§ 2.1.26 - L.R. 23 marzo 1987, n. 9.
Integrazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/03/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Alla fine dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.26 - L.R. 23 marzo 1987, n. 9. [1]

Integrazione dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

(B.U. 30 marzo 1987, n. 19).

 

Art. 1.

     Alla fine dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2007, n. 6.