§ 2.1.6 - L.R. 2 maggio 1978, n. 3.
Istituzione dei dipartimenti e della commissione per il piano di sviluppo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/05/1978
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale, ai sensi degli artt. 17 e 18 dello Statuto e per l'attuazione del programma politico e amministrativo, è strutturata in dipartimenti, per settori omogenei ai quali sono [...]
Art. 2.      Sono istituiti i seguenti dipartimenti
Art. 3.      Il personale e gli uffici dei vari rami di amministrazione, secondo i raggruppamenti indicati nell'art. 2, costituiscono la struttura organizzativa ed amministrativa dei dipartimenti
Art. 4.      Il dipartimento, per i settori di propria competenza, assolve compiti che attengono alla elaborazione dei piani, dei programmi e delle iniziative legislative; formula le proposte per gli atti [...]
Art. 5.      Gli assessori di ciascun dipartimento sono collegialmente responsabili del funzionamento e della direzione del dipartimento e sottopongono unitariamente alla Giunta regionale, sulla base dei [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Gli assessori del dipartimento, una volta all'anno convocano il personale del dipartimento stesso per accertare l'andamento del lavoro svolto e per discutere e raccogliere proposte in merito al [...]
Art. 8.      Gli uffici centrali dei vari settori facenti parte di uno stesso dipartimento, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, dovranno essere sistemati in una unica sede dipartimentale
Art. 9.      Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale e per un più efficace e coordinato adempimento delle relative attribuzioni della [...]
Art. 10.      La commissione è composta da 8 consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a tre
Art. 11. 
Art. 12.      Le commissioni consiliari permanenti esercitano il controllo sulla situazione dei piani e dei programmi a norma dell'art. 16 dello Statuto regionale
Art. 13.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel Capitolo 1001106 per lire 30 milioni e nel Capitolo 5115102 per lire 70 milioni previsti nel [...]
Art. 14.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale un progetto di legge concernente «Nuove norme sull'ordinamento [...]


§ 2.1.6 - L.R. 2 maggio 1978, n. 3. [1]

Istituzione dei dipartimenti e della commissione per il piano di sviluppo regionale.

(B.U. 3 maggio 1978, n. 12).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale, ai sensi degli artt. 17 e 18 dello Statuto e per l'attuazione del programma politico e amministrativo, è strutturata in dipartimenti, per settori omogenei ai quali sono assegnati i singoli membri della Giunta, in base al punto 3) del citato art. 18.

 

     Art. 2.

     Sono istituiti i seguenti dipartimenti:

     1) Assetto ed utilizzazione del territorio (Urbanistica. Beni ambientali. Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale. Viabilità. Acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Edilizia pubblica e residenziale. Navigazione e porti lacuali. Opere portuali ed idrauliche di competenza regionale. Caccia. Pesca nelle acque interne. Sistemazione idrogeologica e forestale. Uso delle acque. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione. Circoscrizioni comunali. Decentramento).

     2) Sviluppo economico (Fiere e mercati. Attività commerciali. Turismo ed industria alberghiera. Acque minerali e termali. Cave e torbiere. Artigianato, industria e consorzi industriali. Agricoltura e foreste. Partecipazioni regionali. Bilancio. Rendiconto. Demanio e patrimonio della Regione).

     3) Servizi sociali (Polizia locale urbana e rurale. Beneficenza pubblica. Assistenza sanitaria e ospedaliera. Assistenza e promozione sociale. Lavoro ed emigrazione. Istruzione artigiana e professionale. Assistenza scolastica. Beni culturali. Musei e biblioteche. Tempo libero. Informazione e promozione culturale. Sport).

 

     Art. 3.

     Il personale e gli uffici dei vari rami di amministrazione, secondo i raggruppamenti indicati nell'art. 2, costituiscono la struttura organizzativa ed amministrativa dei dipartimenti.

 

     Art. 4.

     Il dipartimento, per i settori di propria competenza, assolve compiti che attengono alla elaborazione dei piani, dei programmi e delle iniziative legislative; formula le proposte per gli atti deliberativi; predispone e fornisce alla Giunta regionale ed alla commissione di cui al successivo art. 9, la documentazione ed i dati concernenti:

     a) il programma regionale di sviluppo e le sue connessioni con la programmazione nazionale e con programmi di altre Regioni, nonché il processo di adeguamento del programma ai mutamenti della realtà economica e sociale della Regione;

     b) il piano di assetto territoriale;

     c) i piani di difesa del suolo;

     d) gli altri piani e programmi settoriali;

     e) la legislazione regionale riguardante il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e da questa agli enti locali per il completo esercizio delle competenze delegate;

     f) la gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti, aziende e società dipendenti della Regione e a partecipazione regionale;

     g) la copertura finanziaria nel rispetto dell'articolo 65 dello Statuto.

     Il dipartimento, inoltre cura e provvede a tutti gli atti necessari per l'esecuzione ed il coordinamento, nella fase attuativa, dei programmi approvati dagli organi regionali.

     Ai consiglieri regionali, che ne facciano richiesta, il dipartimento deve fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, copia dei documenti di cui alle materie del presente articolo.

 

     Art. 5.

     Gli assessori di ciascun dipartimento sono collegialmente responsabili del funzionamento e della direzione del dipartimento e sottopongono unitariamente alla Giunta regionale, sulla base dei documenti preparati dai gruppi di lavoro, le singole proposte e gli atti deliberativi in modo da conseguire, anche nella fase operativa, gli obiettivi prefissati dai piani e dai programmi, nel rispetto dei principi della partecipazione e delle finalità della programmazione sanciti dallo Statuto regionale.

     Gli assessori del dipartimento presiedono con rotazione trimestrale le riunioni e provvedono alle relative convocazioni.

     Ciascun assessore, all'interno del dipartimento, è preposto ad uno o più rami di amministrazione.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Gli assessori del dipartimento, una volta all'anno convocano il personale del dipartimento stesso per accertare l'andamento del lavoro svolto e per discutere e raccogliere proposte in merito al funzionamento dei servizi e delle strutture operative.

     La convocazione può aver luogo, anche più volte nel corso dell'anno, se la richiesta motivata viene avanzata almeno dalla metà degli addetti al dipartimento e per argomenti specifici.

     La relazione annuale viene svolta dall'esperto coordinatore del gruppo permanente di lavoro.

     Le proposte che scaturiscono vengono sottoposte all'esame e alle decisioni della Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Gli uffici centrali dei vari settori facenti parte di uno stesso dipartimento, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, dovranno essere sistemati in una unica sede dipartimentale.

 

     Art. 9.

     Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale e per un più efficace e coordinato adempimento delle relative attribuzioni della Giunta e del Consiglio regionale è costituita la commissione per il piano di sviluppo regionale.

     La commissione è organismo permanente per l'elaborazione di proposte in merito agli indirizzi ed alle scelte del piano generale di sviluppo, dei piani settoriali, dei programmi, nonché in merito all'intervento ordinario e straordinario dello Stato.

     La Giunta, sulla base delle scelte e degli indirizzi approvati dal Consiglio predispone i piani generali e settoriali ed i programmi dopo che la commissione avrà espresso il suo parere sui documenti predisposti dai dipartimenti a norma dell'art. 4 della presente legge.

     La commissione dà, inoltre, parere sull'assegnazione di eventuali incarichi esterni o sulla richiesta di consulenze per la formulazione di piani e programmi o per la elaborazione di ricerche di base.

 

     Art. 10.

     La commissione è composta da 8 consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a tre.

     Essa elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza di voti.

     Alla commissione partecipano obbligatoriamente i tre assessori che presiedono i dipartimenti e l'assessore preposto alla programmazione.

     Partecipano, altresì, senza diritto al voto, i consiglieri regionali eletti al Comitato delle Regioni Meridionali [3].

     Sulle proposte della commissione, nonché sui pareri da essa espressi, il Presidente riferisce di volta in volta alla Giunta regionale.

     La sede della commissione è presso gli uffici della Giunta regionale.

     La commissione, ai fini dello svolgimento della sua attività, si avvale dell'ufficio del piano di cui all'articolo seguente.

     La Commissione decade e si procede alla sua integrale rinnovazione quando, per dimissioni o qualunque altra causa, perda la metà dei suoi componenti [4].

 

     Art. 11. [5]

     Al fine di provvedere all'elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale e di assetto territoriale della Regione, è costituito - presso la Giunta regionale - l'Ufficio del piano.

     L'Ufficio del piano è composto:

     - da tre esperti, nominati dal Consiglio regionale con contratto a termine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 dello Statuto regionale;

     - dai coordinatori dei gruppi di lavoro dipartimentali;

     - da dodici esperti, di cui almeno la metà scelti tra docenti universitari; essi sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro e le loro prestazioni vengono regolamentate con convenzione approvata dal Consiglio regionale;

     - dal responsabile del settore pianificazione territoriale;

     - dal responsabile del settore bilancio;

     - dal responsabile del settore programmazione socio-economica.

     In riferimento alla nomina degli esperti, cinque giorni prima della data fissata per la nomina, i gruppi consiliari sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Consiglio una rosa di almeno quattro nominativi, indicando per ciascuno dei designati il rispettivo curriculum, attestante le competenze richieste per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge. Svolge le mansioni di segretario dell'Ufficio del piano un dipendente regionale con la qualifica di dirigente nominato dal Consiglio regionale.

     La segreteria dell'Ufficio del piano assolverà a tutti gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Ufficio del piano.

     Nell'ambito dell'Ufficio del piano viene costituito, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione per il piano, un nucleo di valutazione per l'analisi di validità socio-economica e territoriale degli interventi e della loro compatibilità con il piano regionale di sviluppo.

     L'Ufficio del piano, per i propri compiti d'istituto, utilizza, in particolare, le unità di personale già inquadrato in sovrannumero del ruolo unico regionale, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, risultate idonee al corso di formazione presso il FORMEZ, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1572 del 29 maggio 1983. Le professionalità acquisite dalle predette unità di personale, a seguito del corso di formazione presso il FORMEZ, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti disposizioni, in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale.

     All'Ufficio del piano sono attribuiti i seguenti compiti:

     1) predisposizione degli atti relativi alla formazione del piano regionale di sviluppo e della sua verifica;

     2) analisi e coordinamento dei documenti programmatici elaborazione dai dipartimenti e dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge;

     3) analisi sistematica dell'informazione statistica e della situazione socio-economica della Regione;

     4) preparazione dei provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del piano;

     5) predisposizione degli atti relativi alla elaborazione dei programmi di intervento;

     6) parere tecnico di conformità al piano regionale di sviluppo, dei piani di sviluppo delle Comunità montane, dei piani di livello intermedio e sub-regionale e dei piani zonali.

     Presso l'Ufficio del piano è costituito un ufficio documentazione e statistica dove confluiranno tutte le informazioni, i dati e gli elementi richiesti per l'elaborazione, attuazione, verifica ed approvazione del piano di sviluppo da parte dei Dipartimenti, degli Organi, Enti regionali ed Enti locali.

 

     Art. 12.

     Le commissioni consiliari permanenti esercitano il controllo sulla situazione dei piani e dei programmi a norma dell'art. 16 dello Statuto regionale.

 

     Art. 13.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel Capitolo 1001106 per lire 30 milioni e nel Capitolo 5115102 per lire 70 milioni previsti nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 14.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale un progetto di legge concernente «Nuove norme sull'ordinamento amministrativo della Regione».


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2007, n. 6. Le disposizioni della presente legge incompatibili con la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, erano state abrogate come stabilito dall'art. 42 della stessa L.R. 7/1996.

[2] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 26 gennaio 1987, n. 7.

[3] Comma inserito con art. 1 L.R. 16 gennaio 1990, n. 10.

[4] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 23 marzo 1987, n. 9.

[5] Articolo così sostituito con art. 8 L.R. 26 gennaio 1987, n. 7. Cedi per interpretazione autentica L.R. 1 agosto 1991, n. 12.