850.000.000 a carico del capitolo 2134210, già impegnate e riportate a residuo passivo nel bilancio 1998.

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.900.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 7.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);

     c) lire 300.000.000 per contributi in conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa);

     d) lire 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per favore l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa);

     e) lire 750.000.000 per contributi ai soggetti destinatari di cui all'art. 2, lett. d), per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 37.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201-2211103-2211206-3312101-3313102-3313110-3313115-4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101.

     4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 [30].

     5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata.

     6. [31].

     7. Restano validi gli atti adottati successivamente all'entrata in vigore della legge 15/5/1997, n. 127, purché non rientranti fra quelli da sottoporre a controllo a norma delle disposizioni di cui al precedente comma 6.

     8. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 5/8/1992, n. 12 è abrogato.

     9. [32].

     10. [33].

     11. [34].

     12. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'indennità da corrispondere ai membri del Collegio dei revisori dei conti degli Enti strumentali della Regione - A.FO.R., A.R.S.S.A. ed EDIS - è commisurata al trenta per cento degli emolumenti previsti per i Presidenti dei corrispettivi Consigli di amministrazione. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del dieci per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti [35].

     12 bis. Ai componenti supplenti del Collegio dei revisori, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, spetta una indennità nei limiti del cinquanta per cento dell'indennità attribuita ai componenti effettivi [36].

     13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 e dall'articolo 4, penultimo comma, del Regolamento regionale 4 maggio 1990, n. 1, la Giunta regionale, su istanza presentata entro il 31 marzo 1999, può concedere - previo parere del competente nucleo di valutazione, che si intende favorevolmente acquisito trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza - il prolungamento dei tempi fino al termine massimo del 31 dicembre 1999 per la realizzazione delle iniziative inerenti ai piani trimestrali relativi agli anni 1988 e 1989.

     14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Montana «Aspromonte Orientale» di Bovalino un contributo straordinario di lire 600.000.000 quale concorso al risanamento finanziario della Comunità Montana medesima, con allocazione al capitolo 2232103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 37 bis.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446 - non si applica la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22/6/1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito elencati:

     n. 7/3 autorizzazione igienica sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale degli esercizi per la somministrazione di bevande;

     n. 8 autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte;

     n. 9 autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili;

     n. 11 autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo, degli integratori e degli integratori medicinali per mangimi;

     n. 12 autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata;

     n. 13 autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali;

     n. 19 autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;

     n. 20 autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciate agli insediamenti diversi da quelli abitativi;

     n. 21 autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi;

     n. 24 deliberazione relativa a fiere e mercati;

     n. 24 bis autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge n. 112/91);

     n. 25 licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore;

     n. 27 abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi;

     n. 31 autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze;

     n. 34 autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata di interesse regionale;

     n. 35 concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivia) d'interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose;

     n. 36 licenza di impianto di funicolari aeree o teleferiche di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria;

     n. 37 licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;

     n. 38 concessione di filovia, di interesse regionale;

     n. 40 concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto di merci;

     n. 42 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o cose;

     n. 43 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici;

     n. 44 autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna per trasporto, di rimorchio o di traino non compresi nei numeri precedenti;

     n. 45 autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione [37].

     2. Al fine di agevolare l'accesso degli enti locali al fondo rotativo per la progettualità - di cui all'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28/12/1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni - per l'ottenimento di anticipazioni inerenti alla predisposizione di progetti di interesse regionale valutati e selezionati dalla Giunta regionale in conformità ai programmi della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

     a) la concessione delle anticipazioni agli enti locali, a valere sul fondo rotativo per la progettualità, è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali stessi, oltre la documentazione già prevista dalle disposizioni della Cassa Depositi e Prestiti, di una certificazione da parte della Regione attestante che il progetto per il quale si chiede l'anticipazione è di interesse regionale e già ammesso a contribuzione per la restituzione dell'anticipazione stessa;

     b) l'obbligo dell'ente locale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per la restituzione dell'anticipazione è indipendente dall'obbligo della Regione relativo al corrispondente contributo riconosciuto all'ente locale medesimo;

     c) la Regione trasferisce all'ente locale il contributo corrispondente alla anticipazione qualora, alla scadenza dell'obbligazione assunta dall'ente locale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, il progetto relativo non sia stato nel frattempo finanziato dalla Regione o altro ente pubblico;

     d) l'ammontare complessivo delle anticipazioni a valere sul fondo rotativo per la progettualità, oggetto della Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti, non può superare la somma di lire 30 miliardi e può essere ricostituita a mano a mano che i relativi progetti vengono finanziati.

     3. Per le spese inerenti ai progetti già finanziati a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1989/1993 della Calabria, la cui materiale erogazione non è stata effettuata dal beneficiario finale entro la data ultima di proroga del 31/12/1997, le stesse possono essere autorizzate dalla Giunta regionale dopo tale data a condizione che ne venga comunque garantita la copertura finanziaria e che i progetti medesimi siano stati totalmente o parzialmente sostituiti, nell'ambito della misura o del sottoprogramma - con altri equivalenti della stessa natura, già realizzati, nel periodo indicato, a carico di canali diversi di finanziamento - in sede di rendicontazione della spesa medesima alla Commissione europea, secondo la vigente normativa comunitaria. In sede di rendicontazione della spesa alla Commissione europea, possono altresì essere inclusi progetti coerenti con il POP 1989/1993 anche se il contributo già concesso supera la misura del 50 per cento prevista dal programma stesso ma comunque non superiore al massimo consentito dai regolamenti comunitari. I finanziamenti relativi a progetti posti a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1989/1993 della Calabria, per i quali alla data del 31/12/1997 non è stato assunto alcun impegno giuridicamente vincolante da parte del soggetto attuatore, sono revocati e riprogrammati.

     4. Il contributo di lire 2.500.000.000, previsto al capitolo 6211202 del bilancio di previsione 1990 e già assegnato e trasferito al Comune di Crotone con deliberazione della Giunta regionale n. 1285 del 29/3/1990, per l'acquisto del Centro Commerciale costruito in località Tufolo, è riprogrammato con destinazione allo stesso Comune di Crotone per il trasferimento e la ristrutturazione del Mercato Centrale sito in Piazza Pitagora e del mercatino sito in Via G. Tellini. Il Comune di Crotone è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento riprogrammato.

     5. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, è prorogato al 31 dicembre 1998 [38].

     6. [39].

     7. [40].

     8. [41].

     9. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale non compatibili con le disposizioni di cui al precedente comma 8.

     10. La legge regionale 23/12/1996, n. 42 è abrogata.

 

     Art. 37 ter.

     1. I fondi iscritti sui capitoli 2322208, 2322212 e 2322219, al netto delle somme ancora occorrenti per la concessione di buoni casa a favore dei beneficiari già individuati negli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale 13/1/1995, n. 3 (edizione straordinaria), sono destinati alla concessione di contributi individuali (ex buoni casa) per l'acquisto e/o il recupero della prima abitazione. A tal fine la Giunta regionale provvederà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di apposito bando di concorso, individuando nuovi limiti di finanziamento e procedure che consentano la sollecita erogazione dei contributi.

     2. La legge regionale 16/1/1985, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui all'articolo 11 della legge regionale 24/2/1979, n. 2.

     3. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 24/2/1979, n. 2 sono assegnati in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto.

     4. Il reddito massimo previsto dal comma 1 - lett. f) - dell'articolo 6 della legge regionale 16/1/1985, n. 3 deve intendersi adeguato secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/11/1996, n. 32 e successive modificazioni.

     5. [42].

     6. [43].

     7. [44].

     8. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione, di occupazione temporanea e di dichiarazione d'urgenza per pubblica utilità, compresi gli atti preparatori - già previste dall'articolo 53 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 - è delegato ai Presidenti dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, per le opere ed i lavori la cui esecuzione è di competenza o è affidata ai Consorzi medesimi.

     9. [45].

     10. [46].

     11. E' istituito il ruolo unico regionale nel quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria, inquadrati nel livello retributivo funzionale di appartenenza, ad eccezione dei dipendenti appartenenti al ruolo del Consiglio Regionale, istituito con legge regionale 2 maggio 1991, n. 5. Le disposizioni contenute nelle leggi della Regione Calabria che istituiscono ruoli speciali cessano di avere efficacia.

     12. A decorrere dall'1/1/1999 il valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del Comune di Crotone o nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio corrisposti alla Regione Calabria - ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - sono devoluti interamente al Comune di Crotone medesimo che è tenuto a destinarli agli interventi previsti dallo stesso decreto legislativo. L'erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato dal Comune stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale [47].

 

     Art. 37 quater.

     1. Al fine di potenziare le attività di ricerca delle tre Università calabresi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 1998 e previe specifiche convenzioni, un contributo annuo di lire 800.000.000 all'Università degli Studi di Cosenza, di lire 600.000.000 all'Università degli Studi di Catanzaro e di lire 600.000.000 all'Università degli Studi di Reggio Calabria.

     2. Per le attività di ricerca di cui al precedente comma è autorizzata per il triennio 1998-2000 la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, con allocazione al capitolo 3313126 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio 1998.

     3. Al fine di allargare le conoscenze in materia di politica comunitaria e potenziare l'organizzazione delle strutture cui è affidata l'attuazione dei programmi operativi comunitari della Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000 per il finanziamento di stages per giovani laureati calabresi presso gli organismi dell'Unione Europea, con allocazione al capitolo 3313127 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 260.000.000 al comune di Santa Severina per l'attuazione della convenzione, inerente alla gestione del castello, tra Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Cosenza, comune di Santa Severina, Regione Calabria e Provincia di Crotone, con allocazione al capitolo 3131206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     5. Al fine di consentire l'acquisizione dell'area dell'ex zuccherificio di Strongoli, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'ARSSA un ulteriore contributo di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122214 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Borgia un contributo di lire 150.000.000 per la valorizzazione del Parco archeologico di Scolacium, con allocazione al capitolo 3131207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo di lire 300.000.000 per il completamento dell'acquisto di macchine per la manutenzione stradale, con allocazione al capitolo 2221218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000.000.000 al comune di Civita per la realizzazione del progetto integrato per la ricostruzione del «Ponte del diavolo», con allocazione al capitolo 2221219 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Aiello Calabro un contributo di lire 400.000.000 per il completamento della strada di collegamento Aiello Calabro-Campora San Giovanni (tratto fiume Oliva), con allocazione al capitolo 2221220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'A.I.L. (Associazione italiana contro le leucemie) un contributo di lire 400.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare al Centro di accoglienza gratuita per i congiunti dei malati, con allocazione al capitolo 4231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     11. Al fine di consentire ai comuni la realizzazione di progetti inerenti all'illuminazione di zone rurali è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2321212 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Scilla un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione del progetto inerente alla sistemazione ambientale dell'ex mattatoio, con allocazione al capitolo 2323223 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con sede a Napoli, un contributo di lire 350.000.000 per il finanziamento e lo svolgimento delle attività di studi e ricerche a cura della sezione calabrese con sede a Cosenza, con allocazione al capitolo 3132158 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     14. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Gramsci Calabria di Reggio Calabria un contributo di Lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3132103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     15. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Crotone un contributo di lire 300.000.000 per la ristrutturazione dell'immobile adibito a sede della Fondazione «Gaetano Morelli di Crotone», di cui alla legge 19 aprile 1995, n. 20, con allocazione al capitolo 2323224 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Condofuri un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione del progetto inerente alla strada Gallicianò-Condofuri, con allocazione al capitolo 2221221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     17. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Corigliano Calabro un contributo di lire 700.000.000 per il consolidamento del centro abitato del comune stesso, con allocazione al capitolo 2141226 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     18. Per la realizzazione delle attività promozionali e culturali inerenti alla manifestazione denominata «Spettacolo itinerante Calabria in tour», la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale «Kabuki» un contributo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 6133119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     19. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di lire 2.000.000.000, da destinare ai comuni con alta intensità mafiosa per la realizzazione di progetti inerenti ad opere ed interventi di interesse locale, con allocazione al capitolo 2323225 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     20. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana, sede di Reggio Calabria, un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo 4231128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     21. Al fine di consentire il ripristino della strada di accesso al Santuario di Polsi è autorizzato l'ulteriore finanziamento di lire 1.200.000.000, con allocazione al capitolo 2323215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     22. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Reggio Calabria un contributo di lire 150.000.000 per la salvaguardia e la valorizzazione delle colture arboree del lungomare, con allocazione al capitolo 2132210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     23. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'«Associazione Calcio Gallina» di Reggio Calabria un contributo di lire 20.000.000 per l'organizzazione della manifestazione calcistica «Quadrangolare dei due mari», con allocazione al capitolo 3314112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     24. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di tiro con l'arco contributi per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di lire 50.000.000, per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, con allocazione al capitolo 3314113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     25. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale «Oltre» di Reggio Calabria un contributo di lire 70.000.000 per lo svolgimento di una campagna contro la droga, con allocazione al capitolo 4231129 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

     26. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni sportive di tiro a volo (ASTAV) contributi per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di lire 180.000.000, per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, con allocazione al capitolo 3314111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

 

     Art. 38.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1998, restano determinati in complessive lire 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 17.275.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001201) destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

 

     Art. 39.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 40.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 41.

     1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 42.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 747.362.609.052 nel triennio 1998/2000, di cui lire 719.062.609.052 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1998/2000, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

     2. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 43.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Modifica il comma 2, art. 62 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 12.

[4] Modifica il comma 7, art. 5 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

[5] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 10 della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 e l’art. 28 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[6] Modifica la lettera e) del comma 2, art. 17, e le lettere a) e b) dell'art. 18 della L.R. 25 novembre 1996, n. 32.

[7] Modifica la lettera b) del comma 1, art. 2 della L.R. 30 marzo 1995, n. 8.

[8] Modifica il comma 6, art. 7 della L.R. 30 luglio 1996, n. 16.

[9] Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 12.

[11] Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2.

[12] Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2.

[13] Aggiunge il comma 6 all'art. 2, e sostituisce il comma 5, art. 9 della L.R. 10 maggio 1984, n. 9.

[14] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 3 settembre 1984, n. 29.

[15] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 3.

[16] Modifica la lettera a) del comma 1, art. 10 della L.R. 24 giugno 1986, n. 26.

[17] Comma corretto da errata corrige pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2 e così modificato dall'art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[18] Comma così sostituito dall'art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[19] Comma aggiunto dall'art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[20] Comma aggiunto dall'art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[21] Comma aggiunto dall'art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[22] Comma aggiunto dall'art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[23] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[24] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[25] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[27] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[28] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[29] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

[30] Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2.

[31] Sostituisce il primo comma dell'art. 41 della L.R. 5 agosto 1994, n. 27.

[32] Modifica il comma 3, art. 12 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 15.

[33] Modifica il comma 3, art. 34 della L.R. 19 ottobre 1992, n. 20.

[34] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 12 novembre 1984, n. 32.

[35] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 12 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Comma così modificato dall’art. 2 ter della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[36] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[37] Comma così risultante a seguito di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 gennaio 1999, n. 2.

[38] Termine prorogato dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 12.

[39] Modifica il comma 6, art. 68 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5.

[40] Modifica il comma 1, art. 9 della L.R. 10 novembre 1975, n. 31.

[41] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 10 novembre 1975, n. 31.

[42] Modifica il comma 3, art. 1, abroga il comma 2, art. 4, sostituisce il comma 3, art. 4 della L.R. 31 luglio 1987, n. 24.

[43] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 14 marzo 1985, n. 11.

[44] Comma abrogato dall’art. 27 della L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.

[45] Modifica le lettere a) e b) del comma 1, art. 1 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 41.

[46] Modifica il comma 5, art. 8 e il comma 3, art. 9 della L.R. 29 novembre 1996, n. 35.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14, nel testo stabilito dall'art. 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.