§ 6.3.158 - L.R. 11 agosto 2004, n. 18.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/08/2004
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 6 della legge regionale [...]
Art. 1 bis.      1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dell’erosione delle coste, sulla base di specifici programmi approvati ai sensi della legge regionale 31 [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione di studi e ricerche nel settore agricolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040121) dello [...]
Art. 3.      1. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 8853 del 28 febbraio [...]
Art. 4.      1. Per la realizzazione della “Mostra Magna Graecia Archeologia di un Sapere”, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere nel biennio 2004-2005 all’Università degli studi Magna Graecia di [...]
Art. 5.      1. Al fine di garantire la quota di cofinanziamento a carico della Regione Calabria per la realizzazione del progetto approvato dal Ministero degli Affari Esteri denominato “Promozione delle [...]
Art. 6.      1. Per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 allocata all’UPB 2.3.01.02 (ca
Art. 7.      1. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello
Art. 8.      1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di c
Art. 8 bis.      1. Per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è autorizzata per l’esercizio finanzia
Art. 9.      1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di [...]
Art. 10.      1. All’articolo 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
Art. 10 bis.      1. In deroga alla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da [...]
Art. 10 ter.      1. Il comma 3 dell’articolo 29 della Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come sostituito dall’articolo 1 quater, comma 1, terzo trattino della Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è [...]
Art. 11.      1. La spesa autorizzata all’UPB 2.2.01.03 (Cap. 22010314) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 è destinata, nel rispetto del limite massimo consentito dall’Unione Europea per [...]
Art. 12.      1. All’articolo 27 della Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario “ sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Art. 12 bis.      1. Alla Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:
Art. 13.      1. Fino all’esitazione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso per tutto il territorio regionale e, comunque non oltre il 31 gennaio 2005, la gestione del servizio [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      1. Il termine di cui all’art. 17, comma 7, della legge regionale 19/3/2004 n. 11 “Piano regionale per la salute 2004-2006” è prorogato al 30 settembre 2004.
Art. 17.      1. Al fine di non disperdere l’esperienza maturata dal progetto Sistema di Assistenza Integrata per disabili (SAID) il Dipartimento Sanità, nell’ambito del fabbisogno individuato dal P.R.S., [...]
Art. 18.      1. Al fine di soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti ospiti presso l’istituto Papa Giovanni XXIII la Giunta Regionale è autorizzata a disporre la riconversione dell’accreditamento in [...]
Art. 19. 
Art. 20.      1. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 dell’art. 1 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 restano valide anche per l’esercizio finanziario 2005.
Art. 21.      1. Alla Legge regionale 30 aprile 1984 n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 22.      1. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi dal n. 1 al n. 8, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 valgono anche per l’esercizio finanziario 2005.
Art. 23.      1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.158 - L.R. 11 agosto 2004, n. 18. [1]

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

(B.U. 17 agosto 2004, n. 15 - S.S. n. 1).

 

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

 

Art. 1.

     1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è fissato al 31 dicembre 2007 [2].

     2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28/2/2000, n. 81 e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, già iscritte all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per gli anni 2003 e 2004 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

     4. La Giunta regionale é autorizzata altresì a riattivare le convenzioni con Enti utilizzatori che ne fossero già titolari, con il consequenziale riutilizzo dei soggetti in esse previsti. I beneficiari sono quelli previsti dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 2 legge regionale n. 20/2003 e dal comma 5, art. 1, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 [3].

     4. Lo stanziamento previsto all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell’occupazione inerenti lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei Comuni e delle Comunità Montane – è aumentato di € 3.000.000,00.

     5. I benefici di cui alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell’ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all’articolo 2 della legge medesima.

     6. Al fine di assicurare il funzionamento degli organi e delle attività di Azienda Calabria-Lavoro e l’attuazione delle politiche attive del lavoro in conformità al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 con allocazione all’UPB 4.3.02.03 (capitolo 43020303) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Ardore un contributo straordinario di € 40.000,00 – allocato all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020210) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – per l’attuazione di un’iniziativa finalizzata al sostegno di una impresa giovanile che, svolgendo attività imprenditoriale nell’ambito dello stesso Comune, più si è spesa, a proprio rischio, a presidio della legalità.

 

     Art. 1 bis.

     1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi volti a contrastare il fenomeno dell’erosione delle coste, sulla base di specifici programmi approvati ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, la Regione è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2004, a concedere ai Comuni costieri un contributo costante poliennale per la contrazione di specifici mutui con Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

     2. L’importo massimo del contributo è pari al 75 percento della rata di ammortamento per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed all’80 e 85 per cento rispettivamente per i Comuni aventi popolazione fino a 15.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti. Per i Comuni in stato di dissesto ai sensi e per gli effetti del Titolo VIII del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli oneri concernenti il relativo mutuo, valutata la specifica situazione finanziaria, possono essere posti a totale carico della Regione.

     3. La concessione dei contributi – da destinare prioritariamente ad interventi di completamento di opere già avviate e non definite – è subordinata alla definizione di uno specifico programma che individui i Comuni interessati, la tipologia degli interventi ed i relativi costi, la misura e la durata del contributo costante poliennale, da approvarsi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa definizione dei criteri e delle direttive di attuazione ai sensi dell’art. 96 della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2004 il limite di impegno complessivo di € 1.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030128) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione di studi e ricerche nel settore agricolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040121) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     2. Al fine di incentivare la conoscenza delle “Strade del vino e dei sapori di Calabria” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 15.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 22040123) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     3. Per il completamento e la ristrutturazione delle strutture di supporto dell’impianto di risalita di Camigliatello, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ARSSA – con le modalità di cui all’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni – un contributo straordinario di € 500.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040308) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     4. Al fine di consentire l’attuazione di attività di valutazione e selezione dei piani di sviluppo locale nell’ambito del programma Leader Plus, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa, a carico del bilancio regionale, di € 100.000,00, allocata all’UPB 2.6.01.01 (capitolo 26010105) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     5. In attuazione dell’articolo 63 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’articolo 6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, i fondi per l’edilizia agevolata già attribuiti alla Regione Calabria e non utilizzati o utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – allocati all’UPB 3.2.02.01 (capitoli 2322203, 2322204, 2322207, 2322209, 2322211, 2322213, 2322214, 2322217, 2322221, 2321203, 32020134, 32020135) – sono destinati, per un importo massimo di € 75.000.000,00 ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all’acquisto e al recupero della prima abitazione ed in possesso dei requisiti di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 22 settembre 2003.

     6. La Giunta regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2004, a concedere all’ARSSA un contributo straordinario di € 460.000,00 – con allocazione all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040309) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio – destinato alla copertura dei costi della manodopera impiegata nei Centri di Sperimentazione Dimostrativi e nei Vivai.

     7. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB 2.2.04.01 (capitolo 5112101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 8853 del 28 febbraio 1995, effettuati negli anni 2003 e 2004 per il tramite della società SEAT S.p.A. – incaricata con deliberazione di Giunta regionale n. 887 del 31/10/2001 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 299.201,20 con allocazione all’UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 32, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 – relativi alle convenzioni in essere con le Agenzie di stampa – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 500.000,00 con allocazione all’UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040213) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 37 ter, comma 12, della Legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e all’articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il 50 percento del valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio relative agli anni 2002 e 2003, corrisposti alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modificazioni e integrazioni, è devoluto per l’80 percento al Comune di Crotone, per il 10 percento al comune di Isola Capo Rizzuto, per il 5 percento al comune di Strongoli e per il restante 5 percento al comune di Cirò Marina, salvo diversi accordi fra la Regione e i comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale nei territori interessati dalle ricerche e dalle coltivazioni.

 

     Art. 4.

     1. Per la realizzazione della “Mostra Magna Graecia Archeologia di un Sapere”, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere nel biennio 2004-2005 all’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro un contributo straordinario di € 600.000,00, di cui € 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2004, con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010247) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     2. La somma di € 75.000,00 destinata – ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 12, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 – al finanziamento delle attività della Società Consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro Regionale per il Recupero dei centri storici calabresi), non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2003, è riprodotta nel bilancio di competenza 2004, con allocazione all’UPB 5.2.01.01 (Capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla stessa Società Consortile CERERE un ulteriore contributo di € 100.000,00 per il finanziamento delle attività da realizzare nel corso del 2004, con allocazione alla medesima UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     4. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 4.2.02.02 (capitolo 3313102) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – relativa al finanziamento di borse di studio da assegnare a giovani laureati calabresi – è aumentata di € 500.000,00.

     5. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 19/11/1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2004, la spesa di € 100.000,00 con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Santa Severina per il triennio 2007-2009 un contributo annuo di € 50.000,00 – con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – finalizzato al sostegno dell’attività didattico-culturale della Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali (L.A.L.E.O.), previa definizione dei criteri e delle modalità di erogazione [4].

     7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di SAME in Tanzania un contributo di € 55.000,00 – con allocazione all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010512) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – finalizzato al sostegno di interventi di solidarietà a favore della popolazione locale.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di garantire la quota di cofinanziamento a carico della Regione Calabria per la realizzazione del progetto approvato dal Ministero degli Affari Esteri denominato “Promozione delle nuove Cinematografie dei Balcani attraverso lo sviluppo di circuiti internazionali di fruizione e valorizzazione multimediale” sulla base delle disposizioni di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 84, è autorizzata la spesa di € 250.000,00 allocata all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010245).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede con le risorse disponibili all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, contestualmente ridotte dello stesso importo.

     3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative a contributi già concessi a carico del bilancio regionale ai comuni di Ardore e Mileto per la realizzazione di strutture sportive – i cui impegni contabili sono stati prescritti in esercizi precedenti in sede di revisione dei residui passivi in perenzione amministrativa, a seguito di comunicazione del Dipartimento interessato – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 87.797,07 allocata all’UPB 5.2.02.02 (capitolo 52020204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     4. Al fine di procedere al consolidamento ed allo sviluppo delle attività promozionali e fieristiche nazionali e locali autorizzate e per la realizzazione e gestione del Centro Fieristico già finanziato dalla Regione Calabria a carico del Pop 94/99, la Giunta Regionale, in coerenza con la legge n. 7 dell’11/1/2001 avente per oggetto “Legge quadro sul settore fieristico” è autorizzata a promuovere la costituzione di una società consortile mista, pubblico-privata, partecipata dalla Regione Calabria, che subentri al Consorzio Artigiano, denominato Ente Autonomo Fiere Cosenza, con personalità giuridica pubblica, riconosciuto con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 6983/91 e 824/93, e attualmente in Gestione Commissariale Straordinaria regionale.

     5. Per le finalità di cui al precedente comma la Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla Gestione Commissariale Regionale in atto un contributo straordinario “una tantum” di € 1.000.000,00, da destinare al pagamento delle passività maturate dall’Ente Autonomo Fiere Cosenza per lo svolgimento delle attività fieristiche nazionali e locali nel periodo 2001/2003, nonché alla costituzione della Società pubblico-privata subentrante, con allocazione all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030203) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si provvede con le risorse disponibili all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, contestualmente ridotte dello stesso importo.

 

     Art. 6.

     1. Per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza stradale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 100.000,00 allocata all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010230) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     2. Per l’attuazione di una campagna promozionale educativa volta alla prevenzione degli incidenti stradali dovuti all’uso di droghe ed alcolici è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 50.000,00 allocata all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010231) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     3. Al fine di contribuire alla copertura dei costi derivanti dalle misure adottate per la protezione dei passeggeri danneggiati dalla chiusura dell’Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 150.000,00 allocata all’UPB 2.3.04.01 (capitolo 23040102).

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 3 si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento di cui alla stessa UPB 2.3.04.01 (capitolo 6133205).

 

     Art. 7.

     1. L’autorizzazione di spesa prevista all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 2141201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – relativa alla realizzazione di opere di pronto intervento per calamità naturali – è aumentata di € 1.500.000,00.

     2. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione, riattamento e ripristino di fabbricati del comune di Bova distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978 – già autorizzati con l’art. 4, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 e non ancora finanziati con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 394 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 250.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040246) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative al contributo già concesso a carico del POP Turismo, Sub Misura 3.1.1, al comune di Soveria Simeri per l’attuazione di una area attrezzata per il tempo libero – il cui impegno giuridicamente vincolante, nei confronti dello stesso Comune è stato regolarmente assunto entro il 31/12/1999 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 37.124,02 allocata all’UPB 2.2.01.03 (capitolo 22010315) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

     4. Al fine di provvedere alla manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 150.000,00 allocata all’UPB 2.3.02.01 (capitolo 2121101) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2004.

 

     Art. 8.

     1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del “Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria – Co.M.A.C. S.r.l.” nella misura massima della partecipazione detenuta (63,96%), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di euro 1.300.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020410) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente primo comma, previa acquisizione del piano aziendale e di risanamento formalizzato dagli organi societari dello stesso Consorzio.

     3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del “Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria – COMALCA S.c.r.l.” nella misura massima della partecipazione detenuta (35,36%), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 1.300.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020411) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente terzo comma, previa acquisizione del piano aziendale e di risanamento formalizzato dagli organi societari dello stesso Consorzio.

     5. Al fine di incrementare la partecipazione della Regione Calabria al capitale sociale della Società “Sviluppo Calabria S.c.p.a.” fino ad un massimo del 25% è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 500.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020409) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     6. La Giunta regionale è autorizzata compiere tutti gli atti necessari per realizzazione degli interventi di cui al precedente quinto comma.

     7. Per la partecipazione della Regione Calabria al Consorzio “Legalità e Sviluppo Calabria” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 15.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020412) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente settimo comma.

     9. La Regione è autorizzata a trasferire, al valore nominale, alla Provincia di Reggio Calabria la propria quota di partecipazione al capitale sociale della “Locride Sviluppo S.p.A.” corrispondente a numero 1000 azioni del valore nominale di € 51,64 ciascuna.

     10. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente nono comma.

     11. Lo stanziamento di € 500.000,00 – previsto all’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 non utilizzato nel corso dell’esercizio finanziario 2003 – è riprodotto nel bilancio di competenza 2004 con allocazione all’UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020504) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede con la contestuale riduzione di pari importo del capitolo 43020503 allocato nella stessa UPB 4.3.02.05.

 

     Art. 8 bis.

     1. Per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 la spesa di € 7.250.000,00 con accantonamento nell’apposito fondo di riserva appositamente costituito nell’UPB. 8.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

     2. La somma di cui al precedente comma è destinata al finanziamento di specifici programmi definiti dal Consiglio regionale, da approvarsi con apposite deliberazioni della Giunta regionale predisposte dal Dipartimento “Bilancio e Programmazione finanziaria” entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

 

     Art. 10.

     1. All’articolo 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

     “5. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati all’Avvocatura regionale, la Giunta regionale può delegare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione Calabria in materia di liti attive e passive. Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, il Dirigente medesimo propone alla Giunta Regionale l’adozione dei relativi provvedimenti.”.

     2. All’articolo 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso le parole “...in giudizio...” sono soppresse.

     3. Per garantire la funzionalità dei Dipartimenti fino alla copertura dei posti vacanti mediante espletamento di un concorso pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di Dirigente di Servizio a dipendenti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale appartenenti ai ruoli della Giunta regionale in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. I suddetti incarichi hanno durata massima annuale e possono essere rinnovati [5].

     4. All’articolo 57, comma 7, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come modificato dall’articolo 5 della Legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, le parole “...Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio...”, sono sostituite dalle seguenti “...Settore Ragioneria Generale...”.

     5. All’articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 1, le parole “30 luglio” sono sostituite dalle parole “15 settembre”.

 

     Art. 10 bis.

     1. In deroga alla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta Regionale, con precedenza alle unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a qualunque titolo, presso il Consiglio o la Giunta regionale medesimi.

     2. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui alla tabella del D.P.C.M. 5/8/1999 proveniente dall’Agenzia dell’Impiego di cui all’art. 14 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella dotazione organica della Giunta Regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente C.C.N.L. del Compartimento Regioni-Autonomie Locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per la definizione della posizione del personale di cui all’ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1986 del 6 agosto 2002.

     4. All’art. 3, comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

     - le parole da “...di età...” a “...reclutamento...” sono soppresse;

     - le parole da “...e che abbiano...” fino a “...internazionali” sono sostituite dalle seguenti “...da inquadrare nella categoria D3 ex ottava qualifica funzionale.”.

 

     Art. 10 ter.

     1. Il comma 3 dell’articolo 29 della Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come sostituito dall’articolo 1 quater, comma 1, terzo trattino della Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è sostituito dal seguente: “Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell’anno di riferimento.”.

     2. L’art. 13, comma 3, della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 deve intendersi nel senso che l’inclusione delle parole “il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti” dopo le parole “i Presidenti delle Commissioni” omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.

 

     Art. 11.

     1. La spesa autorizzata all’UPB 2.2.01.03 (Cap. 22010314) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 è destinata, nel rispetto del limite massimo consentito dall’Unione Europea per gli aiuti alle P.M.I., a sostenere investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento, innovazione tecnologica e messa in sicurezza di impianti a fune nelle aree montane a spiccata vocazione turistica.

     2. La Giunta Regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge attiva le procedure di evidenza pubblica, rivolte ad Enti Pubblici e soggetti privati, per la selezione dei progetti finanziabili.

     3. Nel caso di Enti Pubblici e/o Enti strumentali degli stessi, la Giunta Regionale può concedere ulteriori contributi a copertura della quota di cofinanziamento anche a valere sulle risorse trasferite alla Regione Calabria dal Fondo Nazionale per la Montagna ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     4. Ai fini del miglioramento della propria struttura patrimoniale, la FINCALABRA S.p.A. è autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale mediante l’utilizzo dei fondi già assegnati con le Leggi regionali 25 agosto 1987, n. 26, 12 agosto 1996, n. 24, 23 dicembre 1996, n. 39, 22 settembre 1998, n. 10, 22 dicembre 1998, n. 14, 3 marzo 2000, n. 8, 28 agosto 2000, n. 14, 22 maggio 2002, n. 23 per la parte non finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, nonché di quelli assegnati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni e finalizzati alla concessione di prestiti partecipativi, ad operazioni di venture capital, alla costituzione di fondi di garanzia, purché non derivanti da specifici finanziamenti relativi al Programma Operativo Regionale 2000-2006.

     5. Al fine di evitare interruzioni nella erogazione degli aiuti alle PMI operanti nei settori Industria, Turismo, Commercio e Artigianato, la Regione Calabria – Dipartimento Attività produttive – è autorizzata a rinnovare, fino alla scadenza dei termini fissati dai Regolamenti dell’Unione Europea per la rendicontazione della spesa relativa al Programma Operativo Regionale 2000-2006, le convenzioni in cui la Regione è subentrata ai sensi degli artt. 15, comma 1, e 19, comma 12, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relative agli interventi cofinanziati a valere sulle Misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006, ivi inclusi quelli relativi alla programmazione negoziata attuata della Regione.

     6. I termini per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono riaperti a tutto il 31 dicembre 2009 [6].

     7. Alla Legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante “Istituzione dell’Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso” sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     - all’articolo 5, comma 1, è aggiunto il seguente punto:

     “c) contributo per la partecipazione alle spese di costruzione e/o manutenzione dei colombai sociali nelle aree cimiteriali su suoli detenuti dalle Associazioni di Mutuo Soccorso in proprietà o sulla base di diritti di superficie.”;

     - all’articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente punto:

     “I contributi di cui alla lettera c) possono essere concessi in misura massima pari al 50% delle spese documentate e fino ad un massimo di Euro 25.000,00”.

     8. All’articolo 4, lettera f) della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 le parole da “...che siano...” a “...integrazioni.” sono soppresse.

 

     Art. 12.

     1. All’articolo 27 della Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario “ sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     - al comma 1 le parole “...alla Regione Calabria...” sono sostituite con le parole: “...all’ARDIS territorialmente competente...”;

     - il comma 2 è così sostituito: “Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all’ARDIS territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell’ARDIS medesima.”;

     - al comma 5 le parole “...tra Regione...” sono sostituite con le parole “...tra le ARDIS...”.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2005.

     3. Per la gestione del patrimonio bibliotecario e l’erogazione dei relativi servizi e per contributi di analisi, studi e ricerche finalizzati alla programmazione delle attività di promozione culturale nonché per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito organismo che utilizzi in modo organico e permanente le risorse strutturali, umane e finanziarie destinate a tali finalità. Agli oneri conseguenti si provvede con apposite risorse stanziate nell’ambito della programmazione annuale degli interventi di cui alle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 16 e 19 aprile 1985, n. 17. [7]

     4. All’articolo 1, comma 1 della Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 dopo le parole: “...scuole, istituti o facoltà...” sono aggiunte le seguenti parole: “...nonché di Fondazioni, Associazioni culturali senza fini di lucro, ONLUS che hanno tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà...”.

     5. All’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34, dopo le parole “...Conservatori di Musica...” sono aggiunte le parole “...e il Politecnico “Scientia e Ars” di Vibo Valentia”.

     6. All’articolo 4 della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente quinto alinea:

     – “Italo Falcomatà” con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie.

 

     Art. 12 bis.

     1. Alla Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:

     - il comma 2 dell’articolo 4, è così sostituito: “Le aziende devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell’articolo 11 del D.P.R. 54/1997”;

     - all’articolo 5, comma 3,

     la parola “...semestralmente...” è sostituita dalle parole “...di volta in volta...”;

     dopo la parola “...Regione” sono inserite le parole “...per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prodotti tradizionali”;

     è inserito il seguente articolo 6 bis: “Le aziende di cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito.”.

     2. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole “...ai Comuni sedi di strutture...”, sono sostituite dalle parole “...al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali...” e dopo le parole “...riconosciuti...” sono inserite le parole “...in base all’articolo 2 della presente legge...”. Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato [8].

 

TITOLO III

(Disposizioni di carattere normativo in materia sanitaria)

 

     Art. 13.

     1. Fino all’esitazione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di elisoccorso per tutto il territorio regionale e, comunque non oltre il 31 gennaio 2005, la gestione del servizio di elisoccorso di Cosenza e Locri è assicurato nei modi, forme e condizioni allo stato vigenti.

 

     Art. 14. [9]

     [1. Al Piano Regionale della Salute approvato con Legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e pubblicato nel S.S. del 20 marzo 2004, n. 3 al B.U. della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 relative al fabbisogno teorico di posti letto ed ai posti letto assegnati alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, inserite rispettivamente alle pagine 92, 93 e 94 dei S.S. sono sostituite rispettivamente dalle tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate alla presente legge;

     b) al paragrafo intitolato “Autorizzazione” inserito alla pagina 111 del S.S., dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente “Nei limiti del fabbisogno, è consentito, nell’ambito dello stesso Comune, il trasferimento in altra sede delle strutture già autorizzate ovvero accreditate sempre che permanga il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, previa attestazione di carenza da parte dell’azienda sanitaria competente. E’, altresì, consentita la fusione di più soggetti già accreditati sempre che permanga il possesso dei requisiti.”;

     c) al paragrafo intitolato «C). Aspettativa dell’utenza» inserito a pagina 113 del supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «Nei limiti del fabbisogno, sono fatte salve, secondo le modalità preesistenti, le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture finalizzate alla tutela della salute mentale. Il fabbisogno di residenzialità è individuato nel rapporto percentuale dello 0,30 per mille abitanti su base complessiva regionale. Il riferito fabbisogno è comprensivo dei posti letto attualmente accreditati presso le case di cura neuropsichiatriche i quali, nel limite del 50% dell’attuale dotazione, dovranno essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2007, secondo le indicazioni formulate con deliberazione di Giunta regionale. Nei limiti del fabbisogno pari a 0,50 posti letto ogni mille abitanti su base complessiva regionale, con le modalità previste dalla legge preesistente, possono essere autorizzate ed accreditate senza limiti territoriali strutture finalizzate alla riabilitazione estensiva territoriale e domiciliare. [10]]

 

     Art. 15. [11]

     [1. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che esercitano attività libero professionale, soggetti ad autorizzazione sanitaria in base alle disposizioni vigenti, ed operanti alla data del 31/12/2003, sono provvisoriamente autorizzati. Tali strutture devono adeguarsi ai requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione, a pena di decadenza, entro i termini sottoindicati:

     - 3 anni per quanto riguarda i requisiti strutturali e tecnologici;

     - 2 anni per quanto riguarda i requisiti organizzativi.

     2. I professionisti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, denuncia di attività all’azienda sanitaria di appartenenza nonché al Dipartimento Sanità della Regione corredata da idonea documentazione attestante l’esercizio dell’attività alla data del 31/12/2003 [12].

     3. Fino alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, da definirsi sulla base degli standards indicati dall’Agenzia per Servizi Sanitari Regionali, non possono essere rilasciati accreditamenti, fatte salve le fattispecie regolate dalle disposizioni di sanatoria previste dalla legge regionale 8/2003 così come modificata e integrata dalla legge regionale 30/2003, le cui strutture interessate si intendono avere titolo, in base alle predette disposizioni, all’autorizzazione, ove sprovviste, ed all’accreditamento [13].]

 

     Art. 16.

     1. Il termine di cui all’art. 17, comma 7, della legge regionale 19/3/2004 n. 11 “Piano regionale per la salute 2004-2006” è prorogato al 30 settembre 2004.

 

     Art. 17.

     1. Al fine di non disperdere l’esperienza maturata dal progetto Sistema di Assistenza Integrata per disabili (SAID) il Dipartimento Sanità, nell’ambito del fabbisogno individuato dal P.R.S., procede alla assegnazione dei posti letto di R.S.A. per disabili necessari al pieno superamento della fase sperimentale senza tener conto del parametro territoriale di suddivisione dei posti letto.

 

     Art. 18.

     1. Al fine di soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti ospiti presso l’istituto Papa Giovanni XXIII la Giunta Regionale è autorizzata a disporre la riconversione dell’accreditamento in essere anche, ove occorra, in deroga ai limiti di fabbisogno individuati dal piano regionale per la salute, tenuto conto della problematica riferita ai livelli occupazionali da definire in concertazione tra l’istituto e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. L’Istituto, a pena di decadenza dall’autorizzazione, dovrà adeguare la struttura alla normativa vigente entro 18 mesi dall’autorizzata riconversione.

     3. La Giunta Regionale, anche nella prospettiva del pieno risanamento della gestione dell’istituto Papa Giovanni XXIII, può autorizzare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, la cessione a privati delle attività socio-sanitarie accreditate gestite dalla fondazione.

 

     Art. 19. [14]

     [1. La gestione del servizio dell’Anagrafe zootecnica – sul territorio calabrese, da attuarsi in conformità ai decreti interministeriali 31 gennaio 2002 e 7 giugno 2002, è espletata da un unico soggetto attuatore costituito da una società a totale capitale pubblico detenuto a maggioranza dalla Regione Calabria, direttamente o attraverso l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA).

     2. Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dei Dipartimenti all’Agricoltura e alla Sanità. Dalla data di affidamento del servizio mediante stipula di contratto ai sensi della presente legge, decadono tutti i rapporti e contratti in essere con soggetti diversi.]

 

     Art. 20.

     1. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 dell’art. 1 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 restano valide anche per l’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 21.

     1. Alla Legge regionale 30 aprile 1984 n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’art. 4, comma 4, le parole “...dalla commissione tecnico consultiva di cui al successivo art. 29 della presente legge- ...” sono sostituite dalle parole “... dal Dipartimento alla Sanità...”;

     b) all’art. 8, comma 7, le parole “...la Giunta regionale- ...” sono sostituite dalle parole “...il Dipartimento alla Sanità...”;

     c) all’art. 9, comma 2, le parole “...sentita la commissione tecnico consultiva di cui al successivo art. 29...” è sostituita dalle seguenti “...sentito il Dipartimento alla Sanità...”;

     d) all’art. 12:

     - al comma 1, punto 3 dopo la parola “...diplomato...” aggiungere le parole “...o un laureato in scienze biologiche”.

     - al comma 3, lettera c), le parole “...munito dei requisiti indicati al punto 1) del presente articolo...” sono sostituite dalle seguenti “...o in biologia...”.

     - al comma 4, le parole “...con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica...” sono sostituite dalle seguenti “...in medicina e chirurgia o in biologia...”;

     e) all’art. 25, comma 1, dopo la parola “...laboratori...” sono aggiunte le parole “e provvede ad aggiornare almeno ogni 2 anni l’elenco delle attrezzature di cui agli artt. 17 e 18 della presente legge e l’elenco degli esami riportati negli allegati A e B della presente legge”;

     f) all’art. 26:

     - al comma 1, le parole “...la Giunta regionale...” sono sostituite dalle seguenti “...il Dipartimento alla Sanità...”.

     - le parole “...dalla commissione tecnica di cui al successivo art. 29...” sono sostituite dalle seguenti “...dal Dipartimento alla Sanità...”;

     g) all’art. 27, comma 6:

     - le parole “...il Presidente della Giunta regionale...” sono sostituite dalle parole “...il Dipartimento alla Sanità...”.

     - ove ricorrono, le parole “... tecnico consultiva di cui al successivo articolo 29...” sono sostituite dalle parole “...di vigilanza dell’ASL competente per territorio...”.

     - le parole “... la Giunta regionale...” sono sostituite dalle parole “...il Dipartimento alla Sanità...”.

 

     Art. 22.

     1. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi dal n. 1 al n. 8, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 valgono anche per l’esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle [15]

(Omissis)


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 34.

[3] Comma aggiunto, come comma numero 4, dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2004, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[6] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2009, n. 8.

[7] Comma così modificatodall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7. L'Agenzia istituita ai sensi del presente comma è stata soppressa dall'art. 11 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[8] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 13 ottobre 2004, n. 24.

[9] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Lettera già modificata dall’art. 4 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 31 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Per una proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l’art. 23 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[11] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 30/12/2005 dall’art. 7 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2008, n. 361, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] Articolo abrogato dall'art. 34, comma 2, della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. Il comma 2, art. 34, L.R. 8/2010 è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[15] Sostituisce le tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 della L.R. 19 marzo 2004, n. 11.