§ 3.4.8 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 31.
Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea per attività di ricerca storica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:01/12/1988
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. La Regione riconosce negli studi di storia contemporanea della Calabria uno strumento indispensabile di sviluppo culturale, nonché di promozione civile e sociale della comunità regionale e [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attività dell'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e [...]
Art. 3.      1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Istituto è tenuto a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 3.4.8 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 31.

Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa.

 

Art. 1.

     1. La Regione riconosce negli studi di storia contemporanea della Calabria uno strumento indispensabile di sviluppo culturale, nonché di promozione civile e sociale della comunità regionale e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attività dell'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, che persegue statutariamente le finalità di cui al precedente articolo, svolgendo studi e ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettività materiale librario e di archivio, nonché collaborando all'eventuale organizzazione di specifiche attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Istituto è tenuto a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento, e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo. La mancata presentazione di detta relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001201: «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

     2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 3132112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1988 con la denominazione «Contributo all'Istituto Calabrese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.

     3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con apposita legge finanziaria che l'accompagna.