§ 2.1.58 - L.R. 13 maggio 1996, n. 7.
Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/05/1996
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa.
Art. 2.  Articolazione organizzativa della Giunta regionale.
Art. 3.  Ordinamento dei Dipartimenti.
Art. 4.  Funzioni dei Dipartimenti.
Art. 5.  (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti)
Art. 6.  Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori.
Art. 7.  Ufficio di Gabinetto
Art. 8.  Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale.
Art. 9.  Figure professionali speciali.
Art. 10.  Avvocatura regionale.
Art. 11.  Comitato di direzione.
Art. 12.  Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione.
Art. 13.  Attività di indirizzo.
Art. 14.  Attività di gestione.
Art. 15.  Attività di controllo.
Art. 16.  Attribuzione dell'indirizzo e del controllo.
Art. 17.  Attribuzione della gestione.
Art. 18.  Articolazione procedimentale delle responsabilità.
Art. 19.  Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo.
Art. 20.  Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo.
Art. 21.  Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo.
Art. 22.  Strutture di livello dirigenziale.
Art. 23.  Qualifica dirigenziale.
Art. 23 bis.  (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)
Art. 23 ter.  (Inadempienze)
Art. 24.  Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.
Art. 25.  Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.
Art. 26.  Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.
Art. 27.  Valutazione dei risultati
Art. 28.  Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.
Art. 29.  Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.
Art. 30.  Il dirigente responsabile di Settore.
Art. 31.  Il dirigente responsabile di servizio.
Art. 32.  Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.
Art. 33.  Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.
Art. 34.  Divieti di incarichi.
Art. 35.  Albo dei dirigenti.
Art. 36.  Relazioni sindacali.
Art. 37.  Pari opportunità.
Art. 37 bis.  (Comitato Unico di Garanzia)
Art. 38.  Formazione della dirigenza.
Art. 39.  Compiti organizzatori della Giunta regionale.
Art. 40.  Organico.
Art. 41.  Prima applicazione.
Art. 42.  Norme abrogate.


§ 2.1.58 - L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

(B.U. 17 maggio 1996, n. 49).

 

CAPO I

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

Art. 1. Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa.

     1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.

     2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

 

     Art. 2. Articolazione organizzativa della Giunta regionale. [1]

     1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

 

     Art. 3. Ordinamento dei Dipartimenti.

     1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo [2].

     2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185, ed Uffici. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità [3].

     3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee [4].

     4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

     5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.

     6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

 

     Art. 4. Funzioni dei Dipartimenti.

     1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.

     2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:

     1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale [5].

     2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.

     3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.

     4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.

     5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali [6].

     3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti:

     1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture [7].

     2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.

     3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.

     4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.

     5) Dipartimento Agricoltura, Foreste: svolge le attività relative all'agricoltura, foreste, caccia e pesca [8].

     6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche ed ai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.

     7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.

     8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

     9) Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali [9].

     10) Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione [10].

 

     Art. 5. (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti) [11]

     1. La Giunta regionale, nell’ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l’utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l’anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali [12].

     2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.

 

     Art. 6. Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori.

     1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:

     a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;

     b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

     c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

 

     Art. 7. Ufficio di Gabinetto [13].

     1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.

     2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.

     3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche [14].

     4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

     5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.

     6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

     7. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

 

     Art. 8. Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale. [15]

     1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche Strutture speciali [16].

     2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

     3. Limitatamente al segretario particolare ed al responsabile amministrativo del Presidente, del vice presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione dell’art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva [17].

     4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari senza conteggiare il Responsabile Amministrativo di cui al comma 3 non può essere superiore a cinque unità per il Presidente, a quattro unità per il Vice Presidente ed a tre unità per gli Assessori [18].

     5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.

     6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

     7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

     8. Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali, nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

     a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

     b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

     c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale. [19]

 

     Art. 9. Figure professionali speciali.

     1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale [20].

     2. [La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso] [21].

     3. [Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza] [22].

 

     Art. 10. Avvocatura regionale.

     1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria [23].

     1 bis. L’Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell’Amministrazione regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali [24].

     2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:

     1) Amministrativo;

     2) Professionale.

     2. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.

     3. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.

     4. Qualora alla direzione dell'Avvocatura venga destinato un dirigente regionale, che deve essere avvocato patrocinante in Cassazione, allo stesso compete un trattamento economico pari a quello fissato per i dirigenti generali.

     5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie [25].

     6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente [26].

     7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme [27].

 

CAPO II

RIPARTO DEI COMPITI DI INDIRIZZO, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

 

     Art. 11. Comitato di direzione.

     1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.

     2. Il Comitato:

     - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;

     - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi- benefici;

     - esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;

     - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;

     - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

     - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.

 

     Art. 12. Separazione dell'indirizzo e del controllo dalla gestione.

     1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo ed al controllo o alla gestione.

     2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

 

     Art. 13. Attività di indirizzo.

     1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.

     2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

 

     Art. 14. Attività di gestione.

     1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.

     2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitività, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

 

     Art. 15. Attività di controllo.

     1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.

     2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

 

     Art. 16. Attribuzione dell'indirizzo e del controllo.

     1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

 

     Art. 17. Attribuzione della gestione.

     1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia

dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti se attributari di soli compiti istruttori.

     2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.

     3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.

     4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

 

     Art. 18. Articolazione procedimentale delle responsabilità.

     1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:

     a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;

     b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività di gestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;

     c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.

     2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

 

     Art. 19. Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo.

     1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

     2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

 

     Art. 20. Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo.

     1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

 

     Art. 21. Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo.

     1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo.

     2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

 

CAPO III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

 

     Art. 22. Strutture di livello dirigenziale.

     1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.

     2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.

     3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può preporre ai Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.

     4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

 

     Art. 23. Qualifica dirigenziale.

     1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

 

          Art. 23 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza) [28]

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

 

     Art. 23 ter. (Inadempienze) [29]

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

 

     Art. 24. Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti.

     1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.

     2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.

     3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.

     4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/93.

     5. A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.

 

     Art. 25. Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.

     1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

     - possesso del diploma di laurea;

     - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;

     - attitudine all'alta direzione;

     - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

     2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.

     3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

     4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni- Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.

     5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

     6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.

     7. Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma [30].

     8. In ogni caso i Dirigenti Generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica, alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessaria la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

 

     Art. 26. Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.

     1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:

     a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;

     b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea [31];

     c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

     2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

     3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

 

     Art. 27. Valutazione dei risultati [32]

     [1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente, dell’approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

     2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell’incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

     3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

     4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell’attività svolta dall’interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell’esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

     5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all’Avvocatura regionale è effettuata dall’Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

     6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

     7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell’Avvocato dirigente dell’Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

     8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all’inizio di ogni semestre, una relazione sull’attività svolta nel semestre precedente.

     9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell’art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d’Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest’ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

     10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l’accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l’adozione dell’atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato.

     Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l’incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

     11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l’entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 28. Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale.

     1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.

     2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:

     a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

     - emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

     - emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indica le risorse occorrenti alla realizzazione;

     - cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;

     - può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa;

     - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;

     - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

     - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

     - rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere [33];

     b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;

     - provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;

     - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;

     - propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;

     - costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;

     - determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;

     - adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

     c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;

     - favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

 

     Art. 29. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente. [34]

     1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare [35]:

     a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d’applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

     b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall’art. 28, comma 2, lett. d). del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

     2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell’applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all’uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell’orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta.

     2 bis. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall’articolo 28 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178 [36].

     2 ter. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2 bis [37].

     3. (Omissis).

 

     Art. 30. Il dirigente responsabile di Settore.

     1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:

     a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;

     b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;

     c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;

     d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;

     e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;

     f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;

     g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;

     h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

     2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 31. Il dirigente responsabile di servizio.

     1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

     2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

     a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

     b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

     c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

     d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.

     3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

 

     Art. 32. Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.

     1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.

     2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.

     3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.

     4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

 

     Art. 33. Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.

     1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.

     2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

     3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

 

     Art. 34. Divieti di incarichi.

     1. E' fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero-professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.

     2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

     - pieno adempimento dei propri compiti;

     - imparzialità;

     - trasparenza;

     - rispetto dei diritti dei cittadini.

     3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

     4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

     5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

     6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

     7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

     8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

 

     Art. 35. Albo dei dirigenti.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.

     2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

 

     Art. 36. Relazioni sindacali.

     1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.

     2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93.

     3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29/93, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.

     4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

 

     Art. 37. Pari opportunità.

     1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

     2. In particolare:

     a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

     b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;

     c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;

     d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.

     3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.

     4. [Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale] [38].

     5. [La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità] [39].

 

          Art. 37 bis. (Comitato Unico di Garanzia) [40]

     1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.

     2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.

     3. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.

     4. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell’Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

     5. Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

     6. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

     7. Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.

     8. L’attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 38. Formazione della dirigenza.

     1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

     2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.

     3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

     4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 39. Compiti organizzatori della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:

     a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo 3, i Settori e ne specifica i compiti;

     b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo 3, i Servizi e ne specifica i compiti;

     c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo 3, gli Uffici e ne specifica i compiti;

     d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento «Organizzazione e personale», sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 40. Organico.

     1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/94 in complessive 312 unità, è ridotta a 247 unità, pari a circa il 79 per cento della precedente [41].

     2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/87 in complessive 745 unità, è ridotta a 704 unità [42].

     3. La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 41. Prima applicazione.

     1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:

     1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 39;

     2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

     2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546/93, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.

     3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.

     4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica [43].

     5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

     1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

     2. indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001 [44].

 

     Art. 42. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate la legge regionale n. 24/84 e le disposizioni delle leggi regionali nn. 3/78, 11/87, 55/90 e 11/94 incompatibili con la presente legge.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[5] Numero così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[6] Numero aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[7] Numero così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[8] Numero così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[9] Numero aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[10] Numero aggiunto dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[11] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[13] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[15] Per una modifica del presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

[16] Comma così modificato all'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24.

[17] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dagli artt. 2 e 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8.

[18] Comma già modificato all'art. 4 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[19] Comma aggiunto dall’art.1 della L.R. 22 novembre 2005, n. 16.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[21] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[22] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.

[23] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[24] Comma aggiunto dall’art. 32 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[25] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

[26] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 3 giugno 2005, n. 12.

[27] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 37.

[29] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 37.

[30] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

[31] Lettera così modificata dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[32] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Lettera già modificata dall’art. 10 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 e così ulteriormente modificata dall'art. 16 della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3.

[34] Articolo sostituito dall’art. 9 della L.R. 7 agosto 2002, n. 31 e modificato dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 2008, n. 27.

[35] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[36] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[37] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[38] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[39] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[40] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 28.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[43] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.

[44] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19.