§ 6.1.2 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 7.
Procedure della programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione economica
Data:26/01/1987
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge - principi generali.
Art. 2.  Soggetti della programmazione.
Art. 3.  Piano regionale di sviluppo.
Art. 4.  Contenuti del piano regionale di sviluppo.
Art. 5.  Documenti del piano regionale di sviluppo.
Art. 6.  Elaborazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo.
Art. 7.  Partecipazione - approvazione del piano regionale di sviluppo.
Art. 8.  Costituzione e compiti dell'Ufficio del piano.
Art. 9.  Attuazione del piano regionale di sviluppo.
Art. 10.  Efficacia del piano regionale di sviluppo.
Art. 11.  Aggiornamento del piano regionale di sviluppo.
Art. 12.  Piani di settore.
Art. 13.  Programmi d'intervento.
Art. 14.  Contenuti dei programmi d'intervento.
Art. 15.  Piani zonali ed aree di intervento.
Art. 16.  I piani di sviluppo delle Comunità montane.
Art. 17.  Progetti.
Art. 18.  Procedure.
Art. 19.  Incentivi differenziati.
Art. 20.  Aggiornamenti.
Art. 21.  Disposizioni finanziarie.


§ 6.1.2 - L.R. 26 gennaio 1987, n. 7. [1]

Procedure della programmazione regionale.

(B.U. 3 febbraio 1987, n. 6).

 

Art. 1. Finalità della legge - principi generali.

     La Regione, in conformità all'art. 55 dello Statuto, adotta la programmazione come metodo di governo e strumento per la realizzazione delle riforme economiche e sociali, in collaborazione con le autonomie locali e con il concorso di tutte le forze democratiche attive operanti sul suo territorio.

 

     Art. 2. Soggetti della programmazione.

     La Regione, soggetto della programmazione regionale, esercita la funzione di coordinamento sugli Enti locali e sugli altri livelli d'organizzazione territoriale regionale ed assume la delega quale naturale strumento per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1977, n. 616.

     Sono altresì soggetti della programmazione, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalle leggi, i Comuni, le Province, le Comunità montane e le Associazioni dei Comuni.

     Partecipano al processo di programmazione regionale le Province, le Comunità montane, i Comuni e le Associazioni dei Comuni.

 

     Art. 3. Piano regionale di sviluppo.

     La Regione predispone il piano regionale di sviluppo, secondo le norme contenute nella presente legge ed adegua la propria azione legislativa, regolarmente ed amministrativa al conseguimento degli obiettivi del piano.

     Il piano regionale di sviluppo è lo strumento fondamentale per correggere gli squilibri settoriali e territoriali all'interno della Regione e per contribuire a superare il divario tra la Calabria ed il resto del paese.

     Esso costituisce il quadro di riferimento per l'attività complessiva della Regione, degli Enti locali, degli altri Enti pubblici, delle Aziende a partecipazione pubblica e degli operatori privati e per la elaborazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed agli artt. 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.

     Con il piano regionale di sviluppo, la Regione, in armonia con quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

 

     Art. 4. Contenuti del piano regionale di sviluppo.

     Il piano regionale di sviluppo, nel definire gli indirizzi di sviluppo economico e sociale, anche al fine di utilizzare e valorizzare le risorse esistenti - umane, materiali e finanziarie - deve indicare:

     - gli obiettivi generali da perseguire per lo sviluppo economico e sociale e per l'assetto ed organizzazione del territorio;

     - le risorse e gli strumenti da utilizzare;

     - le scelte e le priorità;

     - gli interventi e le opere da realizzare nel periodo considerato, la loro localizzazione ed i soggetti incaricati della loro predisposizione ed attuazione;

     - la spesa complessiva occorrente;

     - i tempi di attuazione degli interventi;

     - i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare in fase di elaborazione e di esecuzione;

     - i criteri da adottare per la verifica dei risultati.

     Il piano deve prevedere l'utilizzazione di tutte le disponibilità finanziarie della Regione, con il coordinamento dei flussi di spesa propri e di quelli provenienti dall'intervento ordinario, straordinario o speciale dello Stato, da altri Enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano e dalla Comunità Europea.

 

     Art. 5. Documenti del piano regionale di sviluppo.

     Il piano regionale di sviluppo è costituito dai seguenti documenti:

     - rapporto sulla situazione socio-economica territoriale ed organizzativa della Regione;

     - linee socio-economiche, amministrative ed organizzative di riferimento generali e settoriali, con proiezione territoriale, temporale e finanziaria degli interventi e con specifico riferimento ai soggetti erogatori;

     - linee di assetto territoriale;

     - programma pluriennale di attività e di spesa strettamente correlato al bilancio pluriennale ed articolato per programmi di intervento e per progetti, di cui ai successivi articoli 13 e 17;

     - relazione sullo stato di attuazione del piano regionale vigente.

 

     Art. 6. Elaborazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo.

     All'inizio di ogni legislatura, entro 120 giorni dalla propria elezione, in attuazione della proposta politico-programmatica approvata dal Consiglio regionale, ed in armonia con quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, la Giunta regionale provvede di concerto con la Commissione per il piano di sviluppo di cui all'art. 9 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 alla elaborazione della proposta del piano regionale di sviluppo, avvalendosi dell'Ufficio del piano di cui all'art. 8, della presente legge.

 

     Art. 7. Partecipazione - approvazione del piano regionale di sviluppo.

     La Giunta regionale promuove forme di partecipazione volte ad acquisire il più ampio concorso delle forze economiche, sociali e culturali alle scelte del piano.

     Copia della proposta del piano viene inviata agli Enti di cui all'art. 2 - II comma - della presente legge ed alle commissioni del Consiglio regionale i quali devono esprimere le proprie valutazioni e proposte entro 60 giorni.

     La Giunta regionale, sulla base delle consultazioni effettuate e delle proposte e valutazioni pervenute di cui al comma precedente, adotta, entro 30 giorni la proposta definitiva di piano e la trasmette al Consiglio regionale.

     Il Consiglio regionale, entro 90 giorni, approva il piano regionale di sviluppo che viene trasmesso al Governo ed al Parlamento.

     Il piano regionale di sviluppo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale e della sua approvazione è data notizia alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Il piano regionale di sviluppo ha durata non superiore ad un quinquennio e viene aggiornato annualmente per scorrimento, in sede di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali della Regione.

 

     Art. 8. Costituzione e compiti dell'Ufficio del piano. [2]

     L'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 è abrogato.

     L'art. 11 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Attuazione del piano regionale di sviluppo.

     Il piano regionale di sviluppo si attua attraverso:

     - i piani di settore di cui al successivo art. 12 della presente legge;

     - i programmi di intervento di cui al successivo art. 13 della presente legge;

     - i progetti di cui all'art. 17 della presente legge;

     - gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici;

     - i bilanci annuali e pluriennali della Regione;

     - il programma pluriennale di attività e di spesa di cui al precedente art. 5 della presente legge;

     - i provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione.

     Concorrono, inoltre, all'attuazione del piano regionale di sviluppo i piani di sviluppo delle Comunità montane, i programmi ed i bilanci annuali e pluriennali delle Province e dei Comuni e delle Associazioni dei Comuni ed i piani zonali.

     La Regione assicura il coordinamento della attività di programmazione socio-economica e della legislazione di intervento nell'economia, con la pianificazione territoriale regionale e con la pianificazione urbanistica locale.

     In armonia con la programmazione regionale, il piano territoriale di coordinamento definisce l'organizzazione del territorio secondo gli indirizzi del piano di sviluppo, individua le parti da sottoporre a disciplina e tutela, definisce i relativi sistemi delle infrastrutture e servizi ed assicura l'indirizzo ed il controllo regionale sulla pianificazione urbanistica locale.

 

     Art. 10. Efficacia del piano regionale di sviluppo.

     Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli Enti locali per le materie delegate dalla Regione, degli Enti ed aziende dipendenti o comunque collegati alla Regione e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale anche ai fini della concessione di finanziamenti regionali.

     Alle indicazioni di piano si può derogare solo sulla base di specifici provvedimenti del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. Aggiornamento del piano regionale di sviluppo.

     Al fine di garantire coerenza tra gli obiettivi programmatici e la formazione e gestione del bilancio, la Giunta regionale, sentita la commissione per il piano di sviluppo regionale, presenta insieme con i disegni di legge finanziaria e di bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale l'aggiornamento e le eventuali modifiche di cui all'art. 5 della presente legge.

     Entro il 31 luglio di ogni anno, i dipartimenti di cui all'art. 18 dello Statuto regionale, le aziende e le società regionali e gli enti a partecipazione regionale presentano alla Giunta regionale gli aggiornamenti annuali dei loro programmi.

     Entro la stessa data, gli enti abilitati presentano alla Giunta regionale l'aggiornamento annuale dei loro piani zonali.

     Il Consiglio regionale, in sede di aggiornamento e di modifica del piano regionale di sviluppo di cui al primo comma, può attivare le procedure di cui al precedente art. 7 della presente legge, qualora le modifiche introdotte abbiano particolare rilevanza.

 

     Art. 12. Piani di settore.

     I piani di settore sono strumenti attuativi del piano di sviluppo.

     Contengono obiettivi e linee d'azione, per i settori produttivi, o di servizio, secondo materie di competenza della Regione.

     Costituiscono gli elementi settoriali di riferimento, a scala regionale, per i programmi e progetti d'intervento, di cui ai successivi articoli.

     Contengono l'analisi quantitativa e qualitativa dello stato del settore; la valutazione dell'evoluzione tendenziale spontanea del settore; la fissazione degli obiettivi da conseguire nel periodo considerato.

 

     Art. 13. Programmi d'intervento.

     I programmi sono un insieme di azioni coerenti pluriennali finalizzati al perseguimento di obiettivi di riduzione dei divari sociali, settoriali e territoriali all'interno di una o più aree e rappresentano l'articolazione del piano regionale di sviluppo.

     Essi individuano le attività e gli interventi per settori organici di materie, in relazione ad obiettivi specificamente indicati e verificabili, evidenziandone, ove sia possibile, i costi ed i risultati, in termini sia fisici che finanziari, nonché i relativi tempi e le modalità di attuazione ed i necessari riferimenti organizzativi.

 

     Art. 14. Contenuti dei programmi d'intervento.

     Il programma contiene:

     - gli obiettivi che si intendono raggiungere;

     - le zone d'intervento;

     - i contenuti e la natura delle azioni;

     - i flussi finanziari complessivi con la indicazione delle diverse fonti;

     - la percentuale di partecipazione finanziaria regionale secondo il tipo d'intervento.

     Il programma dovrà, inoltre, tener conto:

     - dell'occupazione diretta o indotta stagionale o fissa;

     - del tipo di opera;

     - della potenzialità delle risorse contenute nelle aree;

     - delle possibilità che hanno gli interventi in termini di produzione, produttività e reddito;

     - dell'incidenza sulle aree limitrofe da parte degli interventi stessi;

     - della natura integrata degli interventi.

 

     Art. 15. Piani zonali ed aree di intervento.

     I programmi d'intervento costituiscono anche il quadro di riferimento per la elaborazione dei piani zonali.

     I piani zonali vengano elaborati dai soggetti interessati, all'opportuno livello geografico, all'interno di «Aree di intervento», che saranno definite con deliberazione del Consiglio regionale.

     In sede di approvazione ed aggiornamento del piano regionale di sviluppo, il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale procederà alla determinazione delle priorità settoriali nell'ambito di ciascuna area d'intervento.

 

     Art. 16. I piani di sviluppo delle Comunità montane.

     I piani di sviluppo delle Comunità montane di cui all'art. 19 della legge regionale 1974, n. 4 costituiscono programmi di intervento ai sensi dell'art. 13 della presente legge per i territori di competenza.

 

     Art. 17. Progetti.

     I progetti sono sistemi di intervento che individuano:

     a) gli obiettivi ed i risultati, espressi in termini quantitativi, che si intendono raggiungere con i relativi costi d'intervento e di gestione;

     b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei fabbisogni;

     c) i soggetti, che sono chiamati ad attuare gli interventi programmati, nonché le strutture operative ed organizzative responsabili dell'attuazione dei progetti;

     d) la localizzazione territoriale degli interventi, in coerenza con le previsioni del piano territoriale regionale e dei piani di livello subregionale;

     e) la durata dell'intervento ed i modi e tempi di attuazione;

     f) le risorse finanziarie da impegnare e le fonti di finanziamento da utilizzare per la realizzazione del progetto;

     g) le correlazioni tra gli interventi previsti e quelli altrimenti programmati;

     h) l'analisi dei costi e dei benefici anche in relazione alla localizzazione degli interventi ed all'occupazione prevista;

     i) le modalità per la verifica della attuazione degli interventi previsti, anche ai fini della rilevazione di eventuali scostamenti tra previsioni e realizzazione, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario;

     l) le risorse non finanziarie necessarie e disponibili o gli strumenti atti a renderle disponibili.

     I progetti devono essere corredati da una relazione finanziaria con la quale i tempi e i modi di valorizzazione vengono precisati in rapporto alle disponibilità effettive riferite al bilancio dello Stato, a quello della Regione, ai bilanci degli Enti locali e degli altri Enti pubblici intervenienti.

 

     Art. 18. Procedure.

     Le procedure per la presentazione, istruttoria, approvazione e finanziamento dei piani zonali e dei progetti sono contenute nell'allegato «I».

 

     Art. 19. Incentivi differenziati.

     I piani zonali che privilegiano i settori dell'attività economica già ritenuti prioritari all'interno dell'area di intervento potranno godere di un finanziamento aggiuntivo non superiore a 10 punti rispetto a quelli già praticati in applicazione della normativa vigente in materia.

     La legge finanziaria e la legge di bilancio stabiliranno, di anno in anno, per le diverse leggi regionali settoriali di spesa, la percentuale aggiuntiva di finanziamento, garantendone la relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 20. Aggiornamenti.

     Eventuali variazioni, aggiornamenti o modifiche agli allegati di cui alla presente legge, potranno essere effettuati in sede di aggiornamento del piano regionale di sviluppo di cui all'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 21. Disposizioni finanziarie.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge si fa fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

 

 

ALLEGATO I

 

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI

   ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE GENERALI SUL

TERRITORIO REGIONALE.

 

     Al fine di consentire un collegamento organica tra l'azione regionale

- ai diversi livelli - e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo,

vengono fissate le presenti procedure per il finanziamento e l'attuazione

di progetti settoriali ed intersettoriali di particolare interesse

economico e sociale da realizzarsi sul territorio regionale.

     I progetti si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture generali (siano esse «primarie», «avanzate» o al servizio di attività produttive) finanziate con leggi regionali o con fondi provenienti dall'intervento ordinario e straordinario dello Stato e della Comunità Economica Europea.

     Tenendo conto del tipo di intervento, i progetti devono rientrare nel quadro più generale delle azioni previste dal piano regionale di sviluppo e devono contribuire a correggere gli squilibri dell'area in cui si realizza l'intervento stesso.

     I soggetti abilitati alla elaborazione dei progetti sono tenuti a compilare, in tutte le sue parti, una scheda-progetto da presentare alla Regione Calabria - Ufficio del piano (Nucleo di valutazione) entro e non oltre il 31 marzo. Tale elaborato deve essere conforme alla scheda-progetto tipo dell'assessorato alla programmazione, sentita la Commissione consiliare competente.

     Il nucleo di valutazione prenderà in carico solo le schede progetto e non i progetti che dovranno essere presentati successivamente allorquando i dipartimenti o gli assessorati competenti comunicheranno ai soggetti interessati l'avvenuta approvazione della scheda progetto e l'inserimento dei relativi progetti nei programmi di competenza.

     Il nucleo di valutazione, dopo aver effettuato l'analisi e la valutazione della scheda progetto, procederà alla classificazione delle stesse per settori e per validità economica.

     Le schede progetto con le valutazioni di cui sopra verranno trasmesse ai dipartimenti o agli assessorati competenti abilitati alla predisposizione dei relativi programmi che contribuiranno alla formulazione del piano regionale di sviluppo e dei relativi provvedimenti attuativi.


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2007, n. 6.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi L.R. 1 agosto 1991, n. 12.